TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-09-28, n. 201911387
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2019
N. 11387/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03784/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2009, proposto da
G D I, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, N T, F F, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Zuccaro in Roma, via Girolamo Benvenuti, 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di lungo servizio prestato all'estero per un totale di giorni 639, nel periodo dal 30/10/03 al 29/7 /05, giusta l'art. 1 della legge 642/1961 e condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma dovutagli a tale titolo, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo effettivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 luglio 2019 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente ricorso, ritualmente notificate e depositato, Di Iulio Gianluca, maresciallo capo, richiede l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di lungo servizio prestato all’estero, ai sensi della legge n. 642/61, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma dovutagli a tale titolo in relazione al servizio prestato presso il Comando Generale presso il NATO Deployable Corps Greece in Salonicco (HQ NDC-GR) a decorrere dal 25/11/03 e fino al 29/7/05, deducendo che in relazione allo stesso aveva fruito del solo trattamento economico di cui al R.D. 941/26.
1.1. In particolare il ricorrente assume di essere stato comandato nella medesima posizione per complessivi 612 giorni effettivi tra il 25/11/2003 ed il 29/7/2005, sempre ricoprendo l'incarico di di G1 CLERK MAN/AUG presso la Rappresentanza Nazionale Italiana presso il NATO Deployable Corps Greek (NDC-GR. HQ) in Salonicco, percependo unicamente il trattamento economico previsto dal R.D. 3/6/26 n. 941, senza fruire né di alloggio di servizio, né di indennità di alloggio, e senza percepire somma alcuna dalla nazione greca e/o dalla NATO e/o da altri soggetti.
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, nel giugno 2008 il ricorrente aveva chiesto al Ministero della Difesa la corresponsione dell'indennità di lungo servizio all'estero, prevista dalla legge 8/7/61 n. 642, ricevendo però il diniego totale di cui alla nota prot. M-D GMIL IV 15 1 0386340 del 20/7/08.
Il ricorrente pertanto assume come ricorressero i presupposti per la fruizione della richiesta indennità, avendo prestato isolatamente servizio per quasi due anni – in ogni caso per un periodo superiore ai sei mesi - presso una rappresentanza militare italiana all’estero e, comunque, presso il comando di un organismo internazionale riconosciuto come tale, dal quale non aveva percepito somma né indennità alcuna e senza aver fruito di alcun'altra agevolazione.
2. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio con deposito di documenti e di memoria difensiva, non contesta i fatti costitutivi della pretesa ed in particolare la circostanza che il ricorrente sia stato comandato a prestare servizio al Comando Generale presso il NATO Deployable Corps Greece in Salonicco (HQ NDC-GR) a decorrere dal 25/11/03 e fino al 29/7/05, fruendo del solo trattamento economico di cui al R.D. 941/26, nonché il fatto che il NATO Deployable Corps Greece di Salonicco sia un organismo internazionale, ma afferma che detto organismo sia stato “istituito in data 26 aprile 2005 a seguito dell'entrata in vigore di un apposito accordo in forma semplificata (M.O.U.)”, assumendo che al ricorrente l'indennità di cui alla Legge n. 642/1961 – indennità di lungo servizio all'estero – sarebbe spettante soltanto a decorrere dal 20 aprile 2005, data nella quale era stato sottoscritto da parte dell’Italia l'accordo per la costituzione dell'organismo internazionale di Salonicco, sopra specificato.
Pertanto l’Amministrazione assume che l’interpretazione estensiva operata da parte ricorrente della L. 8 luglio1961 n. 642, secondo cui l’evento al quale far conseguire la spettanza della predetta indennità sia il mero invio all’estero, sia privo di fondamento, in quanto presupposto essenziale per la corresponsione del beneficio de quo deve essere il fatto che la struttura presso la quale deve essere svolta l’attività all’estero sia qualificata, attraverso specifici atti amministrativi, a carattere interforze ed interministeriale, quale “rappresentanza”, “delegazione militare” o “rappresentanza diplomatica”.
3. Il ricorrente, con la memoria di replica tardivamente depositata rispetto ai termini di rito ex art. 73 comma 1 c.p.a. ma per fatto a lui non imputabile - come allegato e dimostrato con la richiesta di rimessione in termini, che appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo un malfunzionamento del sistema telematico - ha dedotto che il ricorso sia da accogliere con una decorrenza ben antecedente rispetto a quella indicata dalla resistente P.A., invocando l’applicabilità nell’ipotesi di specie dell’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 298/11 (non appellata) di questo T.A.R., sezione prima bis, con la quale si era precisato che la normativa di riferimento vada intesa nel senso che l’indennità spetti in presenza di due condizioni: la destinazione del personale militare presso uno dei Soggetti indicati e l’effettivo servizio ivi prestato all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;in base a tale sentenza non sarebbe sufficiente il semplice invio in missione dell’interessato ma non sarebbe neppure necessaria la ratifica del MOU da parte dell’Italia, essendo per contro necessaria la sola costituzione dell’organismo internazionale. Prima di tale data e fino alla costituzione dell’organismo internazionale, doveva ritenersi, secondo tale sentenza, che le nazioni aderenti all’iniziativa avessero inviato in sede il personale militare al fine di collaborare alla costituzione del citato organismo ma, per questo, era stata correttamente corrisposta agli interessati solo l’ordinaria indennità di missione, nelle more del passaggio al trattamento ex l. n. 642/1961. In relazione a tale fattispecie, dunque, il fatto che l'Italia avesse aderito solo da una data successiva a quella della costituzione dell'organismo internazionale presso il quale il ricorrente già prestava servizio in precedenza era stato ritenuto irrilevante da parte di questo T.A.R. ed il diritto all'indennità era stato riconosciuto a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo.
4. Nella fattispecie di cui è causa il ricorrente ha prodotto in giudizio il Memorandum of understanding, sottoscritto dal Ministro della Difesa il 20/4/05, ovvero l'atto che nelle avverse pretese avrebbe valore ed efficacia costitutiva del