TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202201237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201237
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 01237/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01386/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comandante Provinciale di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “-OMISSIS-” del 10.7.2018, notificato il 17.7.2018, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal Maresciallo Maggiore -OMISSIS- il 13.6.2018, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, inflittagli dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, con provvedimento prot. n. 273/6 del 10.5.2018;

- del provvedimento prot. n. 273/6 del 10.5.2018, notificato il 14.5.2018, del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, avente ad oggetto “ Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del Mar. Magg. -OMISSIS- (C.I.P. -OMISSIS-) effettivo al N.O.R.M. di -OMISSIS- – Aliquota -OMISSIS- ”, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero;

- della nota esplicativa prot. n. 273/5 dell'8.5.2018 del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, allegata al provvedimento prot. n. 273/6 del 10.5.2018, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero;

nonché degli atti connessi a tali provvedimenti, anche se incogniti, compresi tutti gli atti presupposti, preparatori, istruttori e consequenziali e, in particolare, per quanto occorrer possa:

- del provvedimento n. 273/2 del 13.4.2018 del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, avente ad oggetto “ Comportamento tenuto Mar. Magg. -OMISSIS- (C.I.P. -OMISSIS-) effettivo al N.O.R.M. di -OMISSIS- – Aliquota -OMISSIS-. Avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo, per l'eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma dell'articolo 1370 e seguenti del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell'ordinamento militare”. Contestazione degli addebiti ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 17 ottobre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del c.p.a., il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in servizio presso l’Arma dei Carabinieri e autorizzato ad occupare un posto letto in caserma, domanda l’annullamento del provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero, unitamente al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato in prima istanza.

1.1. Il provvedimento è stato irrogato per fatti avvenuti in data 09.04.2018, quando il ricorrente, “ispettore accasermato, durante un periodo di riposo medico, si allontanava dal proprio domicilio senza dare alcuna preventiva comunicazione al reparto di appartenenza in orario cui era possibile svolgere a suo carico visita medica di controllo” , così violando gli artt. 729 comma 1 e 748, comma 5, lettera b) del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90 del 2010).

1.2. Avverso tale provvedimento sono articolati i seguenti motivi:

I. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di “Violazione di legge e in particolare dell’art. 1 D.M. n. 206/2017 per incompetenza dell’autorità emanante” (1° motivo del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, perché il Corpo militare ha esercitato indebitamente un potere di controllo sul rispetto della fascia oraria di reperibilità del dipendente in malattia, spettante unicamente all’INPS, quale ente deputato ad effettuare la visita fiscale.

II. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370, comma 1, c.o.m. (d. lgs. n. 66/2010)” (2° motivo del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione - Eccesso di potere per violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, per la mancata corrispondenza tra il comportamento di cui alla contestazione dell’addebito contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e quello descritto nella nota esplicativa allegata al provvedimento che irroga la sanzione.

III. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto le censure di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 729 comma 1 D.P.R. n. 90/2010 - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti” e “Altra violazione e falsa applicazione degli artt. 729, comma 1, D.P.R. n. 90/2010 e 3 D.M. n. 206/2017” (3° e 6° motivo del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, perché il provvedimento non indica quale tra le violazioni descritte dall’art. 729 del D.P.R. 90 del 2010 sia stata commessa dal ricorrente. La disposizione si riferisce, in ogni caso, all’esecuzione di ordini, che non si rinvengono nella vicenda.

IV. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) D.P.R. n. 90/2010 - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per assoluta carenza di istruttoria” (motivo n. 4 del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, per omesso esame della documentazione difensiva presentata dal ricorrente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di due colleghi che confermano l’intervenuta comunicazione dell’assenza al Comandante.

V. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) D.P.R. n. 90/2010 sotto altro profilo - Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione” (motivo n. 5 del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, perché l’assenza delle ore 16.00, ritenuta non giustificata dal provvedimento, era stata invece documentalmente giustificata dall’attestazione di visita prodotta sub doc. 6.

