TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-01-20, n. 201600602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-01-20, n. 201600602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600602
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07990/2014 REG.RIC.

N. 00602/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07990/2014 REG.RIC.

N. 07991/2014 REG.RIC.

N. 12009/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7990 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
W G, rappresentato e difeso dall'avv. P G L, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Di Meo in Roma, Circ.Ne Clodia, 29;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Andrea Demontis, Rosario Pulia;



sul ricorso numero di registro generale 7991 del 2014, proposto da:
W G, rappresentato e difeso dall'avv. P G L, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Di Meo in Roma, Circ.Ne Clodia, 29;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Andrea Demontis, Rosario Pulia;



sul ricorso numero di registro generale 12009 del 2014, proposto da:
W G, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Leoni, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Di Meo in Roma, Circ.Ne Clodia, 29;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Andrea Demontis, Rosario Pulia;

quanto al ricorso n. 7990 del 2014:

dell’ottemperanza

della sentenza n 6377/13

TAR

Lazio sez I bis, relativa al concorso per titoli ed esami per la nomina di 3 guardiamarina in servizio permanente;

quanto al ricorso n. 7991 del 2014:

per il risarcimento danni

per l'illegittima condotta tenuta dall’Amministrazione dopo il giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 6377/2013;

quanto al ricorso n. 12009 del 2014:

per la ricostruzione di carriera e il riconoscimento delle differenze retributive.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato a suo tempo il mancato riconoscimento di alcuni titoli nel concorso per tre posti di guardiamarina in spe del ruolo Commissari della Marina Militare.

Questo Tribunale con sentenza n. 6377/2013 ha riconosciuto l’illegittimità del mancato calcolo dei titoli (per un punteggio di 0,45), calcolo che gli avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori del concorso.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 6377/2013, con il ricorso n. 7990/2014 ne ha quindi chiesto l’ottemperanza, proponendo poi anche motivi aggiunti, depositati il 26 novembre 2014, avverso alle note nel frattempo intervenute con le quali il Ministero della Difesa lo ha nominato guardiamarina, con decorrenza giuridica dal 4.9.1998 ed economica dall’1.9.2014, invitandolo a frequentare il relativo corso applicativo (con i motivi aggiunti ha anche lamentato la mancata ricostruzione di carriera e il mancato riconoscimento degli arretrati).

Con successivo ricorso n. 7991/2014 ha poi chiesto il risarcimento del danno per l’illegittima condotta dell’Amministrazione dopo la sentenza n. 6377/2013, depositando una relazione in ordine alle differenze retributive che avrebbe potuto percepire per la mancata ricostruzione di carriera a far data dal maggio 1998, epoca del superamento del concorso (in sostanza, nel ricorso ha evidenziato che avrebbe potuto raggiungere una qualifica corrispondente a quella di tenente colonnello, stimando le differenze retributive rispetto a quanto percepito rispetto al suo attuale lavoro presso l’Agenzia delle entrate).

Infine, con il ricorso 12009/2014, integrato da motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2014, ha impugnato le note dell’Amministrazione dell’8.8.2014, con la quale è stato nominato guardiamarina, e del 24.6.2015, con la quale è stata revocata la nomina in conseguenza della mancata presentazione al corso applicativo del ricorrente.

Nello stesso ricorso ha chiesto anche la ricostruzione di carriera e le differenze retributive, nonché il risarcimento del danno.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio nel primo ricorso (n. 7990/2014) il 29 ottobre 2015, nel secondo (n. 7991/2014) il 29 settembre 2014, nel terzo (n. 12009/2014) il 3 novembre 2014).

Il ricorrente ha depositato per ultimo una memoria nei tre ricorsi il 20 ottobre 2015.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2015.

2. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi rg. nn. 7990, 7991 e 12009 del 2014, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Rileva poi che, con riguardo ai ricorsi 7990 e 7991 del 2014, possa essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in ragione della proposizione nel ricorso 12009/201 dell’impugnativa contro i medesimi atti in precedenza gravati dagli stessi (impugnativa peraltro sostanzialmente riproposta con i medesimi motivi di censura).

Ristretto quindi l’esame della controversia all’ultimo ricorso proposto, il n. 12009/2014, ritiene quest’ultimo fondato limitatamente all’eccepito difetto di motivazione del provvedimento con il quale l’intimata Amministrazione ha revocato la nomina del ricorrente a guardiamarina (nota del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, del 7.10.2014).

La stessa Amministrazione sostiene, senza peraltro addurre adeguata prova, di non aver ricevuto la pec con la quale il ricorrente comunicava il proprio impedimento per ragioni di salute ad essere presente all’avvio del corso applicativo presso l’Accademia Navale di Livorno l’1.9.2014.

Tenuto conto della fase di ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 6377/2013, l’Amministrazione avrebbe dovuto invece accertarsi dei motivi della mancata presentazione al corso e di conseguenza adeguatamente motivare l’atto di revoca della nomina a guardiamarina (nomina, come detto, conseguente alla sentenza).

Non sono invece fondati gli altri profili dedotti nel ricorso, sia con riferimento alla nullità degli atti di ottemperanza alla sentenza n. 6377/2013 (l’Amministrazione ha ottemperato con la nomina a guardiamarina), sia in relazione alla ricostruzione di carriera (pacifico è il principio del riconoscimento economico a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio), sia in ordine al richiesto risarcimento del danno. Quest’ultimo è prospettato in modo del tutto ipotetico e comunque è richiesto senza tener conto che il ricorrente ha svolto, per sua stessa ammissione, nelle more della controversia altra attività lavorativa a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate di La Spezia.

3. Per le suddette ragioni:

va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per i ricorsi nn. 7990 e 7991/2014;

va in parte accolto ed in parte respinto il ricorso n. 12009/2014. In ordine a quest’ultimo, per l’effetto va annullato i solo provvedimento di revoca della nomina a guardiamarina per difetto di motivazione, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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