TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204281
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Pubblicato il 11/04/2022
N. 04281/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale ex art.10 l. 82/91, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della delibera, adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 l. 82/91 in data 15 dicembre 2021 e notificata all'interessato il 20 gennaio 2022, con cui è stata disposta la -OMISSIS-;
nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il provvedimento impugnato da cui si evince che la procura procedente ha proposto la -OMISSIS-, dichiarandosi contraria tanto alla proroga quanto alla mera cessazione, previa capitalizzazione;
Rilevato che il ricorrente è allo stato indagato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e-OMISSIS-con provvedimento eseguito il 1° dicembre 2021;
che dagli accertamenti eseguiti è emerso che anche in costanza di -OMISSIS-ed ha avviato una attività di pianificazione e-OMISSIS-per ottenere l’assoluzione dei propri finanziatori, la condanna degli avversari e -OMISSIS-;
che quanto emerge dal provvedimento testimonia il -OMISSIS-;
che i fatti commessi ed accertati integrano una ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell’art. 13 quater l. 82/91;
che non si tratta di una mera violazione di obblighi comportamentali, ma di condotta di reato che compromette l’attendibilità del dichiarante, ponendosi in contrasto radicale con la condizione di collaboratore;
che la richiesta di revoca da parte della Procura procedente è ostativa alla proroga del programma in sede di aggiornamento, trattandosi dell’Autorità che ha il potere di impulso su queste misure, ai sensi dell’art. 11 legge 82/91;
che in senso conforme si è comunque espressa anche la DNA;
che già nel 2014 il collaboratore aveva dichiarato di non volere più collaborare e il programma oggi revocato è il secondo programma proposto nel settembre 2018 e disposto nell’ottobre dello stesso anno;
che il provvedimento appare adeguatamente motivato, non essendovi neanche materia per un bilanciamento degli interessi, a fronte dei richiamati riscontri del -OMISSIS-;
che, per quanto osservato, il ricorso va respinto poiché infondato;
che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;