TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-05-04, n. 201101171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-05-04, n. 201101171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101171
Data del deposito : 4 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01248/2007 REG.RIC.

N. 01171/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01248/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2007, proposto da:
F A d A M &
C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. M C, C R, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Milano, via F. Corridoni 39;

contro

Comune di Cassano Magnago, rappresentato e difeso dall'avv. L D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 8/1;

per l'annullamento,

dell’ordinanza 6.4.2007 nr. 76 del Comune di Cassano Magnago che ordina la rimozione e recupero smaltimento rifiuti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano Magnago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava l’ordinanza indicata in epigrafe con cui le era stato ingiunto di rimuovere e smaltire dei rifiuti situati in alcuni terreni di sua proprietà sulla base di tre motivi di ricorso.

Alla camera di consiglio del 19.6.2007 l’istanza cautelare veniva respinta.

In prossimità dell’udienza di merito la società depositava una nota nella quale faceva presente la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione.

Il Collegio non può che prenderne atto dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione del fatto che il provvedimento dell’amministrazione comunale appariva corretto tanto è vero che la sopravvenuta carenza di interesse deriva dalla presentazione di un’istanza di condono, deve essere pronunciata condanna alle spese della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

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