TAR Milano, sez. I, decreto decisorio 2016-09-30, n. 201600766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, decreto decisorio 2016-09-30, n. 201600766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600766
Data del deposito : 30 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2016

N. 02776/2006 REG.RIC.

N. 00766/2016 REG.PROV.PRES.

N. 02776/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2006, proposto da:
Immobiliare il Centro Srl e Immob.Re La Corte Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato T G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti 13

contro

Comune di Villanova Sillaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Elvezia 12

per l'annullamento

dell'atto prot. 3334 del 23 settembre 2006 (notificato in data 25 settembre 2006), con il quale è stata ordinata "l'immissione in possesso, a favore del Comune di Villanova del Sillaro, delle aree in oggetto, ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto

dalla P.E. n° 24/92 e Variante n° 27/93 ed a causa della mancata ottemperanza dell'Ordinanza prot. n. 1374 del12/04/2005";
di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Visto l'atto depositato il 27 settembre 2016, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Considerato che:

l’atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale deve essere effettuata secondo le formalità tassativamente prescritte dall'art. 84, co. 3, c.p.a. e nel caso in esame non risultano osservate;

deve tuttavia ritenersi che l’atto di rinuncia, benché irrituale, costituisca espressione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito;

deve pertanto darsi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

le spese possono compensarsi.

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