TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-09-29, n. 201101518

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-09-29, n. 201101518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101518
Data del deposito : 29 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02583/2011 REG.RIC.

N. 01518/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02583/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2011, proposto da:

-OMISSIS-in qualità di esercenti la patria potestà sulla minore -OMISSIS-, con gli avv. C S e F F nel cui studio in Milano viale Conizugna, 63 è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Istituto Scolastico Comprensivo "B M", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, ivi domiciliato per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del "documento di valutazione del 10.6.2011 emesso dal Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado "C C" di Milano via Delle Betulle n. 17, facente parte dell'I.S.C. Bruno Munari di Milano via dei Salici n. 2, inerente l'alunna -OMISSIS-della !^ sez. B;

nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Istituto Scolastico Comprensivo "B M";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la situazione di salute in cui versa la studentessa è stata accertata solo dopo la fine dell’anno scolastico e che, in ogni caso, la scuola risulta aver tempestivamente segnalato il suo rendimento scolastico alla famiglia e adottato le misure previste dalla legge ai fini del recupero del rendimento;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi