TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400525
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 01068/2024 REG.RIC.

N. 00525/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01068/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore della Provincia di Lucca n. -OMISSIS-/rg/cat. A12/

II

Sez.Imm. datato 30/05/2023 del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art.103 c.1 D.L. 34/20, notificato via PEC il 18/04/2024;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. M F e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con cui la Questura di Lucca ha denegato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (richiesto a seguito di procedura di emersione ex art. 103 del DL. N. 34/2020) in ragione della presenza, a carico dello stesso, di condanne per reati di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990;

Considerato che il ricorso non appare munito di fumus boni iuris giacché, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, risultano incontestato che a carico del ricorrente vi siano condanne per reati ostativi e sulle quali lo stesso deduce solo la risalenza nel tempo (anni 2003 e 2006);

Considerato, quanto al periculum in mora, che a fronte di un tale quadro motivazionale e fattuale non risultano apprezzabili, nel bilanciamento complessivo degli interessi, i lamentati pregiudizi derivanti dal possibile esplicarsi degli effetti scaturenti dal provvedimento impugnato (quali il venir meno della permanenza del ricorrente in territorio nazionale), risultando nel caso di specie prevalenti gli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione statale;

Ritenuto, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a., di dover respingere l’istanza cautelare, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della causa;

Ritenuto di poter compensare le spese di lite per la presente fase;

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