TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-01-30, n. 201901209
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2019
N. 01209/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Val di Non, 18 Sc A Int 3;
contro
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Roma del 04.05.2010, recante revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. q011527.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato, per l’annullamento e la previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del 4 maggio 2010 (ma notificato in data 29 novembre 2012) con cui il Questore di Roma ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sul presupposto che il titolo sarebbe stato acquisito in maniera fraudolenta per non avere il datore di lavoro della ricorrente presentato alcuna dichiarazione dei redditi recante l’indicazione dei dipendenti a carico.
Avverso tale atto, l’istante, dopo aver chiesto la rimessione in termini in ragione del fatto che il provvedimento impugnato non era tradotto nella lingua da ella conosciuta, ha proposto il seguente articolato motivo:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, e 9, comma 7 lett. a) del d.lgs n. 286 del 1998; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento e della procedura; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposto e motivazione; violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; difetto, carenza, contraddittorietà di motivazione dell’atto.
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sig. -OMISSIS-ed il fatto che lo stesso non abbia presentato la dichiarazione dei redditi con dipendenti a carico non è imputabile all’istante.
Per quanto riguarda la condanna subita dalla ricorrente, l’ iter giudiziario non si è ancora concluso.
La valutazione effettuata dall’amministrazione è illegittima in quanto è mancata ogni considerazione della situazione personale e familiare dell’istante che è in Italia da più di 20 anni e ha una figlia nata sempre in Italia nel 1991; sia la Costituzione italiana sia la CEDU tutelano i diritti fondamentali della persona.
Il provvedimento impugnato, al riguardo, manca di una congrua motivazione, il che rende difficile ricostruire l’ iter logico giuridico che ha guidato l’amministrazione nell’adozione dell’atto impugnato.
Altresì, la normativa comunitaria