TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-03, n. 202314570
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14570/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08846/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8846 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare di cui alla determinazione prot: 0003132 dell'11 aprile 2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in servizio presso la Polizia di Stato, domanda l’annullamento della sanzione disciplinare della pena pecuniaria, che gli è stata irrogata – in misura pari a 5/30esimi di una mensilità di stipendio – per la violazione di cui all’art. 4, punto 3 del d.P.R. 737/1981, che punisce “il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato ”. In occasione di un controllo di polizia, infatti, il ricorrente è stato trovato in compagnia di una donna gravata da una precedente condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione (art. 3, legge 75 del 1958).
1.1. Attraverso un unico motivo di ricorso, sono dedotti i vizi di “ violazione e falsa applicazione art. 4 comma 3 DPR 737/1981, difetto di motivazione, eccesso di potere per violazione proporzionalità, travisamento dei fatti ed irragionevolezza” . Il ricorrente riferisce, in particolare, di non essere stato a conoscenza