TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-02-04, n. 201401358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-02-04, n. 201401358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401358
Data del deposito : 4 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08872/2013 REG.RIC.

N. 01358/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08872/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8872 del 2013, proposto da
ORLANDO ORNELLA elettivamente domiciliata in Roma, via di Priscilla n. 106 presso lo studio dell’avv. A P e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti P L e F F

contro

MINISTERO D ETERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti di

SOLINAS DIEGO, D’AMICO CARLOTTA e TASCHINI OTERO MARIA DEL CARMEN – non costituiti in giudizio

per l'annullamento

dei dinieghi opposti dal Ministero degli Esteri alle istanze di accesso presentate dalla ricorrente in date 01/08/13 e 14/08/13;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 23/09/13 e depositato il 30/09/13 Orlando Ornella ha impugnato i dinieghi opposti dal Ministero degli Esteri alle istanze di accesso presentate dalla ricorrente in date 01/08/13 e 14/08/13.

Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’08/10/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Tribunale ritiene di potere prescindere da ogni valutazione in ordine all’instaurazione del rapporto giuridico processuale (da ritenersi, comunque, corretta in quanto, rispetto agli elaborati di un concorso pubblico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai concorrenti che, pertanto, non assumono la veste di parte necessaria nel giudizio ex art. 25 l. n. 241/90: TAR Lazio – Roma n. 8772/2012;
TAR Puglia – Bari n. 684/10), stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

Orlando Ornella impugna i dinieghi opposti dal Ministero degli Esteri alle istanze di accesso presentate dalla ricorrente in date 01/08/13 e 14/08/13.

Dall’esame degli atti di causa emerge che la ricorrente ha partecipato al concorso per 35 posti di Segretario di Legazione indetto dal Ministero degli Esteri con bando del 12 aprile 2013 e, dopo avere superato la prova preselettiva, non è stata ammessa agli orali per l’insufficiente punteggio riportato nelle cinque prove concorsuali.

Con istanze del 01/08/13 e 14/08/13 la Orlando ha chiesto l’accesso a tutti i verbali della commissione e a tutte le prove concorsuali dei 42 concorrenti ammessi all’orale.

Con comunicazioni a mezzo posta elettronica del 09/08/13 e del 23/08/13 il Ministero degli Esteri – Ufficio Concorsi ha messo a disposizione della scrivente gli elaborati redatti dalla stessa, i verbali della commissione di predeterminazione dei criteri di valutazione e delle operazioni di scrutinio degli elaborati della Orlando nonché gli elaborati di 13 candidati estratti a sorte, pari al 30% dei soggetti ammessi agli orali.

La ricorrente insiste per ottenere la copia degli elaborati di tutti i candidati ammessi evidenziando che il Ministero non avrebbe mai riscontrato le istanze presentate dalla ricorrente con un provvedimento scritto, non essendo a tal fine sufficiente la risposta a mezzo mail, e contestando, comunque, il parziale diniego di accesso opposto dall’amministrazione in quanto la predetta, in qualità di partecipante alle prove concorsuali, avrebbe interesse ad ottenere copia di tutti gli atti del procedimento.

Il gravame non è meritevole di accoglimento.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente la risposta a mezzo posta elettronica costituisce idonea manifestazione di volontà dell’amministrazione specie se si considera che l’utilizzo dello strumento informatico, quale mezzo di comunicazione, è stato prescelto dalla stessa Orlando che ha inviato l’istanza di accesso attraverso la posta elettronica e, in più occasioni, ha risposto alle comunicazioni provenienti dall’amministrazione con lo stesso mezzo.

Sotto un profilo più strettamente giuridico nessuna norma osta alla comunicazione della volontà dell’amministrazione attraverso la posta elettronica quando il privato abbia consentito all’utilizzo di tale mezzo come emerge dall’art. 3 comma 1° (che legittima l’amministrazione ad utilizzare il mezzo telematico per la comunicazione ai controinteressati quando questi vi abbiano consentito) e 13 d.p.r. n. 184/2006, norma, quest’ultima, che richiama l’art. 38 d.p.r. n. 445/2000 solo per l’invio delle domande di accesso e non anche per la risposta dell’ente pubblico;
nello stesso senso l’art. 3 bis l. n. 241/90, nel prevedere l’uso della telematica nei rapporti tra amministrazione e privati, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla presente fattispecie.

Quanto, poi, alla pretesa della ricorrente di ottenere la copia integrale di tutti gli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali (a fronte della disponibilità dell’amministrazione a consentire l’accesso agli elaborati di 13 concorrenti) deve ritenersi che la stessa non sia accoglibile in quanto non giustificata da un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”, richiesto dall’art. 22 l. n. 241/90 per l’esercizio del diritto di accesso.

In particolare, a fondamento della richiesta di copia degli elaborati di tutti i candidati la Orlando pone l’interesse a censurare in sede giurisdizionale amministrativa la valutazione d’inidoneità delle proprie prove concorsuali (istanza del 1 agosto 2013) evidenziando la necessità, a tal fine, di commissionare una consulenza finalizzata ad evidenziare “l'eventuale illogicità e contraddittorietà nella valutazione della commissione” (istanza del 14/08/13).

Tale interesse, valutato in astratto (come è necessario in materia di accesso), non presenta un significativo nesso con la globalità dei documenti richiesti se si considera che la valutazione degli elaborati concorsuali, quali sono quelli oggetto di causa (consistenti in temi e prove di lingua ed economia), non è oggetto di agevole comparazione, dovendo la valutazione della commissione essere riguardata precipuamente con riferimento ad ogni singolo elaborato, e, comunque, può essere agevolmente soddisfatto attraverso l’estrazione di copia di un numero di elaborati quale è quello proposto dall’amministrazione che, essendo pari al 30% del totale, identifica un significativo campione delle valutazioni formulate dalla commissione da assumere quale possibile parametro di riferimento nell’eventuale impugnazione delle valutazioni delle prove da parte della Orlando.

A ciò si aggiunga che l’opzione ermeneutica in esame risulta coerente anche con i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa che, nell’ovvio rispetto del diritto di accesso, costituiscono anch’essi canoni generali dell’azione pubblica previsti dagli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/90.

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