TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-28, n. 202003008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-28, n. 202003008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202003008
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 03008/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Gibellina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione IL - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, LI LA (Commissario Ad Acta), Presidente Regione ILna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

Eas - Ente Acquedotti ILni in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del D.A. n. 81\GAB del 3\09\2018 pervenuto il 06\09\2018 con cui è stato nominato il Commissario ad acta per il Comune di Partanna per la presa in carico in testa al suddetto ente locale della rete idrica dell'AS relativamente a quel territorio comunale;

- del successivo D.A. n. 93\GAB del 08\10\2018 con cui è stato nominato il nuovo commissario ad acta in sostituzione del precedente dimissionario;

- dell'atto con cui il Commissario si è insediato nelle funzioni di cui al citato D.A.;

- dell'ordine commissariale del 24\10\2018 con cui si è disposto agli uffici ed organi competenti del Comune di predisporre la delibera di presa in carico della rete AS;

- della diffida del 22\10\2018 del Commissario al Consiglio Comunale di provvedere all'acquisizione al Comune della rete idrica dell'AS ed il connesso servizio;

- della delibera del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 31\10\2018 con cui ha preso incarico per conto dell'ente locale della rete idrica e del servizio, già dell'AS;

- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi a quelli sopra impugnati e\o successivi e conseguenziali.

B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 30/03/2020:

- del Decreto Presidente della Regione ILna del 02\01\2020 pubblicato sulla GURS del 17\01\2020 parte I, con cui l’AS è posto in liquidazione coatta amministrativa e dichiarata cessata la gestione delle reti idriche di approvvigionamento ad una serie di comuni nei confronti dei quali svolgeva tale servizio, nonchè risolta la obbligazione solidale con l’amministrazione regionale del pagamento di quanto dovuto da AS a ILcque;

- della determinazione Giunta Regionaledeliberazionen. 145 del 24\04\2019, presupposta dal provvedimento sopra indicato;

- di ogni altro atto connesso e conseguenziale a quello sopra indicato.

- del provvedimento di l.c.a. dell'AS per mancata previsione di finanziamento ai comuni nel passaggio della gestione della rete idrica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IL - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dell’Eas - Ente Acquedotti ILni in Liquidazione Coatta Amministrativa e di LI LA (Commissario Ad Acta) e del Presidente Regione ILna;

Vista l’ordinanza n. 1180/2018 di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza n. 2662/2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il comune di Gibellina ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti e adozione di misura cautelare interinale, adottati dall’Amministrazione regionale in base dell’art. 4, comma 1, della L.reg. 11/08/2017 n. 16.

In particolare, il Comune ricorrente contesta l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione regionale, con D.A. n. 81/Gab del 06/10/2018, sostituito dal D.A. n. 93/GAB dell’08/10/2018e sul presupposto della “inadempienza” del Comune, ha notificato il provvedimento con il quale ha nominato commissario ad acta “... con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile, ….,, per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017…”.

Illustra altresì che, in data 30 ottobre 2018, il Consiglio Comunale di Gibellina ha adottato la delibera n. 60, con la quale ha rigettato la proposta, predisposta su sollecitazione del commissario ad acta, di acquisire da AS la gestione della rete idrica e degli impianti: sicché lo stesso Commissario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la delibera n. 1 del 31 ottobre 2018, con la quale la gestione delle reti idriche e degli impianti è stata posta in capo all’amministrazione comunale.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure in diritto:

1)- violazione dell’art. 136 primo comma della costituzione – elusione del giudicato

costituzionale - illegittimità costituzionale dell’art. 4 co. 1 e 2 della l.r. 16\2017 e

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