TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200901856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200901856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200901856
Data del deposito : 16 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00101/2007 REG.RIC.

N. 01856/2009 REG.SEN.

N. 00101/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 101 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Viti Escavazioni S.p.A., in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M B, L L, con domicilio eletto presso l’Avv. L L in Genova, Via

XX

Settembre 37/3;

contro

Comune di Sarzana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F C, con domicilio eletto presso l’Avv. Vittorio Corte in Genova, Via G. Mameli 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione prot. n. 38496, del 9/11/2006, notificata il 20/11/2006 del Dirigente del servizio ing. Franco Talevi (da intendersi qui integralmente ritrascritta), per i motivi che saranno di seguito specificati, con la quale è stata rigettata l'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della L. 47/85 dalla Viti Escavazioni spa - pratica PO - 5378-1986 (priva di data e numero di protocollo ;
nonchè ordinanza di demolizione dei manufatti ricadenti nell'insediamento industriale della soc. Viti Escavazioni s.p.a. in loc.Pioppi di Pertuso, censita al catasto al foglio n. 26, mappali 26,27,28 e 390 del Comune di Sarzana, a seguito di diniego di condono edilizio.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sarzana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal comune di Sarzana all’istanza di condono avente ad oggetto l’ampliamento dei locali dell’opificio industriale di produzione di inerti.

La realizzazione di tramogge e macine per la frantumazione del materiale, senza permesso di costruire, integrano gli illeciti edilizi di cui alle quattro istanze di condono presentate nel corso del tempo dalla ricorrente.

L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:

Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 6 l.r. n. 5/0;

Eccesso di potere sotto vari profili. Violazione del principio d’affidamento.

Assoluto difetto di motivazione.

Il diniego sarebbe affetto da vizi formali, quale per tutti l’omessa motivazione, e da vizi sostanziali attesochè la disciplina del condono come recepita dal legislatore regionale di cui alla circolare interpretativa non sarebbe ex se ostativa alla concessione del beneficio.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il gravame, per invalidità derivata, al sopraggiunto provvedimento sanzionatorio di demolizione.

Il comune di Sarzana si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

Accolta (ord. d. 17.05.07) la domanda incidentale di tutela cautelare avverso l’ingiunzione di demolizione, alla pubblica udienza del 23.04.09 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso in esame è il diniego opposto dal comune di Sarzana all’istanza di condono relativo all’ampliamento senza titolo dei locali dell’opificio industriale di produzione di inerti

La realizzazione di tramogge e macine per la frantumazione del materiale, senza permesso di costruire, integrano gli illeciti edilizi di cui alle quattro autonome istanze di condono presentate nel corso del tempo dalla ricorrente.

Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.

L’istanza di condono oggetto del diniego impugnato risale al 1986, ossia ad epoca anteriore la disciplina sul condono edilizio recata dalla l.r.29 marzo 2004 n. 5, tenuta in perspicua considerazione nel diniego.

La stessa istanza è stata poi integrata dalla relazione tecnica prodotta nel procedimento dalla ricorrente il 25.05.06.

L’atto integrativo assevera dal punto di vista tecnico-specialistico la compatibilità idrogeologica delle opere realizzate senza titolo, ponendo in dubbio la persistente attendibilità della contraria valutazione negativa espressa (in allora) dall’autorità preposta alla tutela, costituente la ragione fondante il diniego impugnato.

Inoltre le opere realizzate costituiscono necessario adeguamento produttivo dell’insediamento industriale.

Il compendio degli elementi di fatto appena elencati esemplifica una situazione giuridica antitetica alla legittimità della definizione del procedimento di condono alla stregua della giustificazione assunta dal comune resistente.

Vale a dire che, in disparte la considerazione di per se preclusiva che la motivazione carente o insufficiente non è suscettibile d’integrazione defensionale in sede contenziosa, è affatto illegittimo il diniego impugnato laddove afferma che per le opere edilizie gravanti su aree tutela da vincolo idrogeologico “la data del 31.12.05 è perentoria, nel senso che se non la si rispetti, occorre precedere al rigetto formale dell’istanza di condono..”

Viceversa il tempo trascorso dall’inoltro dell’originaria istanza di condono, la presentazione di documentazione tecnica integrativa e la situazione di fatto consolidatasi nel corso del tempo, onerano l’amministrazione di specifica e puntuale motivazione d’ordine sostanziale.

Trincerarsi dietro la formalistica affermazione del carattere perentorio del termine previsto da una disciplina di legge sopravvenuta rispetto a quella applicabile ratione temporis all’istanza di condono presentata dalla ricorrente è ex sé sintomo di inidonea valutazione dei termini giuridici entro cui la vicenda amministrativa va invece ascritta.

Accertamento tanto più necessario dall’accavallarsi nel torno di tempo qui considerato di specifiche discipline di condono di cui in ordine di tempo successivo: l. n. 47/85, l. n. 724/94 e d.l. n. 269/03 convertito in l. n. 326/03.

È significativo a riguardo rilevare che la circolare esplicativa (d. 19 ottobre 2004) della normativa regionale sul condono (l. r. n. 5/04), richiamata dal comune, per le istanze di condono pendenti, ponga a carico dei comuni il dovere di attivarsi al fine di rendere noto per iscritto agli interessati lo stato della relativa pratica specificando la documentazione mancante.

Sicché l’ingiustificata omissione, di cui al caso in esame, si traduce, oltre che in una carenza istruttoria, nella violazione della stessa disciplina normativa regionale.

Non senza da ultimo sottolineare che il richiamo nei motivi di censura alla tutela dell’affidamento ingenerato nella ricorrente dal lungo lasso di tempo trascorso, pur nella genericità dell’enunciazione, accredita in punto di fatto la sussistenza del dovere ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90 di fare precedere il diniego dalla comunicazione delle ragioni ostative al rilascio del condono.

L’accertata illegittimità del diniego impugnato inficia la validità dell’ordinanza di demolizione gravata con motivi aggiunti che pertanto va annullata

Sussistono giustificati motivi di compensare le spese di lite in ragione del lungo lasso di tempo impiegato per la definizione del condono imputabile in parte anche al comportamento dilatorio della ricorrente.

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