TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-11-09, n. 202111507
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2021
N. 11507/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03556/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2019, proposto da L.A.R.S. Estrazione Materiali Inerti Calcarei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato P G in Roma, Piazzale Clodio 12;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M P, con domicilio ex art.25 c.p.a. eletto presso la Sede in Roma, via Marcantonio Colonna, 27 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza, Ministero dei Beni Culturali - Provincie di Frosinone, Latina, Rieti, in persona dei rispettivi l.r. p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Coreno Ausonio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione n. G01643 del 15.2.2019 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti avente ad oggetto “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su progetto “Piano di Coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Perlato Royal Coreno ®” nel Comune di Coreno Ausonio (FR), in località Piagnano – Proponente: Società LARS Estrazione Marmi Inerti Calcarei S.r.l. Registro elenco progetti n. 34/2017”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguenziale, con particolare riferimento al “Parere definitivo per conclusione conferenza dei servizi” adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
– Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con nota prot. n. 9557 del 19.12.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel rispetto del principio di sinteticità, al rispetto del quale il Giudice è tenuto ai sensi dell’art.3 c.p.a., si ritiene di prescindere dal riportare i fatti di causa, per i quali si rimanda al fascicolo informatico ai sensi dell’art.5 d.P.C.S. 28 luglio 2021.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna la Determinazione n. G01643 del 15.2.2019 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti avente ad oggetto “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su progetto “Piano di Coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Perlato Royal Coreno ®” nel Comune di Coreno Ausonio (FR), in località Piagnano – Proponente: Società LARS Estrazione Marmi Inerti Calcarei S.r.l. Registro elenco progetti n. 34/2017.
Con tale provvedimento la Regione Lazio esprimeva giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto “Piano di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare Perlato Royal Coreno ®” nel Comune di Coreno Ausonio (FR), in località Piagnano, proponente Società LARS
Estrazione Marmi Inerti Calcarei Srl, “……Preso atto dei pareri acquisiti nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare del parere negativo della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti,
espresso con nota prot. n. 8450 del 12.7.2017 e confermato con la sopracitata nota acquisita con prot. n. 816274 del 19.12.2018”.
I motivi di censura sono affidati a difetto di motivazione, erroneità e travisamento della istruttoria di fatto e di diritto, in quanto ad avviso di parte ricorrente acriticamente recettizia del parere negativo della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti, espresso con nota prot. n. 8450 del 12.7.2017 e confermato con la sopracitata nota acquisita con prot. n. 816274 del 19.12.2018; violazione dell’art. 50 delle richiamate N.T.A. del P.T.P.R.; violazione dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; violazione dell’art. 4, comma 2 e comma 3, lett. d) della L.R n. 39/2002.
Per tali motivi parte ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato, oltre al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L. n. 241/1990.
Il ricorso non può essere accolto.
E’, innanzitutto, infondata la prima censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nella parte in cui la Regione si limiterebbe acriticamente a “prendere atto” dei pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ritenendo di dover confermare la presenza di asseriti motivi ostativi senza che sia stata fornita indicazione e/o specifica alcuna al riguardo.
Ed invero, come dettagliatamente chiarito nella memoria difensiva dell’amministrazione, il provvedimento negativo della Regione Lazio è scaturito da un ampio confronto procedimentale sia con le amministrazioni coinvolte che con parte ricorrente: in particolare, a seguito dell’istanza di attivazione del procedimento di V.I.A. presentata da parte ricorrente in data 23 maggio 2017, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, si sono svolte due sedute di conferenza di servizi, tenutesi la prima il giorno 05/07/2017 e la seconda il 23/11/2018, finalizzate all'acquisizione dei pareri e dei provvedimenti di natura ambientale necessari, all'espressione della pronuncia di VIA.
In tale sede veniva affrontata la problematica, evidenziata dal Mibact, inerente alla presenza di aree boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., segnalate nella Tavola B del PTPR all'interno dell'area di intervento.
La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti con nota prot. n.8450 del 12 luglio 2017, acquisita con prot. n.0356682 del 12/07/2017 esprimeva un primo parere negativo all'intervento, ritenendo che nella certificazione di assenza di bosco rilasciata dal Comune di Coreno Ausonio non si fosse tenuto conto della presenza di aree boscate presenti nei terreni confinanti al sito interessato, tale da costituire un "unicum vegetazionale" con la vegetazione interna al sito, certificata dal Comune per una estensione di 4.748 mq. Inoltre la Soprintendenza evidenziava una ulteriore criticità, rappresentata dalla mancata dimostrazione di legittimità ai