TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-05-05, n. 201001731

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-05-05, n. 201001731
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001731
Data del deposito : 5 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01972/2005 REG.RIC.

N. 01731/2010 REG.SEN.

N. 01972/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2005, proposto da:
G A G, rappresentato e difeso dall’avv. I M D, con domicilio eletto presso I M D in Bari, via De Rossi, 16;

contro

Comune di Polignano a Mare;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza del dirigente della Struttura urbanistica ed edilizia del Comune di Polignano a Mare n. 18/U.T.-117/R.G., prot. n. 14683 del 6.10.2005, notificata il 7.10.2005 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., recante ad oggetto “ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e presa d’atto della decadenza del permesso di costruire n. 2005-168 del 7.7.2005”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, compresi:

- la relazione di servizio del Comando di P.M., trasmessa all’Ufficio tecnico comunale con nota n. 4318/P.M. del 29.8.2005, acclarata al protocollo del medesimo ufficio in data 1.9.2005 al n. 2351/U.T., mai comunicata al ricorrente, relativa al sopralluogo eseguito in data 17.8.2005, in loc. Marinesca - Fg. 28 ptc. 36, 37, 86, 44;

- il verbale di sopralluogo congiunto del Comando di P.M. e della Struttura Urbanistica Edilizia, eseguito il 29.9.2005, mai comunicato;

nonché per l’accertamento del danno e la conseguente declaratoria del diritto al risarcimento con condanna della P.A. per avere adottato l’illegittima ordinanza dirigenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28.11.2006, per l’annullamento degli artt. 14, comma 6, n. 1 e 19, comma 1 del regolamento edilizio comunale ove lesivi della posizione giuridica del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2010 il dott. F C e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Gennaro Notarnicola, su delega dell’avv. I.M. Dentamaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere accolto in quanto fondato.

Invero il ricorrente G A G impugna l’ordinanza che lo dichiara decaduto, ai sensi dell’art. 15, comma 4 d.p.r. n. 380/2001, dal permesso di costruire n. 2005-168 del 7.7.2005 essendo entrate in vigore le nuove e contrastanti previsioni urbanistiche che hanno reso inedificabile l’area oggetto del menzionato permesso di costruire.

In base all’art. 15, comma 4 d.p.r. n. 380/2001 “Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.”.

Tuttavia il ricorrente rileva nel ricorso introduttivo che la delibera di Giunta Regionale n. 815 del 21.6.2005 che approva la variante al P.R.G. del Comune di Polignano a Mare è entrata in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (rectius in data 25.7.2005).

Infatti la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di G.R. che approva la variante al P.R.G. costituisce il momento in cui entra in vigore la nuova disciplina urbanistica ai sensi dell’art. 10, comma 6 legge urbanistica n. 1150/1942 e dell’art. 16, comma 12 legge Regione Puglia n. 56/1980, norme che prescrivono tassativamente detta forma di pubblicità, alla quale la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 1991, n. 999 e Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1543) riconosce valore integrativo dell’efficacia.

Prima di tale data (i.e. 25.7.2005) vi è prova in atti che i lavori fossero già iniziati (cfr. contratto di appalto stipulato con la ditta Intini P C e dichiarazione scritta del 19 agosto 2005 a firma del ricorrente G A G, dell’arch. D L, progettista e direttore dei lavori, e di Intini P C, titolare dell’impresa incaricata della realizzazione dei lavori, ove si evidenzia che i lavori in questione sono iniziati in data 8 luglio 2005 con la pulizia da rovi, con la raccolta di pietre cadute dai muretti a secco della strada interponderale esistente tra le particelle 31 e 38 del foglio 28 per agevolare l’accesso dei mezzi alle particelle di proprietà, con la realizzazione di una strada di accesso alla particella 44 che costeggia il confine delle particelle 38 e 143 dove sarà realizzata la costruzione, con lo sbancamento di terreno vegetale, livellamento di sedime e con la realizzazione di uno scavo per formazione di opere in cemento armato).

Pertanto non può essersi verificata nel caso di specie alcuna decadenza del permesso di costruire ai sensi del menzionato art. 15, comma 4 d.p.r. n. 380/2001.

Come correttamente evidenziato nella ordinanza sospensiva del T.A.R. Puglia, sede di Bari n. 42/2006 confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2740/2006, la stipula del contratto di appalto con la ditta Intini P C ed i lavori di spianamento e sbancamento dell’area destinata all’insediamento edilizio sono elementi certamente sufficienti a determinare l’inizio dei lavori.

Va altresì rammentato che con ordinanza del 20 settembre 2006 (in atti) il Tribunale del Riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Bari del 24 agosto 2006 disponendo il dissequestro e la restituzione all’avente diritto (i.e. G A G) del manufatto de quo (il ricorso in Cassazione avverso la suddetta ordinanza è stato peraltro dichiarato inammissibile).

Afferma a tal proposito il Giudice del riesame con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire che “… l’accertamento del tempestivo inizio dei lavori deve basarsi non solo sulla quantità e qualità delle opere realizzate, ma soprattutto sulla loro idoneità a dimostrare la reale volontà del concessionario di dare corso all’opera autorizzata (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 1986, n. 383;
Sez. IV, 26 ottobre 1982, n. 677). Orbene, lo stato dei luoghi fotografato nel verbale di sopralluogo del 16 agosto 2005 dove si dà atto che era stato realizzato “lo sbancamento di terreno vegetale per la realizzazione del viale d’accesso alla zona interessata dal fabbricato, lo sbancamento generale dell’area sulla quale il progetto prevede l’ubicazione della costruzione e lo scavo di roccia in sezione ristretta per la formazione di un plinto isolato” unitamente alla indicazione della ditta appaltatrice dei lavori può farsi rientrare nella nozione di inizio lavori. La sig.ra P M G, sentita in data 20 aprile 2006, ha precisato che “i lavori di sistemazione terra e scavi ed altro iniziarono diversi giorni prima” (rispetto all’11 agosto). L’ambiguità del dato temporale riferito dall’unica persona che può riferire in ordine al fatto contestato non consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i lavori non erano ancora iniziati il 25 luglio o che, comunque, il loro stato di avanzamento in tale data non aveva ancora raggiunto lo stadio necessario ad impedire la decadenza del permesso di costruire. …”.

Pertanto il provvedimento impugnato in questa sede con il ricorso introduttivo si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 15, comma 4 d.p.r. n. 380/2001.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento dell’ordinanza del dirigente della Struttura urbanistica ed edilizia del Comune di Polignano a Mare n. 18/U.T.-117/R.G., prot. n. 14683 del 6.10.2005.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo resta assorbita.

Infine non è provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata nel ricorso introduttivo dal Giuliani, che, sul punto, non fornisce alcuna prova in ordine al pregiudizio dallo stesso subito in conseguenza dell’agere illegittimo dell’amministrazione comunale. Ne deriva il rigetto della relativa domanda.

Quanto ricorso per motivi aggiunti, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse poiché il ricorrente con lo stesso mira a contestare norme del regolamento edilizio asseritamente lesive che in futuro, a suo dire, potrebbero essere applicate dalla P.A. per giustificare la decadenza del permesso di costruire;
tuttavia allo stato non vi è alcun provvedimento applicativo di tali norme regolamentari. Pertanto il ricorrente è carente rispetto a tali norme regolamentari di un interesse attuale al ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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