TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200901856
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Testo completo
N. 01856/2009 REG.SEN.
N. 00101/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 101 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Viti Escavazioni S.p.A., in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M B, L L, con domicilio eletto presso l’Avv. L L in Genova, Via XX Settembre 37/3;
contro
Comune di Sarzana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F C, con domicilio eletto presso l’Avv. Vittorio Corte in Genova, Via G. Mameli 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione prot. n. 38496, del 9/11/2006, notificata il 20/11/2006 del Dirigente del servizio ing. Franco Talevi (da intendersi qui integralmente ritrascritta), per i motivi che saranno di seguito specificati, con la quale è stata rigettata l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. 47/85 dalla Viti Escavazioni spa - pratica PO - 5378-1986 (priva di data e numero di protocollo ; nonchè ordinanza di demolizione dei manufatti ricadenti nell'insediamento industriale della soc. Viti Escavazioni s.p.a. in loc.Pioppi di Pertuso, censita al catasto al foglio n. 26, mappali 26,27,28 e 390 del Comune di Sarzana, a seguito di diniego di condono edilizio.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarzana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal comune di Sarzana all’istanza di condono avente ad oggetto l’ampliamento dei locali dell’opificio industriale di produzione di inerti.
La realizzazione di tramogge e macine per la frantumazione del materiale, senza permesso di costruire, integrano gli illeciti edilizi di cui alle quattro istanze di condono presentate nel corso del tempo dalla ricorrente.
L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:
Violazione di legge e falsa