TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-03, n. 202417127
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2024
N. 17127/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03659/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3659 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento -OMISSIS- del 10.12.2019, notificato in data 11 dicembre 2019, della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare, distinti tra CEMM e CP, e dell’Aereonautica Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 31/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, proposto in riassunzione del giudizio già instaurato dinanzi al TAR Catania, il ricorrente – transitato nel ruolo Sergenti della Marina Militare a seguito del primo concorso utile – impugna il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- premesso che il concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare, distinti tra CEMM e CP, e dell’Aereonautica Militare di cui al decreto interdirigenziale n. 31/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa era stato indetto per la specifica finalità di effettuare una “compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per sergenti e marescialli”, alla domanda di partecipazione allegava una nota, a firma del suo difensore, con la quale rappresentava “di essere in attesa di una sentenza, da parte della Corte di Appello Penale di Catania, che avrebbe dichiarato l’intervenuta estinzione del reato per il quale lo stesso era già stato condannato in primo grado dal Tribunale penale di Catania”, precisando che la prescrizione ex art. 167 c.p. del reato era già maturata in un momento antecedente alla pubblicazione del bando;
- successivamente al sostenimento della prova scritta ed all’approvazione della graduatoria (nella quale il predetto risultava vincitore), veniva escluso dalla selezione per carenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), del bando di concorso.
Avverso il provvedimento di esclusione il ricorrente, pertanto, insorge deducendo – in sintesi – i vizi di eccesso e di falsa applicazione di norme di legge (segnatamente, artt. 165 e 167 c.p.), in quanto adduce l’intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla data di adozione del provvedimento in esame (ossia, in data 28 settembre 2017) nonché l’operatività ipso iure della stessa (di modo che la sentenza del giudice d’appello, prevista per l’udienza dell’11 febbraio 2020 “ha effetti semplicemente dichiarativi di un evento già verificatosi per legge”), con l’ulteriore aggiunta che tali circostanze erano conoscibili da parte dell’Amministrazione in virtù della comunicazione già resa.
Con atto depositato in data 5 giugno 2020 si è costituito il Ministero della Difesa.
A seguito del deposito di una memoria da parte del ricorrente e di documenti ad opera dell’Amministrazione resistente in data 27 giugno 2020, con ordinanza n. 4611 del 3 luglio 2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
In date 18 giugno 2024 e 5 luglio 2024 le parti hanno prodotto scritti difensivi e documenti.
All’udienza di smaltimento del 19 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.