TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-08-29, n. 202205524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-08-29, n. 202205524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205524
Data del deposito : 29 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2022

N. 05524/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05230/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P S e A G, in qualità di eredi di Assunta Cerasi, rappresentati e difesi dagli avvocati F P, L S e F S, con domicilio eletto presso lo studio F S in Napoli, via Caracciolo n.15;

contro

Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Napoli (già Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec indicata e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Gabriele Romano e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale presso la pec indicata e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo

nei confronti

Tucci Gilda, De Medici Giuliano, De Medici Lorenzo e De Medici Alessandro, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Giovan Battista De Medici, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Palma e Simona Scatola, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Napoli alla, via G.G. Orsini n.30;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

1.del parere n. 15311 del 22/06/2009 contrario alla sanatoria di opere eseguite in Via Monte di Dio 15 (Palazzo Serra di Cassano);

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

2.della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n.445 del 06/10/2009 di diniego del condono edilizio;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Napoli e del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2009 al Comune di Napoli e il 21 settembre 2009 alla Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Napoli (già Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Napoli e Provincia) e depositato il 13/10/2009, i ricorrenti esponevano in fatto:

-che con nota n. 0095819 del 17/07/09 notificata il 24.07.09 alla sig. Cerasi Assunta e indirizzata anche alla sig.ra A G e al sig. P S, il Dirigente della Direzione Centrale VI del Comune di Napoli, ing. R S, aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art 10 bis relativamente alla richiesta di condono n. 3413/10/86 e 1355/95 presentata dai ricorrenti in quanto “la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia, atteso il rilevante interesse storico e artistico del fabbricato in oggetto sottoposto con DM del 16.08.27 a vincolo ex decreto Legislativo n. 42/04 Parte seconda titolo I (già Legge 1089/39) con sua nota prot. n. 153311 del 22/06/09 ha espresso parere contrario alla sanatoria delle opere da condonare con le pratiche in oggetto, comunicando che l’abuso di cui all’oggetto non può essere condonato in quanto aumento e incremento di volume assolutamente improprio relativo ad un’immobile vincolato di assoluto valore storico-architettonico”;

-che con Disposizione Dirigenziale n. 445 del 6/10/09 il Comune denegava il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 terzo comma l. 47/85 sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia, sull’istanza di condono presentata dai ricorrenti e, contestualmente, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi da effettuarsi a cura e a spese dei responsabili dell’abuso entro 60 giorni, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di 3.098,74 euro;

Con il ricorso principale i ricorrenti impugnavano la nota n. 0095819 del 17/07/09 e con ricorso per motivi aggiunti la Disposizione Dirigenziale n. 445 del 6/10/09, articolando plurime doglianze sotto il profilo della violazione di legge e l’eccesso di potere.

Si costituivano in resistenza la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia (già Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesistici e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia) e il Comune di Napoli.

Con atto di intervento ad opponendum interveniva in giudizio il dott. Giovan Battista De Medici, proprietario dell’immobile posto al piano sottostante la costruzione realizzata dai ricorrenti.

Con ordinanza collegiale n. 5648/2017 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dava atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. a far data dal 17/11/2017, a causa della morte dell’interveniente ad opponendum Giovan Battista De Medici.

Il ricorso veniva riassunto dalla sig.ra Assunta Cerasi e dal dott. P S in data 12/02/2018.

Con ordinanza collegiale del 26/10/2021 n. 6695, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiarava l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. a far data dal 7/10/2021, a causa della morte della parte ricorrente dott. P S.

All’udienza pubblica del 06/07/2022, fissata nell’ambito del programma straordinario PNRR per lo smaltimento dell’arretrato presso i Tribunali Amministrativi Regionali, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, la causa passava in decisione.

Va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt.80, 39, comma 1, c.p.a., e 305 c.p.c., non avendo provveduto parte ricorrente a riassumere tempestivamente il giudizio nei confronti dell’erede dell’interventore ad opponendum Giovan Battista De Medici, G D M, come esposto dalla difesa della stessa parte ricorrente nella memoria depositata in data 07/04/2022: l’atto di riassunzione, a seguito della declaratoria di interruzione di cui all’ordinanza collegiale del 26/10/2021 n.6695, non è stato notificato “per indirizzo insufficiente”.

E’ noto, infatti, che:

-ai sensi dell’art.80, comma 3, c.p.a., in caso di interruzione, se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2 (prosecuzione ad iniziativa della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione;

- in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cassazione civile sez. un., 28/04/2022, n.13394).

Nel caso di specie, avuto riguardo alla circostanza del mancato perfezionamento, nel riferito termine di legge di cui all’art.80, comma 3, c.p.c., della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una delle parti processuali (G D M, nella qualità di erede dell’interventore ad opponendum Giovan Battista De Medici), parte ricorrente non ha provato di aver assunto iniziative dirette a sollecitare la rinnovazione, nel termine di legge, della notificazione ad opera dell’agente notificatore (non essendo necessaria alcuna intermediazione del giudice a tal fine), anche ai sensi dell’art.140 c.p.c. (essendo nota la residenza anagrafica del soggetto destinatario della notifica).

Avuto riguardo all’esito della controversia, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

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