TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-08, n. 202309752

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-08, n. 202309752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309752
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 09752/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10174/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10174 del 2013, proposto da
Consorzio Sistema Polifunzionale Integrato (Spi), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monzabano, 10;

per l'annullamento

della nota del Comune di Fiumicino del 27 giugno 2013 (prot. 48593), nonché di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale,

e per l’accertamento

dell’inadempimento del Comune di Fiumicino alla Convenzione urbanistica di attuazione del NPP23, stipulata con il Consorzio S.P.I. in data 13.11.1998, con conseguente condanna del Comune a riversare al Consorzio la somma di £ 1.879.440.000 (pari a € 970.649,75) da esso ricevuta dall’ANAS a titolo di rimborso dei costi, sostenuti materialmente dal Consorzio, per la realizzazione di un ponte al Km 14 + 700 dell’autostrada Roma – Fiumicino,

o, in subordine,

per la condanna del Comune alla corresponsione, quantomeno della predetta somma, a titolo di indennizzo per l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino e di A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio Sistema Polifunzionale Integrato (di seguito anche “SPI”) riunisce le società proprietarie della totalità delle aree private interessate da un articolato progetto di riconversione urbanistica e funzionale della zona del Comune di Fiumicino ubicata lungo il lato sud dell’autostrada che collega Roma all’aeroporto di Fiumicino. Tale progetto di iniziativa pubblica, denominato “Nuovo Piano Particolareggiato 23” (di seguito anche “NPP23”), è stato adottato dal medesimo Comune di Fiumicino nel 1997 e approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 21 luglio 1998.

Ai fini dell’attuazione del NPP23, in data 13.11.1998 il Consorzio SPI sottoscriveva con il Comune la Convenzione urbanistica rep. n. 134558, rogito n. 33558.

Detta Convenzione prevedeva, tra l’altro, la realizzazione, a spese del medesimo Consorzio, di una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di opere pubbliche in aggiunta (anche ricadenti all’esterno del perimetro del NPP23), tra cui interventi di potenziamento viario, da realizzarsi entro un importo massimo di 30 miliardi di lire, eventualmente incrementati di un contributo economico pari a ulteriori 7,5 miliardi (cfr. art. 6).

1.1. Nel quadro delle suddette previsioni, il Consorzio si faceva carico di realizzare un cavalcavia all’altezza del km 14 + 700 dell’autostrada Roma – Fiumicino (“ponte SPI Via del Caravaggio”), secondo il progetto preliminare della viabilità accessoria all’autostrada Roma - Fiumicino (cd complanari) presentato dall’ANAS al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio e approvato in sede di conferenza di servizi in data 10.03.1999, con dimensioni tali da consentire il collegamento viario tra il territorio a sud e quello a nord dell’Autostrada. Era contestualmente prevista la demolizione dello svincolo (denominato “Cargo City”) all’epoca esistente al km 15 + 100 della suddetta autostrada, in quanto non compatibile con l’allargamento della terza corsia dell’Autostrada. Segnatamente, il Comune: i) con delibera di Giunta n. 408 del 14 luglio 1999, chiedeva al Consorzio di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva del ponte previsto al km 14 + 700, ai sensi dell’art. 6 nonché dell’art. 26 della convenzione urbanistica per l’attuazione del NPP23; ii) in data 3.08.1999 sottoscriveva con ANAS una convezione con cui si dichiarava disponibile a “ realizzare o far realizzare il nuovo ponte di scavalco (…) purché ANAS rimborsi al Comune i costi per la realizzazione di un ponte con dimensioni analoghe a quelle del ponte di scavalco esistente al km 15 + 100 ”.

Dalla documentazione in atti risulta che l’importo che ANAS si era impegnata a corrispondere al Comune di Fiumicino per la realizzazione del nuovo cavalcavia ammontava a L. 1.879.440.000 (corrispondenti ad euro 970.649,75).

