TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-02-23, n. 202401221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-02-23, n. 202401221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401221
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 01221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04519/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2019, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento:

- del verbale n. -OMISSIS- successivamente notificato, col quale la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-ha dichiarato il ricorrente invalido con grado complessivo del 3%;
nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale tra cui, se ed in quanto lesiva, la circolare IGSAN prot. n. 14308 del 9.12.2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente chiede l’annullamento del verbale n-OMISSIS- col quale la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-ha riconosciuto il grado di invalidità complessiva nella misura del 3%, escludendo deficit della capacità lavorativa e quantificando il danno biologico nella misura del 3% secondo i parametri previsti dal D.P.R. 243/06.

Ritenendo tale esito medico/legale erroneo, il ricorrente è insorto avverso tale atto, articolando un unico motivo in diritto così rubricato: “Violazione e falsa applicazione D.P.R. 29.10.2001, n. 461 (in particolare, art. 6 e segg.), nonché D.lgs, 15 marzo 2010, n. 66 (in particolare, art. 198);
D.P.R. 7.7.2006, n. 243 (in particolare, art. 5);
D.M. Sanità 5.2.1992 e D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 12.7.2000;
artt. 1 e 3 L. 7.8.1990, n. 241 - Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, irragionevolezza manifesta”.

Secondo la prospettazione attorea, gli esiti delle operazioni condotte dalla C.M.O. non sarebbero coerenti con le risultanze degli accertamenti clinici effettuati dal ricorrente, deponenti nell'evidenziare che le menomazioni causate dall'attentato terroristico del 29 agosto 2012 in Afghanistan, di cui è stato vittima, sarebbero poi evolute, direttamente e mediatamente, in stati patologici che renderebbero complessivamente invalido il ricorrente medesimo in misura ben superiore a quella riscontrata da essa CMO e tale, comunque, da produrre ripercussioni pregiudizievoli ai fini della piena idoneità al servizio.

Il ricorrente sostiene che il giudizio espresso dall'organo tecnico sarebbe inattendibile, incongruo e non adeguatamente motivato, in quanto la C.M.O. avrebbe valutato gli esiti degli accertamenti in maniera del tutto scollegata dal complessivo quadro delle menomazioni che rappresentano, in tesi, conseguenza diretta e mediata dell'attentato, e di cui avrebbe dequalificato la capacità patogena in assenza di adeguata motivazione.

Quanto detto sarebbe confermato dalla relazione peritale di parte versata in giudizio, dove si rileva una puntuale descrizione delle patologie del ricorrente, evidenziandone espressamente la dipendenza - diretta e mediata – dall'evento traumatico in questione.

2. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con memoria di stile, depositando corposa documentazione a cui la difesa si è riportata.

3. All’udienza straordinaria del 30 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

5. Prima di procedere all’esame dei motivi in diritto dedotti a sostegno dell’impugnativa, gioverà sommariamente premettere il quadro normativo che si pone sullo sfondo del presente giudizio.

I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione di equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio sono disciplinati dal D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461, il quale rimette alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente) la diagnosi dell'infermità o della lesione, l'indicazione della causa e del momento della conoscibilità della patologia, il giudizio sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio dell'istante.

Nondimeno, ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R., è il c.d. Comitato di Verifica per le cause di servizio l'organo investito del potere di esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza dell'infermità dalle cause di servizio, essendo chiamato ad effettuare un duplice controllo diagnostico, concernente sia la riconducibilità della menomazione ad attività lavorative che la sussistenza di un nesso eziologico tra i fatti di servizio invalidanti e la menomazione stessa.

L'organo di amministrazione attiva deve, poi, conformarsi al parere motivato del Comitato di Verifica e deve assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al suddetto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.

6. Ciò premesso, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale del parere medico impugnato, ritiene comunque il Collegio che tutte le censure articolate siano infondate.

Invero, in omaggio a consolidati principi giurisprudenziali, l’accertamento in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente rientra nella discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché, mentre è precluso al giudice amministrativo il sindacato di merito su detti giudizi, quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico legale (cfr. T.A.R. Friuli V.G., sez. I, 11 novembre 2013, n. 554).

Nel caso in esame, ciò che è contestato è il giudizio di segno negativo rispetto all’istanza formulata dal ricorrente, per come espresso dal parere medico oggetto di impugnativa.

Tuttavia, tale atto, risulta adeguatamente motivato e sostenuto da un corretto iter logico, in quanto, da un lato, riconosce le conseguenze direttamente riconducibili all’evento traumatico, alla stregua di quanto già riportato nel Giudizio Diagnostico del verbale di merito: “ trauma contusivo distrosivo spalla sinistra e trauma distrattivo colonna cervicale in paziente con reazione acuta da stress ed ipoacusia neurosensoriale a destra in atto: assenza di esiti di rilievo a incidenza funzionale”.

Dall’altro, guarda al quadro patologico diagnosticato al ricorrente (obesità e discopatia protusiva del rachide cervicale) come favorito da fattori di rischio multifattoriali e non già influenzato dall’evento occorso nell’agosto 2012.

Tale evento, difatti, pur valutato nella percentuale del 3% di danno biologico, del tutto coerentemente non è stato ritenuto di per sé idoneo ad incidere in termini invalidanti sulla sua capacità lavorativa, non essendo emerse, nel corso delle ulteriori visite mediche a cui è stato sottoposto, alterazioni disfunzionali di rilievo, anche alla stregua del raffronto con l’ulteriore documentazione medica specialistica e con i referti diagnostici in atti, da cui emerge che già prima dell’occorso era esistente una condizione di eccesso ponderale (stato pregresso) e non essendo la discopatia diagnosticata dopo oltre tre anni riconducibile ad un unico evento.

Di contro, le censure proposte, appaiono piuttosto finalizzate ad un sindacato sostitutivo sull’attività valutativa rimessa all’amministrazione che non è proprio del giudizio di legittimità: la discrezionalità tecnica, infatti, è suscettibile di un sindacato di attendibilità che valuti la ragionevolezza della scelta amministrativa, mentre, quanto al caso di specie, alcun profilo di irragionevolezza è dato rinvenire negli atti impugnati.

7. Dalle superiori argomentazioni discende l’integrale reiezione del ricorso.

8. In considerazione della limitata attività processuale svolta, della peculiarità del caso di specie e del rapporto di servizio intercorrente fra le parti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite.

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