TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-03-25, n. 202400428
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Pubblicato il 25/03/2024
N. 00428/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato R N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avetrana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del Regolamento del Comune di Avetrana per il pagamento dei diritti di Segreteria, approvato con Delibera di G.M. 20.8.2020 n. 77, comunicata il 26.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti il difensore avv. R. Nicolì, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La E-Distribuzione S.p.A. ha proposto il ricorso all’esame, chiedendo l’annullamento del Regolamento comunale per il pagamento dei diritti di segreteria, approvato dal Comune di Avetrana con Deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 20.8.2020, nella parte in cui prevede, per la realizzazione di “ interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ” (voce 12 della tabella con esso approvata), di “ infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato ” (voce 13) e di “ torri e tralicci ” (voce 14), il versamento di diritti di segreteria per un importo di €. 300,00.
1.1. La società ricorrente ha rappresentato il suo interesse e la sua legittimazione all’odierno ricorso, in ragione dell’elevato numero di interventi che, nell’ambito delle sue funzioni, essa è chiamata ad effettuare ogni anno nel territorio comunale.
1.2. A sostegno del mezzo di gravame, ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, e 48, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 – Incompetenza” ;II. “Violazione dell’art. 23 Cost. – Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 23 Cost., in relazione agli artt. 38 D. Lgs. n. 507/1993 e 63 D. Lgs. n. 446/1997”.
1.3. La parte attrice sostiene, in primis , l’incompetenza della Giunta comunale ad adottare il regolamento per cui vi è causa, in quanto di competenza del Consiglio comunale;assume, inoltre, la violazione dell’art. 23 della Costituzione e delle norme sulle prestazioni economiche dovute dai privati per l’attività amministrativa comunale, lamentando la previsione di importi eccessivi ed irrazionali per le diverse tipologie di interventi, tra cui quelli relativi agli impianti elettrici.
1.4. La difesa attorea ha chiesto, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e dei compensi di giudizio.
2. Il Comune di Avetrana, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2.1. Con ordinanza collegiale n. 1197/2023 del 30.10.2023 sono stati disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione comunale ha ottemperato con deposito documentale del 30.11.2023.
2.2. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente stigmatizza l’incompetenza della Giunta comunale ad adottare il provvedimento de quo , trattandosi di materia rientrante nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio comunale.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. L’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive - per quel che qui interessa - che “ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ”.
3.3. Reputa il Collegio che la decisione in ordine alla istituzione di nuovi diritti di segreteria vada ricompresa nel genus della “ disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi ”, per il quale la norma sopra richiamata cristallizza la competenza del Consiglio comunale.
3.4. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che « …nell’ambito della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi di cui all’art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267 del 2000, non può non essere rimessa al Consiglio comunale la decisione in ordine alla istituzione di nuovi diritti di segreteria “alla luce dell’evolversi del quadro normativo in materia di edilizia”...» (cfr. sentenza T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 31/03/2014, n. 210).
3.5. La delibera giuntale gravata deve pertanto ritenersi affetta da illegittimità per vizio di incompetenza, e ciò determina – in applicazione dei criteri di tassonomia fissati dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa – l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura, proposti dalla parte ricorrente (cfr. sentenza Adunanza Plenaria n. 5/2015: “ ... in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” ).
4. Per le ragioni suesposte, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.