L’opera veniva collaudata nel 2010 e, come riferito in ricorso, il costo complessivamente sostenuto dal Consorzio per la sua realizzazione ammontava a circa 54 miliardi di lire. Dal canto suo, ANAS procedeva alla demolizione del vecchio ponte al km 15+100 (nel corso del 2013) e versava al Comune l’importo di euro 970.649,75.

1.2. A conclusione dei lavori, il Consorzio, da un lato, chiedeva al Comune di corrispondergli la predetta somma di euro 970.649,75, essendo questa destinata, in tesi, alla realizzazione dell’infrastruttura viaria prevista nella Convenzione urbanistica (cfr. note del 30.07.2010, acquisita al protocollo comunale n. 62569, del 14.10.2011, acquisita al prot. n. 77430, e del 15.03.2013, acquisita al prot. n. 38391), e, dall’altro, invitava ANAS a fornire chiarimenti in ordine al “vincolo di scopo” che avvinceva tale erogazione, chiedendo che ne fosse sospeso il pagamento.

ANAS riscontrava quest’ultima diffida riconoscendo la destinazione oggettiva del finanziamento al rimborso forfettario dei costi sostenuti per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale, ma comunicando di averne già disposto il pagamento a favore del Comune.

A sua volta, l’amministrazione comunale, con nota a firma del Sindaco prot. n. 82772 dell’8.11.2011, rendeva note al Consorzio le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta di rimborso di cui sopra, poi ribadite con la nota dirigenziale prot. n. 48593 del 27.06.2013. Nel dettaglio, con le predette note si dava atto che: 1) il rimborso forfettario era stato corrisposto da ANAS al Comune i sensi dell’art. 3 della Convenzione che regolava bilateralmente i rapporti contrattuali tra queste due parti “ senza prevedere ulteriori soggetti terzi quali destinatari di eventuali rimborsi ” (cfr. punto 1); 2) la realizzazione del nuovo viadotto autostradale rientrava nel novero delle opere previste dalla Convenzione urbanistica stipulata con il Consorzio ed era inclusa tra le opere di potenziamento viario a supporto della trasformazione urbanistica della zona, quale intervento di “interesse comunitario”, rammentando che, ai sensi dell’art. 6 della medesima Convenzione, regolante le modalità di finanziamento dell’opera, il Consorzio “ si obbliga a cedere e/o realizzare tali opere a titolo gratuito ” (cfr. punto 2); 3) il progetto del nuovo viadotto era stato approvato con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 190/2001, 212/2001 e 196/2005 “ nelle quali è espressamente citato che l’opera in questione, aggiuntiva rispetto alle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione previste dagli art. 4 e 5 della convenzione, è da considerarsi opera privata di edilizia convenzionata in quanto realizzata interamente con i capitali privati in forza di quanto sancito nell’art. 6 della convenzione e che la stessa opera, ove eccedente rispetto al costo presunto dedotto in convenzione non comporterà lo scomputo delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, ma al più delle somme da questi eccedenti, come previsto dall’art. 6, ultimo comma della convenzione ” (cfr. punto 3).

2. Tanto premesso, con ricorso spedito per la notifica in data 17.10.2013 e depositato il 30.10.2013, il Consorzio è insorto avverso il rifiuto opposto dal Comune con la citata nota prot. n. 48593 del 27 giugno 2013, denunciando: i) la violazione dell’art. 6 della Convenzione urbanistica rep. n. 134558 del 13.11.1998, atteso che il rimborso corrisposto da ANAS sarebbe un finanziamento pubblico oggettivamente destinato alla realizzazione dell’opera viaria aggiuntiva prevista dal punto 2 della medesima clausola; ii) la violazione del principio di buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1366 c.c.; iii) l’ingiustificato arricchimento di cui l’amministrazione avrebbe beneficiato a discapito del Consorzio, conseguente alla realizzazione di un’infrastruttura di riconosciuta di pubblica utilità.

