TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-12-16, n. 201501256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-12-16, n. 201501256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201501256
Data del deposito : 16 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00725/2015 REG.RIC.

N. 01256/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00725/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 725 del 2015, proposto da P A A, rappresentato e difeso dall’avv. G M, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. M G ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Domenico Muratori n. 32, presso lo studio dell’avv. M S

avverso

il silenzio-inerzia formatosi sulla richiesta di accesso alle cartelle esattoriali, nonché alle relative relate comprovanti l’intervenuta notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia Sud S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente di aver presentato, in data 24 luglio 2015, istanza di accesso preordinata ad ottenere l’esibizione delle cartelle esattoriali emesse nei propri confronti.

A fronte del contegno omissivo prestato da Equitalia in relazione alla suindicata istanza, parte ricorrente – in ragione dell’obbligo di conservazione degli atti, di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973 – sostiene che l’esibizione della cartella esattoriale, in quanto preordinata all’iscrizione di ipoteca immobiliare, integri la presenza di una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento al fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente.

Nell’illustrare gli orientamenti giurisprudenziali che, a detta della parte, assevererebbero il convincimento come sopra esposto, conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria dell’obbligo, in capo ad Equitalia, di esibizione delle suindicate cartelle di pagamento, nonché delle relate comprovanti l’avvenuta notifica delle stesse.

Equitalia, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015 – è inammissibile.

Come documentalmente illustrato da Equitalia (cfr. memoria depositata in atti alla data del 27 novembre 2015), a fronte della richiesta di accesso documentale dal sig. P avanzata in data 25 maggio 2015 (e dal concessionario ricevuta il successivo giorno 27), quest’ultimo ha fornito riscontro in data 25 giugno 2016, mediante nota comunicata a mezzo PEC al procuratore in giudizio della parte ricorrente, avv. Mercurio.

Se avverso tale nota non è stata proposta impugnazione nel termine di legge, la parte ha poi proposto nuova istanza di accesso, reiterando la già formulata richiesta.

La sollecitazione del sindacato giurisdizionale (a mezzo del presente ricorso, notificato il 14 settembre 2015 e depositato il successivo giorno 29) ha ad oggetto il preteso contegno omissivo osservato da Equitalia a fronte di tale richiesta di ostensione documentale.

Con ogni evidenza, l’inconfigurabilità del lamentato contegno omissivo (venuta meno ben prima della introduzione del presente giudizio con riferimento all’originaria richiesta di accesso;
e comunque inconfigurabile anche con riferimento alla conferma dell’originario riscontro fornito da Equitalia alla richiesta di accesso presentata dal sig. P, notificata alla parte ricorrente il 21 settembre 2015) rende il gravame inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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