VI. “Errore di giudizio della decisione del ricorso gerarchico impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di “Eccesso di potere per inadeguatezza, ingiustizia e sproporzione della sanzione disciplinare-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 1355 del D. Lgs. 66/2010 e eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla congruità della sanzione disciplinare” (motivo n. 7 del ricorso gerarchico) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e violazione dei principi del legittimo affidamento, buona fede e correttezza”, perché la sanzione del rimprovero risulta sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento e confligge con i criteri valutativi fissati dall’art. 1355 del d.lgs. 66 del 2010.

2. Il Ministero resistente, benché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.

3. All’udienza straordinaria del 17 ottobre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Il provvedimento disciplinare impugnato sanziona il ricorrente per aver violato due disposizioni del D.P.R. 90 del 2010 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che impongono, rispettivamente, al militare di “ eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio ” (art. 729) e di “dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente … degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio” (748, comma 5, lett. b). Sotto il profilo materiale, la condotta censurata è consistita nell’allontanamento dal proprio domicilio presso la Caserma (dove occupava un posto letto, in forza di precedente autorizzazione, cfr. doc. 1) in occasione dell’ispezione delle camerate, “senza dare alcuna preventiva comunicazione al reparto di appartenenza in orario cui era possibile svolgere a suo carico visita medica di controllo”, ai sensi del D.M. 206 del 2017, espressamente menzionato.

6. Con il primo motivo, è contestato l’indebito esercizio, da parte dell’amministrazione militare, di un potere di controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di visita fiscale, spettante all’INPS. La violazione dell’art 729, comma 1 del T.U. è rimproverata “in relazione a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206” , disposizione che fissa le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di malattia ( “dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18” ).

6.1. Il rilievo non è condivisibile. Secondo l’art. 55- septies , comma 5- bis del d.lgs. 165 del 2001 (T.U. sul pubblico impiego), infatti, è proprio all’amministrazione di servizio, e non direttamente all’ente previdenziale, che il lavoratore in malattia è tenuto a comunicare anticipatamente l’eventuale assenza negli orari di reperibilità domiciliare ( “qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps” ) . La mancata comunicazione dell’allontanamento dal domicilio all’amministrazione, indipendentemente dalla sussistenza di una documentata giustificazione, integra una violazione dell’obbligo legale sopra menzionato, diversa ed ulteriore rispetto a quella – eventuale – dell’irreperibilità del lavoratore in caso di effettuazione della visita da parte dell’INPS. Se quest’ultima è effettivamente rimasta potenziale, la prima violazione si è senz’altro compiuta e non può dirsi che il provvedimento sia stato assunto “in prevenzione”.

7. Con il secondo motivo, si censura la non corrispondenza tra i fatti descritti nella contestazione di addebito e quelli riportati nella nota esplicativa alla sanzione. Solo nella nota esplicativa, in particolare, si fa riferimento anche alla mancata comunicazione, oltre che al Reparto di appartenenza, “al Comandante della Stazione di -OMISSIS-” . Trattasi, tuttavia, di una difformità del tutto marginale, non pregiudizievole per il ricorrente (la nota esplicativa amplia la platea dei possibili destinatari della comunicazione di assenza) e che non ha inciso sull’esercizio delle sue facoltà difensive. Le contestazioni in punto di fatto del ricorrente riguardano, invero, il solo avviso al superiore diretto (quindi la comunicazione al “reparto di appartenenza” ), mentre non risultano interlocuzioni, o tentativi di interlocuzione, con la Stazione capoluogo.

8. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta che le condotte a lui attribuire costituiscano violazione dell’art. 729, comma 1 del D.P.R. 90 del 2010, disposizione che disciplina l’esecuzione di ordini , ed evidenzia la genericità della contestazione, poiché l’art. 729, comma 1 fa riferimento a più fattispecie. La censura è infondata. Le tre fattispecie contemplate dalla norma hanno valenza esemplificativa del dovere di “ eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio”, e a questo disposto generale deve farsi riferimento in mancanza di altre specificazioni.

