TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-22, n. 202000145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-22, n. 202000145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000145
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 00233/2020 REG.RIC.

N. 00145/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00233/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della determina del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, -OMISSIS-, con cui è stato disposto il collocamento in congedo per diniego di ammissione in servizio permanente nel-OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa L F;


Premesso che:

- il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di collocamento in congedo per diniego di ammissione in servizio permanente nel-OMISSIS-

- l’Amministrazione ha motivato il provvedimento facendo riferimento al mancato possesso in capo al militare dei requisiti previsti dall’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 199/1995, vale a dire alla carenza di -OMISSIS-

Considerato che:

- il provvedimento gravato è stato adottato dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza all’esito di un’ampia istruttoria e previo parere conforme della Commissione permanente di avanzamento;

- nel corso del procedimento è stata acquisita la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari e ai giudizi riportati dal finanziere nel quadriennio di ferma volontaria, sono stati sentiti cinque superiori gerarchici che avevano valutato il militare in tale periodo (quattro dei quali su sua richiesta) ed è stata espletata l’audizione diretta del ricorrente;

Ritenuto che il ricorso non sia assistito da fumus boni iuris , in quanto:

- -OMISSIS-ha riportato tre sanzioni disciplinari, motivate da mancanze ai propri doveri e da condotta biasimevole;

- nelle schede valutative risulta, -OMISSIS-, un rendimento “ nella media ” (-OMISSIS-) e “ inferiore alla media ” (-OMISSIS-);

- alla luce dei trascorsi del militare, il comandante del gruppo, il comandante provinciale e il comandante regionale hanno espresso parere contrario al passaggio in servizio permanente, rilevando che il parere favorevole dei due ufficiali diretti superiori è dipeso dalla brevità del periodo di sovraordinamento al deducente (rispettivamente quattro mesi e poco più di un mese);

- i precedenti cinque superiori gerarchici -OMISSIS-, sentiti nel corso dell’istruttoria e messi al corrente degli illeciti disciplinari del finanziere, hanno espresso giudizio negativo in merito alla condotta privata ed all’attitudine militare dello stesso;

- la determina impugnata risulta pertanto fondata su note caratteriali riguardanti la disciplina ed il rendimento del militare, con conseguente insussistenza dei profili di incoerenza e contraddittorietà sollevati in ricorso (-OMISSIS-);

Considerato infine che, anche recentemente, il ricorrente è stato segnalato per omessa presentazione in servizio e per comportamento disdicevole (cfr. docc. 33-34 resistente);

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