TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-08-31, n. 202101342
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 31/08/2021
N. 01342/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2020, proposto da
B. S. S. , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento, previa sospensiva,
-del provvedimento del 20/08/2020 della Questura di Foggia, Ufficio Immigrazione, comunicato a mezzo pec in pari data, recante dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/20, conv. con legge n. 77/20;
-di ogni altro atto conseguente e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021, tenutasi telematicamente, la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Premesso
-che, con il gravame in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento emesso in data 20 agosto 2020 dalla Questura di Foggia, Ufficio Immigrazione, comunicato all’interessato a mezzo pec in pari data, recante dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, D.L. n. 34/20, conv. con legge n. 77/20, per non esser stata l’istanza stessa inoltrata attraverso l’Ufficio postale;
-che, con ordinanza n. 721/2020, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso “ Considerato che la limitazione della tassativa presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno temporaneo in questione attraverso l’Ufficio postale non è prescrizione direttamente contenuta nella legge (cfr. art. 103, commi 2 e 16, D.L. n. 34/20, conv. con legge n. 77/20) e che, in ogni caso, l’istanza stessa è pervenuta a destinazione ” e “ Considerata la generale congiuntura emergenziale della quale, peraltro, il richiamato art. 103, è espressione ”;
Ritenuto di confermare in sede di merito la valutazione già effettuata in sede cautelare tenuto conto che i regolamenti devono essere autorizzati –a monte- da una norma di legge che ne disciplina l’ambito di intervento (cfr. art. 17, comma 3, legge n. 400/88) e che, nella fattispecie, l’art. 103, comma 16, citato, rinviava ad un Decreto interministeriale in via esclusiva per l’individuazione della documentazione da allegare all’istanza e non già per le modalità di presentazione dell’istanza stessa;
Ritenuto conseguentemente di accogliere il gravame e, per l’effetto, annullare la dichiarazione di inammissibilità impugnata;
Ritenuto, infine, di confermare in via definitiva l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e di compensare tra le parti le spese del presente giudizio in considerazione della natura della pretesa;