TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-22, n. 202000145
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Pubblicato il 22/05/2020
N. 00145/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00233/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determina del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, -OMISSIS-, con cui è stato disposto il collocamento in congedo per diniego di ammissione in servizio permanente nel-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa L F;
Premesso che:
- il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di collocamento in congedo per diniego di ammissione in servizio permanente nel-OMISSIS-
- l’Amministrazione ha motivato il provvedimento facendo riferimento al mancato possesso in capo al militare dei requisiti previsti dall’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 199/1995, vale a dire alla carenza di -OMISSIS-
Considerato che:
- il provvedimento gravato è stato adottato dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza all’esito di un’ampia istruttoria e previo parere conforme della Commissione permanente di avanzamento;
- nel corso del procedimento è stata acquisita la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari e ai giudizi riportati dal finanziere nel quadriennio di ferma volontaria, sono stati sentiti cinque superiori gerarchici che avevano valutato il militare in tale periodo (quattro dei quali su sua richiesta) ed è stata espletata l’audizione diretta del ricorrente;
Ritenuto che il ricorso non sia assistito da fumus boni iuris , in quanto:
- -OMISSIS-ha riportato tre sanzioni disciplinari, motivate da mancanze ai propri doveri e da condotta biasimevole;
- nelle schede valutative risulta, -OMISSIS-, un rendimento “ nella media ” (-OMISSIS-) e “ inferiore alla media ” (-OMISSIS-);
- alla luce dei trascorsi del militare, il comandante del gruppo, il comandante provinciale e il comandante regionale hanno espresso parere contrario al passaggio in servizio permanente, rilevando che il parere favorevole dei due ufficiali diretti superiori è dipeso dalla brevità del periodo di sovraordinamento al deducente (rispettivamente quattro mesi e poco più di un mese);
- i precedenti cinque superiori gerarchici -OMISSIS-, sentiti nel corso dell’istruttoria e messi al corrente degli illeciti disciplinari del finanziere, hanno espresso giudizio negativo in merito alla condotta privata ed all’attitudine militare dello stesso;
- la determina impugnata risulta pertanto fondata su note caratteriali riguardanti la disciplina ed il rendimento del militare, con conseguente insussistenza dei profili di incoerenza e contraddittorietà sollevati in ricorso (-OMISSIS-);
Considerato infine che, anche recentemente, il ricorrente è stato segnalato per omessa presentazione in servizio e per comportamento disdicevole (cfr. docc. 33-34 resistente);