TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2018-06-04, n. 201800530
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2018
N. 00530/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Brescia ha respinto l’istanza presentata dall’odierno ricorrente al fine del rinnovo del permesso di soggiorno, originariamente rilasciato per lavoro subordinato e scaduto nel 2014.
che l’iniziale istanza, volta al rinnovo del titolo scaduto, è stata archiviata per irreperibilità dell’interessato;
che a fronte della nuova richiesta