TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-07-30, n. 201307710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-07-30, n. 201307710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307710
Data del deposito : 30 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06624/2006 REG.RIC.

N. 07710/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06624/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6624 del 2006, proposto da:
B G, rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale associato, in Roma, via Val Pellice, 51;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- a) del decreto datato 16.3.2006, con firma illeggibile sub “Il Ministro” dell’Economia e delle Finanze, e privo degli estremi di protocollo:

- b) degli atti presupposti seguenti:

- la nota n. 35483/P in data 9.9.2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Campania della Guardia di Finanza;

- la nota n. 27169/P del 13 ottobre 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza;

- la nota n. 27614/P in data 18 ottobre 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza;

- il decreto 1.12.2005 con firma illeggibile del Ministro dell’Economia e delle Finanze, privo degli estremi di protocollo, recante deferimento al Consiglio di disciplina;

- la nota in data 1.12.2005 con firma illeggibile del Ministro dell’Economia e delle Finanze, privo degli estremi di protocollo, concernente la trasmissione del suddetto decreto in pari data;

- gli altri atti presupposti, connessi, conseguenziali, ancorché non notificati;

nonché per la condanna dell’amministrazione intimata alla spese di giudizio.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 3 luglio 2013 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Il ricorrente, già ufficiale della Guardia di Finanza, espone che, in data 5 dicembre 1997, veniva collocato in congedo per infermità contratte in servizio e collocato nel ruolo degli Ufficiali della Riserva.

Versava, all’epoca, nello stato di sospensione precauzionale dall’impiego, in relazione a fatti penalmente rilevanti.

Rispetto alle fattispecie penali ascritte, riferisce di essere stato prosciolto in primo grado dal Tribunale penale di Perugia.

La Corte d’Appello ha riformato la sentenza, con pronuncia, che, tuttavia, è stata successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione (udienza del 21.2.2005).

In data 13.4.2006 si vedeva recapitare l’impugnato provvedimento datato 16 marzo 2006.

Nella relata di notifica veniva tuttavia attestato che il provvedimento reca la data del 13.3.3006.

Sullo stesso foglio recante la relata di notifica vi è un timbro relativo all’attestazione di copia conforme, ma non vi è alcun timbro di congiunzione né tra le pagine del provvedimento, né tra queste ultime ed il foglio recante la relata di notifica.

Con il decreto di cui sopra è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

I fatti contestatigli (con la nota n. 35483/P in data 9.9.2005) riguardano il comportamento tenuto all’epoca in cui era in servizio presso il Reparto Autonomo Centrale (benché sospeso dall’impiego).

L’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare gli stessi capi di imputazione ascrittigli in sede penale, relativi a vicende risalenti al 1996.

Tale comportamento è stato ritenuto costituire una “grave violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato”.

L’atto con cui l’Ufficiale inquirente lo ha invitato a prendere visione degli atti dell’inchiesta gli è stato notificato il 14.10.2005, solo un giorno prima (ove si tenga conto del sabato, della domenica e del giorno di notifica), del 18 ottobre 2005, data della convocazione.

Anche la sede (quella dell’Aquila), costituisce, a dire del ricorrente, una forma di vessazione.

Termini “ultimativi” gli sarebbero stati fissati pure nell’atto consegnatogli il 19.10.2005.

Anche in questo caso avrebbe avuto a disposizione solo due giorni (tenendo conto del sabato, della domenica e del giorno della notifica), per presentare le proprie deduzioni definitive (previste per la data del 24 ottobre 2005).

Avverso il provvedimento di rimozione e gli atti presupposti, in particolare, deduce:

1) MANIFESTA FALSITÀ IDEOLOGICA, ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE, SVIAMENTO DI POTERE.

La firma del Ministro è illeggibile. L’assenza di ogni estremo di protocollo impedirebbe di verificare l’autenticità di contenuto e provenienza dell’atto.

Nella relata di notifica si attesta falsamente l’avvenuta notificazione di un provvedimento datato 13.3.2006.

Anche il timbro di copia conforme recherebbe una falsa attestazione e, comunque, non vi è alcun timbro di congiunzione tale da conferire certezza e autenticità al contenuto e alla provenienza dell’impugnato provvedimento.

All’ultimo capoverso della pagina 5 viene usata la forma plurale, quasi che si volesse attribuire al ricorrente la condotta di una pluralità di persone.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna certezza su quale sia il provvedimento che colpisce il ricorrente, quali ne siano gli estremi, quale ne sia il reale effettivo contenuto, e comunque, da quale Autorità provenga, poiché non viene nemmeno trascritto il nome del Ministro pro tempore che lo avrebbe firmato.

2) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (ANCHE IN ORDINE AL RIGOROSO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6,

COMMA

2, E 14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA,

DALLA LEGGE DI RANGO COSTITUZIONALE

4.8.1955, N. 848) – CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE DISCIPLINARE, SVIAMENTO ED ABUSO DI POTERE, SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.

Sarebbe stato violato il disposto dell’art. 118 del t.u. n. 3/57 secondo il quale, se, nel corso del procedimento disciplinare, il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue ai soli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Non sarebbe stata effettuata la previa contestazione degli addebiti.

Nel provvedimento impugnato si fa anche riferimento al fatto che la Corte di Cassazione ha rilevato la prescrizione del reato addebitato.

Tale sentenza è diventata “immediatamente pubblica (per chiunque), efficace ed eseguibile all’esito della camera di consiglio conclusasi il 21.2.2005”, con la conseguenza che, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, sarebbe irrilevante il successivo deposito.

In rapporto a tale data, l’amministrazione avrebbe violato il termine di 180 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 97, comma 2, del d.P.R. n. 3/57.

L’atto di contestazione reca, infatti, la data del 9 settembre 2005 ed è stato notificato al ricorrente il successivo 12 settembre.

Sono trascorsi più di 90 giorni tra l’atto di contestazione degli addebiti e l’impugnato decreto del 16.3.2006.

3) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (ANCHE IN ORDINE AL RIGOROSO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6,

COMMA

2, E 14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA,

DALLA LEGGE DI RANGO COSTITUZIONALE

4.8.1955, N. 848) – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE, SVIAMENTO ED ABUSO DI POTERE, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, ILLOGICITÀ, INIQUITÀ MANIFESTA.

Illegittimo sarebbe il fatto che, nel corpo del decreto, viene indicato il Ministro quale “responsabile” del procedimento, spettando invece tale compito al dirigente di ciascuna unità organizzativa.

4) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA ERRONEA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (ANCHE IN ORDINE AL RIGOROSO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6,

COMMA

2, E 14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA,

DALLA LEGGE DI RANGO COSTITUZIONALE

4.8.1955, N. 848) – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE – SVIAMENTO ED ABUSO DI POTERE – SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il Regolamento applicativo previsto dall’art. 74, terzo comma della l. 10.4.1954, n. 113, al fine di disciplinare la corretta procedura da osservarsi nell’inchiesta formale, non è stato mai emanato.

Ne consegue che l’amministrazione sarebbe priva di ogni potere disciplinare, e quindi anche di irrogare la sanzione di cui si verte.

5) ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA, ERRONEA APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE (ANCHE IN ORDINE AL RIGOROSO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6,

COMMA

2, E 14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA,

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