TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2012-07-26, n. 201202724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2012-07-26, n. 201202724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202724
Data del deposito : 26 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05384/2012 REG.RIC.

N. 02724/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05384/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2012, proposto da:


A S, rappresentato e difeso dagli avv. M C S, F G S, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via G. Paisiello, 55;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Simona Crea;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, in quanto la posizione giuridica di parte ricorrente, valutata in sede di “sommaria cognitio”, in comparazione con quella della parte pubblica intimata, non appare suscettibile di tutela cautelare, tenuto conto che la mancata ammissione alle prove orali non è idonea ad essere tutelata in sede cautelare con lo strumento dell’ammissione con riserva anche in considerazione del carattere delle sollevate doglianze, ove fondate, ad efficacia caducante in via generale degli atti impugnati

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