TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2011-04-20, n. 201100162
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N. 00162/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00170/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2011, proposto da A M, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, P.Le Santafiora 7;
contro
La Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore p.t.,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento Cat. A12/2011 IMM/mgl emesso dalla Questura di Reggio Emilia il 25.10.2010 con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 d.lgs. 104/2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso presenta elementi di fumus boni iuris , giacché non sembra che la condanna riportata dal ricorrente ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/1998 sia ostativa all’ammissione alla procedura di emersione di cui all’art. 1 ter. D.L. 78/2009 (in particolare, art. 1 ter comma 13, il quale fa esclusivo riferimento alle ipotesi – che nella specie non ricorrono – di espulsioni disposte ai sensi dell’art. 13, comma 1 e comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998);
Ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile in considerazione dell’effetto di allontanamento dal territorio nazionale che deriverebbe dal provvedimento impugnato, in assenza di sospensione;