TAR Parma, sez. I, sentenza 2015-03-13, n. 201500084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2015-03-13, n. 201500084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201500084
Data del deposito : 13 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00295/2014 REG.RIC.

N. 00084/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2014, proposto da:
Edilgiemme S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G Q, P Q e G M, con domicilio eletto presso il terzo, in Parma, borgo Antini n. 3;

contro

Iren Emilia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. G C presso il quale elegge domicilio, in Parma, strada Repubblica n. 95;

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall'Avv. R R, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Palladini, in Parma, borgo S. Biagio n. 6;

per l'annullamento

del silenzio serbato da Iren Emilia S.p.A. in ordine alla richiesta di accesso ai documenti inviata il 07 luglio 2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren Emilia S.p.A. e di Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Società Cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente, in qualità di mandante di una ATI capeggiata dal Consorzio Cooperative Costruzioni (di seguito CCC), si aggiudicava la procedura indetta da Iren Emilia S.p.A. (di seguito Iren) per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti industriali ed edifici, sulle reti acqua, gas, teleriscaldamento e fognatura e nuovi estensimetri ed allacciamenti sulle predette reti, per un importo a base gara di € 15.000.000,00.

I rapporti interni alla citata ATI venivano disciplinati mediante un atto convenzionale denominato “ Regolamento ATI ” in forza del quale veniva riconosciuta alla ricorrente una “ quota di partecipazione/suddivisione lavori ” pari al 5% (art.

3.1 del Regolamento).

Sul ritenuto presupposto che, in fase esecutiva, fossero stati violati gli accordi convenzionalmente assunti con il citato Regolamento in tema di ripartizione dei lavori all’interno dell’ATI (esecuzione, da parte di alcune associate di quote di lavori ritenuti essere superiori alle percentuali stabilite a fronte di una quota alla medesima riservata pari a circa il 5% di quanto convenuto), in data 25 febbraio 2014, chiedeva l’accesso “ dettaglio dei lavori assegnati dall’inizio del contratto ad oggi alle singole imprese facenti parte dell’ATI da cui risultino le date di assegnazione dei singoli lavori e i relativi importi, sia in fase di affidamento che in fase di contabilità finale ”, nonché, il “ dettaglio delle autorizzazioni di subappalto, compresi i noli a caldo, concesse alle singole imprese, da cui risulti: data di autorizzazione, tipologia di lavorazioni autorizzate, importi autorizzati ”.

Iren, con nota del 6 marzo 2014, trasmetteva il Certificato di esecuzione Lavori (CEL) emesso in data 7 novembre 2012 contenente la contabilizzazione dei lavori aggiornata al 30 settembre 2012 rappresentando che era in attesa di ricevere le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori necessarie per la redazione di un ulteriore CEL aggiornato.

Con istanza del 7 luglio 2014, sollecitata il 22 settembre successivo, la ricorrente, allegando che sulla base del CEL già acquisito risultava aver eseguito unicamente il 2,84% dei lavori in luogo del 5% previsto, avanzava richiesta di ostensione “ del CEL aggiornato nonché di tutte le fatture dei subappaltatori quietanzate, degli atti di affidamento dei lavori alle singole imprese da inizio lavori ad oggi e della contabilità generale ” e “ dell’atto con cui altre imprese sono state autorizzate a svolgere i lavori in quote superiori rispetto a quelle assegnate con l’aggiudicazione, nonché eventuale autorizzazione con la quale si è consentito all’ATI di far eseguire ad Edilgiemme una quota di lavori inferiore al 5% ”.

In assenza di riscontro da parte di Iren, la ricorrente, con il presente ricorso, notificato il 14 ottobre 2014, impugnava il silenzio formatosi in ordine alla propria istanza chiedendo l’ostensione di quanto richiesto.

In data 23 dicembre 2014, Iren si costituiva in giudizio depositando il CEL aggiornato alla data del 17 dicembre ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il controinteressato CCC si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso sul presupposto che la documentazione richiesta riguardasse “ atti di esecuzione de contratto stipulati tra Iren spa e l’ATI aggiudicataria ” e non fosse, pertanto, riconducibile ad alcuna attività amministrativa.

All’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2015, la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve rilevarsi che, in ragione dei descritti depositi di Iren, è venuto meno ogni interesse all’ostensione del “ del CEL aggiornato ” (depositato il 23 dicembre 2013).

Sempre in via preliminare deve ritenersi l’inammissibilità del ricorso quanto alla pretesa ostensione “ dell’atto con cui altre imprese sono state autorizzate a svolgere i lavori in quote superiori rispetto a quelle assegnate con l’aggiudicazione, nonché eventuale autorizzazione con la quale si è consentito all’ATI di far eseguire ad Edilgiemme una quota di lavori inferiore al 5% ” trattandosi di atto la cui esistenza è apoditticamente affermata dalla ricorrente senza ulteriori allegazioni.

Quanto, infine, alle “ fatture dei subappaltatori quietanzate, degli atti di affidamento dei lavori alle singole imprese da inizio lavori ad oggi e della contabilità generale ” il ricorso è fondato.

Deve, infatti, evidenziarsi che non solo l'attività puramente autoritativa ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22 aprile 1999, n. 4) con la conseguenza che “ la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto con la società DEC, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di "documento amministrativo" [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990] in quanto sono stati adottati da un ente pubblico che, come noto, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr, Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 ottobre 2013, n. 8639)

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte inammissibile e in parte accolto.

In considerazione della specificità delle questioni oggetto del giudizio e dell’assenza, sul punto, di un consolidato filone giurisprudenziale, sussistono giuste ragion per compensare le spese di giudizio.

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