Chiede pertanto che il Comune sia condannato a riversare al Consorzio, ai sensi dell’art. 1218 c.c. o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, la somma di euro 970.649,75 corrisposta da ANAS, con interessi e rivalutazione, in quanto oggettivamente destinata al rimborso delle spese sostenute dal medesimo Consorzio per la realizzazione del ponte al km 14+700 dell’autostrada Roma-Fiumicino.

3. ANAS si è costituita in giudizio con atto del 7.05.2014, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, in ogni caso, la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.

4. Con memoria illustrativa del 23.09.2022, depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso (calendarizzata per il 31.01.2023), il Consorzio ha insistito per l’accoglimento del ricorso, invocando la più recente giurisprudenza in materia di dovere di buona fede oggettiva gravante anche in capo alla pubblica amministrazione (cfr. Ad. Plen. n. 5/2018).

5. Con ord. n. 2083/2023 del 7.02.2023, è stato chiesto al Comune di Fiumicino di fornire una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, con particolare rifermento al punto 3 della gravata nota prot. n. 48593 del 27 giugno 2013, rinviando l’udienza al 26.04.2023.

6. Il Comune si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 13.03.2023, corredata da documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ovvero la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto, in sede di proroga della Convenzione urbanistica in essere con il Consorzio SPI, disposta con deliberazione di giunta comunale n. 42/2018, il Comune aveva scomputato il maggior importo speso dal Consorzio per la realizzazione del ponte dalle opere di urbanizzazione secondaria ancora da eseguirsi, come previsto dall’art. 6, ultimo comma dalla medesima Convenzione.

7. Con memoria illustrativa del 24.03.2023 il ricorrente, in replica alla suddetta memoria comunale, ha insistito per l’accoglimento del gravame, ribadendo che le somme corrisposte da ANAS avrebbero dovuto essere riversate al Consorzio a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del ponte, avendo il Comune beneficiato di un’indebita locupletazione ai danni del medesimo Consorzio, e sostenendo che la rimodulazione delle obbligazioni assunte da quest’ultimo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, avvenuta con la D.G.C. n. 42/2018, esulerebbe dal thema decidendum della presente controversia.

8. Alla nuova pubblica udienza del 26.04.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. In via pregiudiziale va disposta l’estromissione dal giudizio di ANAS, in quanto estranea al rapporto contrattuale azionato dal ricorrente Consorzio e asseritamente violato ( i.e ., Convenzione urbanistica del 1998).

Come risulterà meglio chiaro dall’esposizione che segue, infatti, le somme da questa corrisposte, che il Consorzio asserisce essere allo stesso spettanti a titolo di “rimborso” dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del nuovo cavalcavia, sono state corrisposte al Comune in forza di un’obbligazione che trova la propria genesi in altra fonte ( i.e. , Convezione ex art. 15 l. n. 241/1990 sottoscritta il 3.08.1999).

Peraltro, dall’epigrafe dello stesso ricorso risulta che il medesimo è stato esperito nei confronti del Comune di Fiumicino quale amministrazione resistente e “ notiziandone l’ANAS ”, sicchè la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio a detta Società risulta essere stata effettuata a titolo di mera denuntiatio litis .

10. Venendo ora all’esame del merito, il thema decidendum della presente controversia consiste nell’accertamento della legittimità o meno del rifiuto opposto dal Comune di corrispondere al ricorrente la somma di euro 970.649,75 versata da ANAS in forza della Convenzione del 3.08.1999, e dunque l’esistenza, in capo al Consorzio SPI, di un diritto di credito ai sensi dell’art. 6 della Convenzione urbanistica del 13.11.1998, che il ricorrente assume essere stato violato (materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Ciò precisato, il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si rappresentano.

11. Preliminarmente si osserva, in punto di fatto, che risulta pacifico, tra tutte le parti in causa, che il viadotto (o ponte di scavalco) ubicato al km 14 + 700 dell’autostrada Roma – Fiumicino è stato realizzato a cura e spese del Consorzio in adempimento della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 13.11.1998 con il Comune di Fiumicino per l’attuazione del progetto di riqualificazione urbanistica NPP23.

In particolare, procedendo con ordine, il Consorzio si era obbligato, ai sensi dell’art. 4 della medesima Convenzione (versata in atti al doc. 0), alla “realizzazione, a propria cura e spese”, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi dettagliatamente elencate (cfr. par. 1 e 2), obbligandosi altresì a corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) quantificati al successivo art. 5.

L’opera viaria di cui trattasi trova invece il proprio “addentellato” nell’articolo 6 (“ Opere di potenziamento delle strutture viarie, edilizia sovvenzionata e contributo forfettario ”), ed è dalla corretta interpretazione di tale previsione che dipende l’esito della presente controversia.

Nel dettaglio, tale disposizione prevedeva che “ in aggiunta alle opere di cui ai precedenti artt. 4 e 5 ed in ragione della rilevanza e complessità dell’operazione di riconversione urbanistica (…), il Consorzio si obbliga alle seguenti cessioni e/o realizzazioni di opere di urbanizzazione di rilevante interesse comunitario (…) ”.

Tra le opere “in aggiunta” rientra, ai sensi del punto 2 del medesimo art. 6, anche la “ realizzazione, e cessione per la parte ricadente su aree di proprietà privata all’interno del NPP23, a titolo gratuito della via di grande scorrimento per il collegamento tra l’autostrada Roma – Fiumicino e la via Portuense, come dal NPP23 stesso pianificato (…) ”, nonché, ai sensi del punto 3, la “ realizzazione, a titolo gratuito, dell’ampiamento della via portuense, come pianificato dal NPP23 ”. Ed ancora, il successivo punto 4 prevede la corresponsione al Comune di un “ contributo economico a titolo di oneri di urbanizzazione aggiuntivi per lire 10 miliardi ” (con la previsione che le opere realizzabili tramite detto contributo potranno essere localizzate all’interno del perimetro del NPP23 o su aree esterne indicate dall’amministrazione comunale), suddividendo poi il relativo versamento in due tranches (in quanto da effettuarsi, per la quota di lire 2,5 miliardi, alla data di esecutività della Convenzione e, per la restante parte di 7,5 miliardi, al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie).

In particolare, per quanto qui specificamente interessa, l’infrastruttura di cui al punto 2 è rappresentata dal viadotto ubicato all’altezza del km 14 + 700 dell’autostrada Roma – Aeroporto di Fiumicino, di raccordo con la via Portuense (ossia quella che, nella relazione di chiarimenti depositata in allegato alla memoria comunale del 13.03.2023, viene menzionata come “ponte SPI Via del Caravaggio”): come risulta dalla documentazione in atti (cfr. ad es. anche la delibera di Giunta comunale n. 212 del 17.05.2001), trattasi di opera viaria di particolare importanza (atteso anche il suo interesse a livello comunitario), inserita nel progetto preliminare dell’intera viabilità accessoria alla medesima autostrada (progetto redatto dall’ANAS e approvato dalla conferenza di servizi del 10.03.1999 tenutasi presso la sede del Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche).

11.1. Tornando all’esame delle previsioni convenzionali, il citato art. 6 prevede altresì che “ le opere di cui ai punti 2) e 3) saranno realizzate entro il limite dell’importo massimo di 30 miliardi di lire. Nel caso in cui dette opere siano direttamente, in parte o in toto, finanziate dal Comune o da altro ente interessato, e pertanto l’importo di 30 miliardi suddetto non fosse in toto od in parte utilizzato per realizzare le opere in questione, il Consorzio S.P.I. si obbliga a realizzare, su indicazione del Comune ed all’esterno del NPP23, altre opere pubbliche nel limite della quota parte dei 30 miliardi di cui sopra non utilizzato ”.

La convenzione, dunque, fissava in lire 30 miliardi l’ammontare massimo previsto a carico del Consorzio per la realizzazione delle suddette opere viarie (tra cui, appunto, il viadotto di cui trattasi), prevedendo, nel caso in cui il costo complessivo delle infrastrutture si fosse contenuto al di sotto del predetto limite, in forza di un finanziamento diretto erogato, in tutto o in parte, dal Comune o da altro soggetto, un impiego “alternativo” della quota parte non spesa, fino a concorrenza del suddetto importo massimo di 30 miliardi.

11.2. Nel caso che occupa, tuttavia, si è verificata l’ipotesi opposta: è pacifico tra le parti, infatti, che il costo complessivamente sostenuto dal Consorzio per la realizzazione del viadotto si è attestato ben al di sopra dei 30 miliardi di lire.

Ciò posto, si osserva che il medesimo art. 6 della Convenzione urbanistica del 1998 disciplina, all’ultimo comma, anche detta evenienza: invero, dopo aver previsto che l’importo di 7,5 miliardi (di cui al punto 4 sopra citato) “ dovrà comunque essere in via prioritaria destinato al completamento dell’opera di cui al precedente punto 2) ( i.e., viadotto al km 14 + 700 dell’autostrada Roma Fiumicino) nel caso in cui l’importo preventivato per dette opere si rivelasse insufficiente ”, precisa che “ Qualora anche questo ulteriore importo non fosse sufficiente a completare l’opera di cui al punto 2, in luogo della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’uopo indicate dall’amministrazione comunale e di cui al precedente art. 4 in eccesso dagli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge 10/77, il Comune potrà richiedere al Consorzio S.P.I. il completamento dell’opera di cui al punto 2), fino alla concorrenza dell’importo non speso per le opere di urbanizzazione secondaria suddette ”.

In altri termini, la clausola contrattuale in esame prevede che l’opera viaria di cui trattasi avrebbe comunque dovuto essere completata a spese del Consorzio, scomputandone il costo “in eccedenza” (ossia quello superiore al limite massimo di 30 miliardi, incrementato dell’ulteriore contributo economico di 7.5 miliardi, sempre a carico del Consorzio) dall’importo delle opere di urbanizzazione secondaria contemplate dal precedente art. 4, anch’esse da realizzarsi a cura e spese del medesimo Consorzio.

Trattasi di una previsione destinata a riequilibrare le due obbligazioni, in modo da “livellare” l’onere economico complessivo posto a carico del ricorrente e realizzare un contemperamento con il preminente interesse pubblico alla realizzazione di un’infrastruttura che la medesima Convezione qualifica di “rilevante interesse comunitario”, e dunque di importanza strategica: in quest’ottica, l’opera viaria avrebbe comunque dovuto essere completata quale che ne fosse l’importo effettivo (e dunque anche laddove questo superasse il costo stimato di 30 miliardi, cui andava eventualmente aggiunto, in caso di incapienza, l’ulteriore importo di 7,5 miliardi, ossia la quota parte del contributo economico che, ai sensi del punto 4 del medesimo art. 6, era stato posto a carico del Consorzio), compensando le somme eccedenti la soglia limite complessiva di 37,5 miliardi con l’importo delle opere di urbanizzazione secondaria previste in Convenzione. Ne consegue che il maggior costo del ponte di scavalco si sarebbe tradotto in un equivalente minore importo da sostenere per le opere da ultimo citate, scomputando dunque l’ammontare sostenuto in eccedenza per il completamento del primo dalla spesa complessivamente richiesta per la realizzazione delle seconde.

Tale interpretazione risulta suffragata anche dalla documentazione versata in atti dalla difesa comunale, e in particolare dalla “Relazione tecnica – amministrativa” redatta dall’Area Strategie e Pianificazione del Territorio del Comune di Fiumicino in data 13.03.2018, in cui si legge testualmente che “ è stato stabilito, sulla base dei contenuti convenzionali, di considerare ragionevole il fatto che, nel caso in cui il ponte (la grande via di scorrimento) avesse un costo superiore ai citati 37,5 mld, l’A.C. dovrebbe non richiedere l’esecuzione di una parte delle opere di urbanizzazione secondaria il cui valore sia eccedente le somme dovute di legge a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ”.

In altri termini, la clausola di cui trattasi contempla un meccanismo di rinegoziazione delle obbligazioni assunte dal Consorzio per le opere di urbanizzazione secondaria dedotte in Convenzione, funzionale al recupero dei costi sostenuti in eccedenza per il completamento del ponte di scavalco dell’autostrada, garantendo un bilanciamento tra le due diverse obbligazioni atto a riequilibrare l’onere economico complessivamente derivante dall’attuazione del programma urbanistico.

Peraltro, come meglio si dirà, tale rinegoziazione è stata poi effettivamente attivata tra le parti.

12. Su tale quadro si è poi innestata la parallela vicenda, lato sensu pattizia, che ha visto coinvolti il medesimo Comune di Fiumicino e ANAS.

Come già sintetizzato nella parte in fatto, tali soggetti hanno sottoscritto, in data 3.08.1999, una Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (versata in atti al doc. 2 allegato al ricorso), con la quale, riepilogato in premessa l’ iter che ha portato alla approvazione, in sede di conferenza, del nuovo ponte di scavalco al km 14+700 (e ribadita, tra l’altro, la “ rilevanza primaria ” di tale infrastruttura viaria “ per garantire l’accesso al traffico merci nella zona aeroportuale ” e l’esigenza di realizzarla in vista del Giubileo 2000), il Comune si dichiarava “ disponibile a realizzare o far realizzare il nuovo ponte di scavalco (…) a proprie cura e spese purché ANAS rimborsi al Comune i costi per la realizzazione di un ponte con dimensioni analoghe a quelle del ponte a scavalco esistente al km 15+100 ”, ossia la somma “ fissa ed invariabile ” di L. 1.879.440.000 (corrispondenti ad euro 970.649,75), da liquidarsi entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto collaudo delle opere ” (cfr. art. 3).

Il ricorrente sostiene che tale somma debba essergli corrisposta in ragione del vincolo di scopo che la avvincerebbe, essendo oggettivamente destinata al finanziamento dell’opera viaria prevista dall’art. 6, punto 2 della Convenzione urbanistica per l’attuazione del NPP23, proprio in virtù della medesima clausola destinata a regolare il rapporto in essere tra detto Consorzio e il Comune.

La tesi di parte non merita pregio.

Non rileva interrogarsi sull’esistenza o meno di un collegamento negoziale tra le due convenzioni di cui sopra (circostanza affermata dal ricorrente ed esclusa sia dalla difesa comunale, sia da ANAS), atteso che, ad escludere l’esistenza, in capo al Comune, dell’obbligazione di corrispondere al Consorzio l’importo ricevuto da ANAS, a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del cavalcavia, sono sufficienti le clausole della Convezione urbanistica del 1998, e in particolare la disposizione dettata dall’ultimo comma dell’art. 6, il cui significato e la cui ratio sono stati sopra chiariti.

Come già argomentato, infatti, tale previsione (peraltro contenuta in un accordo antecedente alla sottoscrizione della Convenzione con ANAS) già prevede un maccanismo di rinegoziazione delle obbligazioni dedotte in Convenzione funzionale al recupero, da parte del Consorzio, delle spese supportate in misura superiore al costo (37,5 miliardi) stimato per la realizzazione del ponte di scavalco di cui al precedente punto 2) del medesimo art. 6.

13. Peraltro, le vicende medio tempore occorse (rappresentate dalla difesa comunale nella propria memoria di costituzione e suffragate dalla documentazione in atti) comprovano l’infondatezza dell’impianto argomentativo prospettato dal ricorrente.

La relazione di chiarimenti versata in atti in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 2083/2023, infatti, dà atto che l’importo complessivo sostenuto dal Consorzio per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale “a fronte delle opere a scomputo” ammonta ad euro 26.517.561,62 (dato, questo, richiamato anche dalla difesa del ricorrente a pag. 3 della memoria illustrativa da ultimo depositata, e dunque non specificamente contestato), come dal Certificato di Collaudo prot. n. 31718 del 09/04/2010.

