TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-10-11, n. 201301160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-10-11, n. 201301160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201301160
Data del deposito : 11 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00310/2003 REG.RIC.

N. 01160/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2003, proposto da:
Italian Broker Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G T, domiciliato presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

contro

Comune di Selvazzano Dentro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso Falciani Studio in Venezia, San Marco, 3472;

nei confronti di

P.A. Interstudio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Bicego, domiciliato presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

per l’annullamento

della determinazione reg. gen. 1080 del 31 dicembre 2002, a firma del vice segretario generale del Comune di Selvazzano Dentro, concernente l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2003–2004;

di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

e per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selvazzano Dentro (Pd) e di P.A. Interstudio s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 310/2003) notificato a mezzo posta il 4.2.2003 e depositato il successivo 14.2.2003, Italian Broker Company s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della determinazione del 31.12.2002, reg. gen. 1080, di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Selvazzano per il biennio 2003-2004, nonché per il risarcimento del danno subito in conseguenza di tale determinazione.

Il servizio in esame è stato affidato previo esperimento di una gara ufficiosa a trattativa privata alla quale sono state invitate a partecipare unicamente l’impresa aggiudicataria (P.A. Interstudio s.r.l.) e l’odierna ricorrente (Italian Broker Company s.r.l.) la quale è stata però esclusa dalla selezione per non aver presentato un’offerta completa dell’indicazione del premio offerto con riferimento alla “Polizza R.C. Patrimoniale” (cfr., verbale di gara del 19.12.2002).

Ritenendo illegittima la propria esclusione, la ricorrente ha quindi impugnato gli atti della procedura concorsuale proponendo le seguenti doglianze:

I. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione.

Lamenta, a tale riguardo, che l’eccessiva brevità del termine di dieci giorni concesso dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta, le avrebbe impedito la formulazione di una proposta completa della parte relativa alla polizza di r.c. patrimoniale la cui mancanza ha poi comportato l’esclusione dalla procedura di gara.

II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di presupposto e sviamento. Violazione degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Deduce, in proposito, l’inattendibilità dell’offerta proposta dalla società aggiudicataria la quale sarebbe stata determinata senza prendere in considerazione, in relazione alla polizza per r.c. patrimoniale, la sinistrosità pregressa.

III. Violazione dell’art. 2 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Rileva, al riguardo, che la società aggiudicataria avrebbe concorso alla procedura di gara senza la necessaria abilitazione alle attività di broker e prima di ottenere l’iscrizione all’albo dei mediatori di assicurazione.

Il Comune di Selvazzano Dentro si è costituito in giudizio per resistere al gravame, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande di parte ricorrente.

Si è costituita in giudizio anche la società controinteressata la quale rileva l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 98/2003, la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato è stata rigettata, non avendo il Collegio ravvisato, sotto il profilo del periculum , i presupposti per il suo accoglimento.

Alla pubblica udienza del giorno 20 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame viene in contestazione la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Selvazzano Dentro ha affidato a P.A. Interstudio s.r.l. il servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2003-2004.

In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito proposte avverso il ricorso dalla società aggiudicataria del servizio, attesa l’infondatezza, nel merito, delle censure con esso dedotte.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per il fatto di non essere stata messa nelle condizioni di poter correttamente valutare l’entità del rischio da assicurare per la polizza R.C. patrimoniale, a causa dell’eccessiva brevità del termine di dieci giorni entro il quale andava presentata l’offerta.

Deduce, in particolare, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1887 del codice civile il quale prevede un termine di quindici giorni per l’accettazione di una risposta di assicurazione diretta all’assicuratore.

Il motivo è infondato.

Si deve, infatti, osservare in proposito che il richiamo di parte ricorrente all’art. 1887 del codice civile, al fine di sostenere l’illegittimità del termine di dieci giorni previsto per la presentazione dell’offerta, non rileva nei casi in cui, come quello in esame, si verta in tema di servizio di brokeraggio o mediazione assicurativa, atteso che detta norma disciplina la diversa fattispecie in cui la proposta di contratto di assicurazione viene formulata direttamente dall’assicurato e non dal broker (ossia il libero professionista che fa da mediatore fra il cliente e le compagnie di assicurazione nei contratti di copertura di rischi), sicché il termine di quindici giorni ivi stabilito ai fini dell’irrevocabilità della medesima proposta attiene specificatamente ai rapporti diretti tra l’assicurato e l’assicuratore.

Sotto altro profilo, occorre nondimeno rilevare che nel caso di specie la ricorrente, in quanto precedente affidataria del servizio di brokeraggio in questione, era perfettamente in grado di elaborare la propria offerta nel pur breve termine fissato dalla stazione appaltante.

Destituito di fondamento, è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si rileva che l’offerta presentata dall’odierna controinteressata risulterebbe “genericamente imprecisata” in quanto non contenente né l’indicazione delle compagnie assicurative con cui stipulare le polizze né i premi da corrispondere, atteso che nel silenzio della lex specialis di gara rientra nella disponibilità delle società invitate scegliere se presentare un’offerta indicando una cifra unitaria oppure una proposta dettagliata in relazione alle singole polizze indicate nel prospetto allegato alla lettera d’invito.

Appare, altresì, infondata la dedotta inattendibilità dell’offerta affidataria del servizio di brokeraggio per non aver tenuto conto della sinistrosità pregressa per quanto attiene alla polizza per r.c. patrimoniale, non risultando tale elemento espressamente richiesto dalla lettera d’invito.

Deve, infine, essere respinto il terzo e ultimo motivo con cui la ricorrente assume che la società aggiudicataria avrebbe partecipato alla procedura selettiva senza essere iscritta all’Albo dei mediatori di assicurazione ai sensi della legge n. 792/1984, essendo invero detta società iscritta con la precedente denominazione sociale (Mediterraneo s.r.l.) alla Sezione II dell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione fin dal 28 aprile 1999, come risulta dal provvedimento del Ministero dell’Industria D.G. C.A.S. – Albo mediatori – prot. n. 66891, matricola n. 1203/S, allegato agli atti di causa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato.

Attesa la specificità della questione controversa, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

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