TAR Salerno, sez. II, sentenza 2011-11-16, n. 201101832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2011-11-16, n. 201101832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201101832
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01524/2011 REG.RIC.

N. 01832/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01524/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2011 proposto da L R, rappresentato e difeso dall'avv. M C con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Corso V. Emanuele n. 143 nello studio dell’avv. O C;

contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B M con domicilio eletto presso la stessa a Salerno in via P. De Granita n. 2;

nei confronti di

Pisacane A – non costituito in giudizio -

per l'annullamento, previa sospensione: 1) della deliberazione n. 36 del 20/9//2011 con la quale il Consiglio Comunale di Scafati ha disposto la decadenza dalla carica di consigliere comunale del ricorrente e dell’atto n. 23352 del 27/9/2011 di comunicazione della stessa;
2) dell’atto n. 24060 del 30/9/2011 del Presidente del C.C. di convocazione dell’Adunanza consiliare e relativo ordine del giorno nella parte prevedente la surroga del ricorrente nella carica di consigliere comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Con ricorso notificato il 7 ottobre 2011, depositato il 10 successivo, il signor Raffaele Lupo ha impugnato il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale rivestita in seno al C.C. del Comune di Scafati in ragione delle molte assenze consecutive fatte registrare nelle sessioni del Consesso Consiliare, adottato in applicazione dell’art. 55 dello Statuto del Comune a seguito delle giustificazioni fornite dall’interessato.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 24 del Regolamento delle adunanze consiliari del Comune di Scafati in relazione all’art. 47 dello Statuto e dell’art. 289 del R.D. 4/2/1915 n. 148 come modificato dall’art. 43 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sostenendosi che l’emissione dell’atto impugnato, concernendo questioni riguardanti valutazioni discrezionali su persone, comporta la votazione segreta e non, come è avvenuto nella fattispecie, la votazione palese;

2 e 3) violazione dell’art. 289 del R.D. 4/2/1915 n. 148 come modificato dall’art. 43 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed eccesso di potere, sostenendosi l’inadeguatezza d’esame delle giustificazioni fornite dal ricorrente, e la contraddittorietà del comportamento del Comune in relazione alla sua convocazione per la partecipazione alle Commissioni Affari Sociali e Sport nonostante la dichiarata decadenza dalla carica di consigliere.

Il Comune di Scafati ha puntualmente ed ampiamente controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 7 novembre 2011.

II) Il Collegio ritiene che, nell’accertata sussistenza della completezza dell’istruttoria e della ritualità dell’avvenuta instaurazione del rapporto processuale, ricorrono, a norma dell’art. 60 del c.p.a., i presupposti per la decisione del merito della controversia nell’odierna Camera di Consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, avendo interpellato sul punto le parti costituite.

III) Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di gravame si deve premettere che il ricorrente non lamenta che il provvedimento di decadenza impugnato è stato emesso in “seduta pubblica” (e non segreta), ma ne sostiene l’illegittimità perché è stato adottato nella forma di espressione del “voto palese“ e non per “scrutinio segreto”;
e sotto quest’ultimo profilo invoca l’art. 47 dello Statuto comunale e dell’art. 24 del regolamento delle adunanze assembleari.

La censura è infondata.

L’art. 47 dello statuto del Comune resistente richiamato da parte ricorrente, dopo aver dettato il principio generale secondo cui le sedute del C.C. sono pubbliche e che la votazione è palese, demanda al Regolamento le previsioni dei casi in cui “il C.C. si riunisce in “seduta segreta” e dei casi in cui lo stesso Organo “vota a scrutinio segreto”;
e l’art. 24 del regolamento rubricato “ Sedute pubbliche e segrete”, del quale parte ricorrente deduce la violazione e nel quale è fatto cenno alle questioni comportanti valutazioni su persone o su fatti che coinvolgono le stesse, riguarda, come risultante espressamente dal relativo dettato normativo, le “sedute” e non “la votazione” che è quella oggetto della deduzione d’illegittimità di parte ricorrente.

La normativa regolamentare riguardante le forme di “votazione” sono contemplate dall’art. 37 del Regolamento che impone lo scrutinio segreto nelle ipotesi in cui in tal senso sia deciso dall’Assemblea consiliare su proposta anche di un solo Gruppo consiliare e dall’art. 42 del medesimo testo regolamentare nelle ipotesi di votazione concernente le nomine di rappresentanti del Comune in seno a Commissioni, Enti, Società o Istituzioni.

E, dunque, la normativa regolamentare derogatoria prevedente la votazione segreta, in assenza di predecisione in tal senso adottata dal C.C., diversamente da quanto si prospetta nel ricorso, non si disvela violata;
ed essa, peraltro non impugnata, è coerente con l’art. 43 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali) che, proprio per le ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute assembleari, ne demanda le previsioni dei casi e delle relative procedure alla normativa comunale statutaria (e regolamentare), conseguendone che non appare conferente al caso in esame la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente.

Ne deriva l’infondatezza della censura.

III.1) Col secondo e terzo motivo di gravame viene dedotta l’inadeguatezza della valutazione delle giustificazioni delle assenze d’esercizio del munus rese dal ricorrente, e la contraddittorietà dell’atto di decadenza impugnato rispetto alla convocazione successivamente comunicatagli per la partecipazione alle Commissioni comunali “Affari Sociali” e “Sport”.

Anche tali censure sono infondate.

Per il primo profilo, ricordato che in materia la condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di affermare la sussistenza di un ampio potere d’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione Cons. di Stato - Sez. V – 29/11/2004 n. 7761 ;
TAR Lombardia - BS – Sez. II – 28/4/2011 n. 638), si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, sostanzialmente esplicitata nell’estrema genericità ed indeterminatezza delle giustificazioni, non merita la censura dedotta.

Si deve tenere conto, infatti, che, come si rileva dall’atto recante le giustificazioni e come puntualmente viene posto in evidenza dalla difesa del Comune, la mera indicazione data dal ricorrente di “impegni di lavoro urgenti” lontano dal Comune di Scafati senza alcun supporto individuativo del tempo degli impegni medesimi in relazione alle date d’assenza nelle riunioni dell’Assemblea si disvela del tutto mancante dell’essenza su cui l’organo decidente deve portare il suo esame. E quanto osservato ancor più rileva se si considera che oltre alle assenze nell’ultimo periodo d’esercizio del munus le assenze medesime si estendono, come pure pone in evidenza la difesa del Comune senza essere contraddetta ex adverso, al triennio precedente, mentre non appare concludente e bastevole l’esibizione in giudizio di copie di contratti d’affitto di fondi rustici lontani dal Comune di Scafati perché non esibiti nel procedimento amministrativo che ha dato luogo al provvedimento impugnato e perché, invero, siffatti contratti sono anch’essi mera indicazione dei relativi rapporti e non delle precipue cause d’assenza d’esercizio del munus publicum.

Il secondo motivo di gravame è, pertanto, infondato.

III.2) E’ infondato anche l’ultimo motivo col quale si rileva che il ricorrente successivamente all’adozione dell’atto impugnato (in data 23 e 26 settembre 2011) è stato convocato per la partecipazione alle Commissioni “Affari Sociali” e “Sport”, e ciò sia perché (come si precisa dal Comune resistente) le deliberazioni diventano esecutive a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione avvenuta per affermazione del Comune non smentita ex adverso il 27 settembre 2011, sia perché l’eventuale illegittimità degli atti di convocazione non refluisce sull’autonomo e distinto provvedimento di decadenza.

IV) In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

V) Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.

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