TAR Milano, sez. I, decreto decisorio 2016-09-30, n. 201600766
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/09/2016
N. 00766/2016 REG.PROV.PRES.
N. 02776/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2006, proposto da:
Immobiliare il Centro Srl e Immob.Re La Corte Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato T G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti 13
contro
Comune di Villanova Sillaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Elvezia 12
per l'annullamento
dell'atto prot. 3334 del 23 settembre 2006 (notificato in data 25 settembre 2006), con il quale è stata ordinata "l'immissione in possesso, a favore del Comune di Villanova del Sillaro, delle aree in oggetto, ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto
dalla P.E. n° 24/92 e Variante n° 27/93 ed a causa della mancata ottemperanza dell'Ordinanza prot. n. 1374 del12/04/2005";di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 27 settembre 2016, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che:
l’atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale deve essere effettuata secondo le formalità tassativamente prescritte dall'art. 84, co. 3, c.p.a. e nel caso in esame non risultano osservate;
deve tuttavia ritenersi che l’atto di rinuncia, benché irrituale, costituisca espressione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito;
deve pertanto darsi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
le spese possono compensarsi.