TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-07-19, n. 202210224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-07-19, n. 202210224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210224
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 10224/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02929/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2022, proposto da
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ssn del Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità, previa concessione di adeguata misura cautelare, anche di tipo propulsivo, del silenzio inadempimento mantenuto dal Ministero in relazione all'istanza di riesame per il riconoscimento della qualifica conseguita con il titolo abilitante di fisioterapia rilasciato dalla Università di Ostrava inviata in data 27 settembre 2021;

nonché per condannare l'indicata Amministrazione statale all'adozione del provvedimento favorevole richiesto, ovverosia il tempestivo riscontro in relazione alla domanda presentata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La parte ha dichiarato che è stato rilasciato il decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di fisioterapista.

Conseguentemente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

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