8.1. Quanto poi alla possibilità di sussumere l’assenza ingiustificata del ricorrente nel perimetro della citata disposizione, si ritiene che l’ordine violato nella fattispecie sia quello di cui alla nota che comunica l’imminente ispezione camerale del 09.04.2018 (prodotta sub doc. 3), nella parte in cui richiede agli occupanti di rendere aperti e accessibili i locali (adempimento che presuppone la loro presenza o quantomeno la loro facile reperibilità). Il disvalore della condotta non è rinvenuto nell’assenza in quanto tale, ma nell’allontanamento ingiustificato durante lo stato di malattia e nelle ore di obbligata permanenza domiciliare, in violazione di una disposizione di servizio (il menzionato art. 3 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206).

9. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la mancata valorizzazione, in sede disciplinare e di ricorso gerarchico, di alcune dichiarazioni rese per iscritto da suoi colleghi (docc. 11 e 16) che confermerebbero l’intervenuta comunicazione dell’assenza al Comandante. Le suddette dichiarazioni tuttavia, oltre a confliggere con la relazione dello stesso superiore (doc. 10), descrivono una interlocuzione avvenuta in contesto e con modalità tali da non potersi considerare idonea ad assolvere l’obbligo di legge. La comunicazione richiesta ai sensi dell’art. 55- septies , comma 5- bis del d.lgs. 165 del 2001 (e del D.M. attuativo 206 del 2017), dovrebbe infatti avvenire in forma espressa, precisa ed inequivoca, laddove le dichiarazioni prodotte dal ricorrente descrivono piuttosto una conversazione informale tra più persone e non forniscono certezza sull’effettivo e integrale recepimento del messaggio e sulla sua comprensione da parte del destinatario (uno dei presenti dichiara, infatti, di non poter dire se il superiore “benché presente, abbia recepito tale affermazione” ).

9.1. Quanto, poi, alla censura relativa all’estraneità della condotta rispetto al disposto dell’art. 748, comma 5, lett. b), si ritiene che nell’ampio dettato della disposizione (la quale impone di comunicare “eventi … che possono avere riflessi sul servizio” ), possa essere sussunto l’allontanamento dal domicilio del militare in stato malattia, trattandosi di circostanza oggetto di comunicazione obbligatoria ex lege e certamente attinente al servizio. A tale proposito, non può ritenersi che il temporaneo stato di malattia valga a recidere il legame tra il soggetto e il “servizio” , dovendo intendersi il concetto nel più ampio significato di relazione stabile tra il militare e il Corpo di appartenenza (e non quale semplice svolgimento, a quel dato momento, della prestazione lavorativa tipica).

10. Con il quinto motivo, il ricorrente contesta la mancata considerazione, in sede disciplinare e di ricorso gerarchico, del referto medico prodotto a giustificazione dell’assenza pomeridiana. Trattasi di elemento comunque irrilevante, giacché ad essere contestata non è l’assenza di valide giustificazioni per l’allontanamento dal domicilio, quanto la mancanza di un preventivo avviso all’amministrazione.

11. Infine, quanto alla proporzionalità della sanzione (contestata con il sesto motivo), trattasi di aspetti naturalmente appartenenti all’area della discrezionalità amministrativa ed estranei al sindacato del giudice, salvo il caso in cui emerga la manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria o la sua evidente sproporzione rispetto ai fatti addebitati ( Cons. St., sez. II, 07 febbraio 2022, n. 862). Nella vicenda di cui trattasi è stato irrogato un semplice rimprovero, sanzione di minima entità e legalmente deputata (cfr. art. 1360 del d.lgs. 66 del 2010) a punire “le lievi trasgressioni alle norme della disciplina ”, quale può considerarsi quella commessa dal militare.

12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

12.1. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

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