TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202200330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-12-22, n. 202200330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200330
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 00330/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00055/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2022, proposto da
Kostner Immobilien S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corvara in Badia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova, 9 è domiciliato;

per l'annullamento

1) del provvedimento di rigetto dd. 10/01/2022, numero di protocollo 0000147 in pratica edilizia n. 2020-74-1, a firma del Sindaco Rottonara Robert, avente ad oggetto “ Rigetto della domanda di concessione edilizia riguardante il 1. progetto di variante per la realizzazione di cubatura abitativa e agricola in sostituzione della stalla fienile p.ed. 9

CC

Colfosco sul terreno delle pp.ed. 9 e 10

CC

Colfosco – realizzazione in base all'art. 107, comma 23 della l.p. 11/08/1997 nr. 13 e successive modifiche
”, notificato alla ricorrente e al progettista via PEC in data 10/01/2022;

2) del preavviso di rigetto dd. 09/11/2021, numero di protocollo 0014484 in pratica edilizia n. 2020-74-1, a firma del Sindaco Rottonara Robert, con identico oggetto di cui al provvedimento impugnato sub 1), notificato soltanto al progettista via PEC in data 09/11/2021;

3) del presupposto parere negativo della Commissione comunale territorio e paesaggio dd. 04/11/2021;

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corvara in Badia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Oggetto di ricorso sono i provvedimenti meglio indicati in epigrafe e aventi ad oggetto il rigetto della domanda, presentata in data 19.10.2021, al Comune di Corvara in Badia per il rilascio di una concessione edilizia “in variante” per la trasformazione, ai sensi dell’art. 107, comma 23, della L.P. 17/1993, della cubatura agricola, non più utilizzata per la conduzione di un’azienda agricola, in cubatura abitativa convenzionata.

2. Con ricorso di data 07.0.2022 la società ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

1) “ Violazione e/o errata applicazione dell’art. 84, comma 1, lett. b) L.P. 9/2018 ”, in forza del quale la società ricorrente assume che il progetto presentato non comporterebbe un aumento, rispetto al progetto approvato e già concessionato, del volume o della superficie dell’edificio in misura tale da poter essere qualificato, ai sensi del citato disposto normativo, come una variazione essenziale. Conclude, pertanto, la ricorrente sostenendo che il progetto non avrebbe potuto essere rigettato, ma avrebbe dovuto invece essere approvato quale variante non essenziale alla concessione edilizia n. 9/2021 già rilasciata.

2) “ In stretto subordine: Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”. In via di mero subordine, a fronte della mancanza di indicazioni più precise sui motivi per i quali il progetto presentato costituirebbe una variante essenziale al progetto già concessionato, la ricorrente si premura di eccepire, a titolo meramente precauzionale, il divieto di motivazione postuma.

3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente con comparsa di mero stile e con successiva memoria difensiva, riassunta brevemente la fattispecie all’esame, controdeduceva alle censure avversarie, specificando come con il progetto concessionato la società ricorrente aveva chiesto la trasformazione di 445,78 m³ di volumetria agricola in volumetria residenziale, mentre con il progetto in variante la volumetria abitativa sarebbe aumentata a 786,98 m³ e, quindi, di parecchio oltre al limite del 20 % fissato dall’art. 84, comma 1, L.P. 9/2018 per qualificare una variante progettuale come non essenziale. La difesa erariale chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

4. Con memoria di replica la società ricorrente contestava l’argomentazione difensiva dell’amministrazione, evidenziando come il volume complessivo dell’edificio non sarebbe affatto aumentato di oltre il 20%, in quanto il progetto concessionato prevedeva un volume totale, ossia dato dalla somma algebrica del volume destinato a abitazione e del volume agricolo, pari a 751,43 m³ con una superficie coperta di 113,88 m² mentre il progetto in variante recava un volume pari a 786,98 m³ con una superficie coperta di 137,52 m². Sostanzialmente la ricorrente assume in tesi che il disposto normativo di cui all’art. 84 L.P. 9/2018 imporrebbe di rapportare l’aumento volumetrico del progetto di variante al volume complessivo dell’edificio e non solo alla parte destinata ad abitazione.