Risulta, pertanto, un’eccedenza di complessive euro 7.150.427,90, rispetto al “valore soglia” di lire 37,5 miliardi (pari a euro 19.367.133,72), come da calcoli effettuati dall’Area Strategie e Pianificazione del Territorio nella relazione tecnica del 2018.

Ebbene, proprio in attuazione della previsione recata dall’ultimo comma dell’art. 6, in sede di proroga della Convenzione urbanistica (approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2018) è stata riconosciuta l’intera spesa sostenuta dal Consorzio per la realizzazione del ponte di scavalco, scomputando la somma eccedente il costo stimato in convenzione (37,5 miliardi) dal valore delle opere di urbanizzazione secondaria ancora da realizzarsi.

In particolare, nel deliberare la proroga della Convenzione urbanistica (proroga poi sottoscritta con atto rep. n. 201276 del 12/04/2018), il Comune ha ritenuto di “ riconoscere, per il costo superiore ai £ 37,5 miliardi (€ 19.367.133,72) di non richiedere l’esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione secondaria eccedente le somme dovute e fino a raggiungimento del costo del ponte (€ 26.517.561,62) – scomputando quindi € 7.150.427,90 dalle secondarie eccedenti ” (così si legge nella citata relazione di chiarimenti).

Tale circostanza è suffragata dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione del Comune, e in particolare sia dalla citata Relazione tecnica del 13.03.2018, sia dal verbale d’intesa n. 3, sottoscritto in data 6.03.2018 dal Comune e dal Consorzio SPI e allegato alla delibera n. 42/2018: in particolare, quest’ultimo documento riporta l’elenco delle “ opere (di urbanizzazione secondaria, n.d.r.) da escludere dall’obbligo di realizzazione il cui importo sarà destinato alla copertura del ponte ” (segnatamente, nuova chiesa di 900 mq e sistemazione esterna, centro sportivo e multipiano A), per un valore complessivo stimato pari a 7.399.400, precisando in nota “ di cui la cifra di € 7.150.427 sarà destinata alla copertura del maggior costo del ponte ”.

In altri termini, l’amministrazione ha di fatto riconosciuto l’intera spesa sostenuta dal Consorzio per la realizzazione del ponte di scavalco, scomputando la somma eccedente il costo stimato in convenzione (37,5 miliardi) dal valore delle opere di urbanizzazione secondaria ancora da realizzarsi.

14. Ne consegue che, diversamente da quanto dedotto con il primo e secondo mezzo, che possono esaminarsi congiuntamente, non è ravvisabile alcuna violazione né della Convenzione urbanistica per l’attuazione del NPP23, né del principio di buona fede contrattuale ex artt. 1375 e 1366 c.c.

Dalla ricostruzione di cui sopra, infatti, emerge come le stesse previsioni convenzionali prevedevano la modalità di “recupero” dei maggiori costi sostenuti, scomputandoli (a posteriori) dall’importo delle opere di urbanizzazione secondaria da eseguirsi.

A tale riguardo si osserva che non rileva, a sostegno della tesi difensiva di parte, la clausola dell’art. 6 della Convenzione riportata al punto 1.5 del primo mezzo, ossia quella che prevede l’eventualità di un finanziamento dell’opera da parte del Comune o di altro Ente interessato.

Tale previsione, infatti, disciplina un’ipotesi del tutto diversa da quella verificatasi nella fattispecie che occupa, ossia il caso in cui il costo delle opere aggiuntive si fosse attestato al di sotto della soglia limite di 30 miliardi.

Peraltro, tale clausola non può nemmeno essere interpretata nel senso di generare, in capo al Consorzio, un diritto di credito alla corresponsione delle somme eventualmente stanziate dal Comune o da terzi in funzione del finanziamento di tali opere, prevedendo piuttosto l’obbligo, per il Consorzio, di realizzare altre opere pubbliche fino a concorrenza del valore massimo di 30 miliari (come già argomentato al precedente capo 11.1 della presente pronuncia).

