TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202402222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202402222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402222
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 02222/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01804/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2022, proposto dalla Autotrasporti Adranone a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M O, F M B e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;



per l'annullamento

- della nota assessoriale del 28 luglio 2022 n. 7533/GAB, con la quale le aziende che esercitano servizi di Trasporto Pubblico Locale in Sicilia sono state invitate a proseguire “de facto” il loro servizio;

- della nota assessoriale dell'1 agosto 2022 n. 44615 di protocollo, con la quale - sull'illegittimo presupposto che i contratti di affidamento sarebbero cessati alla data del 3 dicembre 2019 - l'Amministrazione ha comunicato che avrebbe potuto procedere all'indennizzo nei limiti dell'indennità prevista dall'articolo 2041 c.c., invitando le aziende a produrre il conto economico dei servizi di trasporto extraurbano effettivamente resi e preannunziando l'adozione dei provvedimenti urgenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento Comunitario 1370/2007;

- della Determinazione Dirigenziale del 23 agosto 2022 n. 2377, con cui è stato adottato l'atto di imposizione mediante il quale “è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del reg. 1370/2007, alla ricorrente, provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto”;

- ove occorra e nei limiti di interesse, del Decreto Dirigenziale del 5 ottobre 2022 numero 2992/S1, con il quale è stato disposto l'impegno di spesa per il secondo trimestre 2022, nella parte in cui esso viene calcolato sull'illegittimo presupposto che “ai sensi del citato art. 2041 c.c. l'indennità

riconoscibile per le prestazioni dei servizi rese sine titulo opera nei limiti della diminuzione patrimoniale subita per l'erogazione delle prestazioni effettivamente eseguite, con esclusione di quanto sarebbe stato percepito dalla impresa a titolo di profitto (utile di impresa), con conseguente recupero delle somme eccedenti detto importo già eventualmente erogate”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, della nota con la quale l’intimato Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha invitato l’Azienda a proseguire de facto lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico in attesa di definizione dell’ iter per l’indizione delle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale; nonché, degli atti successivi, specificati in epigrafe, con i quali la stessa Amministrazione ha imposto l’obbligo di prosecuzione dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e determinato l’importo dell’indennizzo dovuto per la predetta attività ai sensi dell’art. 2041 c.c..

La società ricorrente, che ha esercitato l’attività di Trasporto Pubblico Locale per servizi extraurbani in forza di un contratto di affidamento provvisorio del 2007, ha esposto in fatto che:

- con Regolamento CE n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, è stato ridefinito l’assetto giuridico dei servizi pubblici di trasporto nel territorio comunitario, garantendo agli Stati un periodo transitorio decennale per l’adeguamento della normativa interna;

- con Regolamento CE n. 2338/2016 è stato ridefinito il predetto periodo transitorio, prevedendo l’applicazione delle procedure di aggiudicazione disciplinate dalla normativa comunitaria ai contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto dei passeggeri su strada “a decorrere dal 3 dicembre 2019” ;

- con l’art. 15 della l.r. n. 8/2017, la Regione Siciliana ha prorogato la scadenza dei contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su strada sino al termine del c.d. periodo transitorio, sicché l’odierna istante ha continuato a svolgere regolarmente i servizi di trasporto secondo il contratto di affidamento;

- con l’art. 13 della l.r. n. 13/2019 i contratti di affidamento provvisorio sono stati prorogati di ulteriori 36 mesi; tale norma, tuttavia, è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 16/2021, in quanto violativa del riparto di competenza legislativa previsto dall’art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione;

- nelle more, il Governo nazionale – intervenuto a più riprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – ha previsto la sospensione di tutte le procedure in corso relative agli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale, con conseguente facoltà di proroga degli affidamenti in atto nel febbraio del 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza;

- sulla scorta della citata normativa emergenziale, la Regione Siciliana, con delibera della Giunta regionale n. 231 del 28 aprile 2022, ha prorogato la durata dei contratti di servizio in corso fino al 30 marzo 2023;

- tuttavia, la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, con deliberazione n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022 – intervenuta nel giudizio di parifica del bilancio regionale per l’anno 2020 – ha ritenuto che la citata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13 della l.r. n. 13/2019 comportasse la cessazione di efficacia dei contratti di affidamento provvisorio in essere e, consequenzialmente, ha dichiarato le relative prestazioni erogate sine titulo , considerando inapplicabile l’art. 92 co. 4-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

- con nota del 28 luglio 2022 oggetto di odierna impugnazione – adottata a seguito della su citata delibera del 15 giugno 2022 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti – l’Amministrazione intimata ha invitato la società ricorrente a proseguire lo svolgimento del servizio “de facto”;

- con successiva nota del 1° agosto 2022, confermata dai successivi provvedimenti parimenti oggetto di impugnazione, l’Assessorato ha, pertanto, comunicato alla ricorrente che, per i servizi di trasporto effettuati in regime di proroga, non avrebbe più potuto procedere alla compensazione contrattualmente prevista, ma alla liquidazione di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Così esposti i fatti, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) Violazione dei regolamenti della comunità europea numero 1370 del 23 ottobre 2007 e del regolamento della comunità europea numero 2338 del 14 dicembre 2016 – violazione del decreto legge numero 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 – eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e contraddittorietà:

contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti – la cui determinazione avrebbe dovuto essere impugnata dall’Assessorato resistente in virtù del generale obbligo della Pubblica Amministrazione di difendere i propri atti quando dalla mancata difesa ne possano derivare effetti negativi illegittimi nella sfera giuridica del privato – i contratti di affidamento di servizi dovrebbero considerarsi validi ed efficaci anche successivamente al 2 dicembre 2019, per effetto della modifica intervenuta con il Regolamento n. 2338/16 e della successiva normativa nazionale emergenziale citata;

2) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà - violazione del regolamento n. 1370/2007 come modificato dal reg. n. 2338/2016:

i provvedimenti impugnati adottati dall’Assessorato sarebbero privi di idonea motivazione, basandosi esclusivamente su un acritico rinvio al provvedimento della Corte dei Conti. I provvedimenti sarebbero, altresì, contraddittori rispetto ai precedenti provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione e discriminatori rispetto alla condotta differente tenuta nei confronti di Trenitalia s.p.a.;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.:

poiché il rapporto contrattuale non avrebbe mai cessato di produrre i suoi effetti, l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. risulterebbe privo del primo e fondamentale presupposto, ossia l’assenza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;

4)Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 paragrafo 5 del Regolamento comunitario n. 1370 del 23/10/2017:

l’Amministrazione avrebbe potuto adottare un atto di imposizione solo a contratto scaduto e non prorogato, nonché in assenza di una proroga consensuale. Nel caso in esame, al contrario, la società ricorrente avrebbe mostrato la propria disponibilità ad effettuare regolarmente i servizi di trasporto;

5) Illegittimità derivata:

gli atti di liquidazione, basandosi esclusivamente sui provvedimenti che hanno

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