5. All’udienza di trattazione il ricorso è stato introitato per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

DIRITTO

6. A miglior inquadramento della vicenda all’esame va precisato come con domanda pervenuta all’amministrazione comunale in data 27.05.2020, la società ricorrente presentava un progetto, ai sensi dell’art. 107, comma 23 della L.P. 17/1993, ratione temporis in vigore, per la trasformazione di parte dell’edificio agricolo, destinato a stalla e fienile e catastalmente identificato come p.ed. 9 e 10 in P.T. 409/II C.C. Colfosco, in cubatura abitativa convenzionata.

6.1 A seguito dell’adeguamento delle tavole di progetto alle prescrizioni e indicazioni degli enti pubblici, il Comune rilasciava la concessione edilizia n. 9 del 29.04.2021 avente ad oggetto la realizzazione di cubatura abitativa e agricola in sostituzione della stalla – fienile p.ed. 9 C.C. Colfosco.

Dalla tavola n. 6 “ C ” del progetto approvato risulta come a fronte di una cubatura fuori terra pari a 745,51 mc, una parte indicata in 313,62 mc viene destinata all’attività agricola, mentre la cubatura di 427,24 mc e di 18,51 mc (garage) è destinata alla realizzazione di due abitazioni. Per inciso si evidenzia come il progetto prevedeva una cubatura complessiva, e quindi sia fuori terra che interrata, pari a 1.245,13 mc, di cui 591,21 mc a destinazione agricola e i restanti 580.33 mc e 73,56 mc a destinazione abitativa (cfr. doc. 5 Comune).

6.2 Nel “ Technischer Bericht ” di 19.10.2021 relativo al progetto in “variante”, il progettista, premesso che la società proprietaria dell’immobile e odierna ricorrente non disponeva di terreni agricoli (“ über keine landwirtschaftlichen Flächen verfügt ”), specificava che essa, per non lasciare inutilizzato il volume agricolo dell’edificio, intendeva trasformare quest’ultimo in volume abitativo e realizzare, al posto dei due appartamenti già concessionati, complessivamente cinque abitazioni convenzionate. Dalle tavole progettuali risulta che la cubatura fuori terra, in forza del nuovo progetto avrebbe subito un aumento da 751,41 mc a 786,98 mc, mentre la cubatura complessiva sarebbe passata da 1.245,13 mc a 1.474,83 mc.

6.3 Con il preavviso di rigetto comunicato in data 09.11.2021, qui anche impugnato, il Sindaco di Corvara comunicava che la Commissione comunale di territorio e paesaggio aveva espresso parere negativo trattandosi di un progetto non approvabile, in quanto, ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera b) della L.P. 9/2018, costituiva una variante essenziale al progetto concessionato.

6.4 Non essendo pervenuta alcuna osservazione dalla società richiedente, il Sindaco con il provvedimento di data 10.01.2022, fatto proprio il parere negativo citato, rigettava definitivamente il progetto con il provvedimento qui impugnato.

7. L’art. 107, comma 23, della LP. 13/19997, posto a base del progetto originario, prevedeva come segue: “ I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, … , in abitazioni convenzionate, …... Dopo la trasformazione in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il fabbisogno di cui al comma 1 deve essere demolito prima del rilascio della licenza d'uso per il volume residenziale, a meno che non venga fornita, tramite un parere della ripartizione provinciale agricoltura, la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un’azienda agricola …

7.1 In forza dell’art. 105 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “ Territorio e paesaggio ”, entrata in vigore il 1° luglio 2020, la predetta disciplina è stata abrogata.

La norma transitoria di cui all’art. 103 della L.P. 9/2018, la quale contiene una deroga al generale principio del tempus regit actum, in forza del quale ogni atto del procedimento amministrativo deve essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, prevede espressamente che “ le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedurali in vigore fino a tale data”.

7.2 Successivamente all’abrogazione della disciplina di cui alla L.P. 13/1997, il verde agricolo risulta disciplinato dalla norma di cui all’art. 17 della L.P. 9/2018 “ Principio del contenimento del consumo del suolo ”, la quale al quarto comma dispone in via generale che nel verde agricolo “ non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all’art. 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici ”.

Le destinazioni d’uso delle costruzioni sono regolate all’art. 23 della L.P. 9/2018, il quale al primo comma elenca espressamente la categoria funzionale “ a) abitazione ” e quella di “ g) attività agricola ”, specificando al secondo comma, come “ si considera urbanisticamente rilevante il cambiamento delle destinazioni d'uso che comporta l’assegnazione della costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale ”.