A fortiori si evidenzia come le vicende occorse nelle more del presente giudizio e rappresentate dalla difesa comunale (ossia lo sviluppo dei rapporti contrattuali in essere tra il Consorzio e il Comune, di cui si è detto al precedente punto 13) comprovano l’infondatezza dell’impianto argomentativo di parte.

Ed infatti, una violazione delle clausole convenzionali, con conseguente insorgenza di un’obbligazione pecuniaria in capo al Comune, avrebbe potuto eventualmente ravvisarsi nell’ipotesi in cui l’amministrazione avesse computato il costo del ponte al netto di euro 970.649,75, ossia considerando la somma corrisposta da ANAS come se fosse stata “riversata” al Consorzio a titolo di rimborso di parte dei costi dell’infrastruttura. Ma così non è, per quanto emerso dalla documentazione allegata dalla difesa comunale in sede di costituzione in giudizio (in data 13.03.2023).

Pertanto, proprio alla luce dei chiarimenti resi dal Comune in ottemperanza alla richiesta istruttoria di questo giudice con ordinanza del 7.02.2023, non rileva più nemmeno interrogarsi su quali siano state la destinazione e le modalità di impiego di tale somma (profili su cui invece il ricorrente insiste nella memoria del 24.03.2023).

Tali circostanze, infatti, avrebbero assunto un qualche rilievo nell’eventualità in cui l’amministrazione avesse appunto computato tale importo nel novero dei costi sostenuti dal Consorzio per la realizzazione del ponte, riducendone conseguentemente l’ammontare in misura corrispondente: ciò, infatti, avrebbe determinato una lesione della posizione del ricorrente, in quanto avrebbe giocoforza comportato che il valore delle opere di urbanizzazione ancora da eseguirsi, decurtato l’importo del costo “in eccedenza” del ponte, sarebbe stato superiore, incrementando la relativa obbligazione pecuniaria.

In altri termini, l’interesse giuridicamente rilevante vantato dal ricorrente non verte, in sé, sulla destinazione che è stata impressa all’importo di euro 970.649,75, quanto piuttosto sul riconoscimento della spesa effettivamente (e dunque interamente) sostenuta per l’esecuzione dell’opera, ai fini di operare correttamente lo scomputo del costo in eccedenza dalle opere di urbanizzazione secondaria, in applicazione della clausola contemplata dall’art. 6 della Convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune.

Ne consegue che il rifiuto opposto al Consorzio è del tutto legittimo, avendo il Comune di Fiumicino correttamente interpretato e applicato le previsioni di cui all’ultimo comma del citato articolo, invocando il meccanismo di rinegoziazione ivi contemplato e successivamente, nei fatti, compiutamente attivato, peraltro con il consenso prestato dal medesimo Consorzio, avendo questi sottoscritto, nel 2018, la proroga della Convenzione e il verbale di intenti in cui è stabilito l’importo da scomputare “a copertura del maggior costo del ponte”.

Ciò comporta, per l’effetto, che il ricorrente non vanta alcun diritto alla corresponsione delle somme versate da ANAS al Comune in forza della Convenzione del 3.08.1999.

15. Da ultimo, non può trovare pregio nemmeno l’ulteriore richiesta, avanzata in via subordinata, di corresponsione della somma di euro 970.649,75 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Come noto, l’art. 2041 c.c. prevede un’azione residuale improntata al principio generale causalistico che informa il nostro ordinamento, ed è esperibile le volte in cui un soggetto abbia sofferto una diminuzione patrimoniale senza giusta causa, a vantaggio di altro soggetto, che risulta conseguentemente arricchitosi a danno del primo.

Ebbene, nel caso di specie non risulta essersi verificata né una deminutio a detrimento del ricorrente né un correlato arricchimento ingiustificato a vantaggio dell’amministrazione comunale, in ragione del “bilanciamento” operato dall’amministrazione tra il costo complessivamente sostenuto per la realizzazione dell’infrastruttura viaria e il “residuo” valore delle opere di urbanizzazione secondaria ancora da eseguire a carico del Consorzio.

16. In conclusione, il ricorso va rigettato.

17. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa.

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