TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400289
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00921/2024 REG.RIC.

N. 00289/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00921/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, n.q. di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Istituto Comprensivo del Mare - Scuola Secondaria di Primo Grado Mattei Alighieri, Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione alla classe 2^ del -OMISSIS- della Scuola media inferiore di I grado - Istituto comprensivo “del Mare” E. Mattei – Marina di Ravenna dell’alunno -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- IL -OMISSIS- nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il precedente decreto monocratico n. 236/2024 del 24 luglio 2024 di rigetto della domanda cautelare ex art. 56 c.p.a. già proposta contestualmente al ricorso introduttivo, sul rilievo che “ la prima camera di consiglio utile per l’esame collegiale della domanda cautelare risulta essere quella del 4 settembre 2024, in data anteriore all’inizio del nuovo anno scolastico, sicché ogni valutazione, anche quanto al presupposto del fumus boni juris, invero non apprezzabile nella presente fase monocratica inaudita altera parte, potrà essere più compiutamente e utilmente svolta in quella sede ”;

Vista l’ordinanza n. 586/2024 del 4 settembre 2024, con la quale il Collegio, sul rilievo “ che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato presso la sede reale delle Amministrazioni intimate, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, in violazione del combinato disposto degli artt. 41, comma 3, Cod. proc. amm. e 11, I comma, R.D. n. 1611/1933, con conseguente nullità della notifica, secondo quanto previsto dal comma III di quest’ultimo articolo ”, ritenuto “ che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 44, comma 4, Cod. proc. amm. – così come risultante in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021 - è necessario assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione nelle forme previste ”, ha conseguentemente disposto “ la rinnovazione della notificazione alle Amministrazione intimate nei modi e nei termini indicati in motivazione ” ed ha rinviato “ la causa all’udienza camerale del 9 ottobre 2024 per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare ”.

Vista la nuova domanda di misure cautelari monocratiche notificata dalla parte ricorrente il 5 settembre 2024 e depositata il 6 settembre 2024, motivata sulla considerazione che “ Nelle more, la famiglia -OMISSIS- decideva di trasferirsi nuovamente nella Regione Campania, ove il figlio -OMISSIS- sarà chiamato a partecipare alle lezioni presso l’Istituto Comprensivo “88° Eduardo De Filippo” sito in -OMISSIS-, alla Via Il Flauto Magico, Lotto 1;
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” dove le “ lezioni avranno inizio il giorno 9 settembre 2024 ”, sicché “ l’attesa dell’esito dell’udienza camerale fissata per il giorno 9 ottobre 2024 potrebbe essere fonte di danni a carico del minore, il quale verrebbe iscritto ad una classe diversa da quella a cui legittimamente aspira, in virtù dell’illegittimità del provvedimento di mancata ammissione ”, vedendosi “ inserito in un contesto scolastico per poi doverlo abbandonare, anche tenuto conto che negli ultimi anni il bambino ha cambiato diverse scuole e diversi ambienti, cagionerebbero allo stesso seri problemi di adattamento, con conseguente calo del rendimento ”.

Considerato che il pregiudizio allegato non appare rivestire i necessari caratteri di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesti per la concessione della tutela monocratica inaudita altera parte ;


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