7.3 L’art. 84 “ Determinazione delle variazioni essenziali ” della L.P. 9/2018 e di cui la ricorrente lamenta l’errata applicazione, recita che “ costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportano anche singolarmente : …

b) un aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:

1.1) al 20 per cento da zero a 1.000 m³;
…”

8. Così ricostruito il quadro giuridico in cui si inserisce la questione all’esame, va precisato come il Comune di Corvara nel rilasciare la concessione edilizia n. 9 del 29.04.2021, in forza della norma transitoria di cui sopra, ha applicato al progetto presentato in data 27.05.2020 la norma eccezionale di cui all’art. 107, comma 23 L.P. 17/1993, al tempo già formalmente abrogata.

8.1 In data 19.10.2021 ossia alla data della presentazione del progetto in variante, di cui qui si controverte, la predetta disciplina che prevedeva in via d’eccezione nel verde agricolo la trasformazione di cubatura agricola in abitazioni convenzionate non era più in vigore, in quanto già formalmente sostituita e non poteva, quindi, più essere portata ad applicazione, nemmeno con ricorso alla norma transitoria di cui al predetto art. 103, L.P. 9/2018, il quale richiede espressamente il deposito del progetto in data antecedente al 30 giugno 2020 affinché possa eventualmente trovare applicazione la previgente normativa.

9. Per quanto esposto va disattesa la tesi difensiva della ricorrente, la quale poggia sull’assunto che ai fini della qualificazione della variante come essenziale o meno, non si possa fare riferimento all’aumento del solo volume o della superficie destinata ad abitazione come emergente dal progetto approvato con concessione edilizia n. 9/2021, in quanto si dovrebbe esclusivamente considerare se il nuovo progetto comporti, o meno, un aumento di oltre il 20 % del volume complessivo dell’edificio, e quindi della sommatoria tra il volume abitativo e di quello agricolo, come emergenti dal progetto già approvato.

Nel caso di specie, infatti, sostiene la ricorrente che a seguito della trasformazione del restante volume agricolo dell’edificio in volume abitativo, ne risulterebbe in definitiva un edificio con un volume abitativo fuori terra di 786,98 mc e, quindi, solo di poco maggiore dell’edificio di cui al progetto approvato che prevedeva un volume pari a 751,43 mc.

10. In disparte le indicazioni volumetriche che paiono essere inficiate da marginali errori comunque non rilevanti ai presenti fini, va evidenziato che seppur suggestivamente formulata, la tesi della ricorrente è priva di fondamento, in quanto tralascia di considerare che al momento della presentazione del progetto in “variante”, la normativa urbanistica ratione temporis applicabile non prevedeva più la possibilità di trasformare cubatura agricola situata nel verde agricolo e non più utilizzata per la conduzione dell’azienda agricola, in cubatura abitativa convenzionata.

Ne consegue che il Comune al momento dell’esame del progetto presentato in data 19.10.2021, il quale sostanzialmente prevedeva un aumento sia della cubatura sia della superficie abitativa rispetto a quelle di cui al progetto approvato, era tenuto ad applicare la normativa ratione temporis in vigore.

In base alle evidenze progettuali è pacifico e incontestabile che la cubatura abitativa fuori terra, in forza del progetto “in variante” sarebbe passato dai 427,24 mc e 18,51 mc, e quindi dai complessivi 445,74 mc già approvati, a 786,98 mc e, quindi, avrebbe conseguito un aumento di oltre il 76,55 % rispetto alla cubatura abitativa di cui al progetto approvato.

10.1 Per quanto esposto il primo motivo d’impugnazione avente ad oggetto la pretesa errata applicazione dell’art. 84 della L.P. 9/2018 deve essere rigettato, in quanto infondato, perché si è in presenza di un aumento di volume abitativo di ben oltre il 20 per cento fissato per legge.

11. Parimenti va rigettato anche il secondo motivo, proposto oltretutto in via meramente precauzionale, in quanto in sede processuale l’amministrazione non ha integrato la propria motivazione.

A ciò si aggiunge che la tesi della ricorrente che il progetto avrebbe dovuto essere approvato, in quanto si sarebbe trattato di una mera variante non essenziale alla concessione edilizia n. 9/2021 non ha trovato alcun riscontro.

12. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

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