TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-11, n. 202209480
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 09480/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06557/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6557 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D V, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Iervolino in Roma, via delle Cave di Pietra Lata n. 75;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione, Commissione di Valutazione per L'Avanzamento dei Graduati della Marina Militare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
avverso e per l'annullamento
a – del provvedimento a firma del Direttore della Divisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione M_D -OMISSIS-, che del pari s'impugna, in data 22.05.2017, con il quale si comunica che il ricorrente è statogiudicato -OMISSIS- per l'aliquota formata al 31.12.2014 quale pretermesso all'aliquota 31.12.2007;
b – del provvedimento a firma del Direttore della Divisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione M_D -OMISSIS-, che del pari s'impugna, in data 22.05.2017, con il quale si comunica che il ricorrente è stato giudicato -OMISSIS- per l'aliquota formata al 31.12.2014 quale pretermesso all'aliquota 31.12.2008;
c – del provvedimento a firma del Direttore della Divisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione M_D-OMISSIS-, notificato, in uno alla nota di trasmissione -OMISSIS-, che del pari s'impugna, in data 22.05.2017, con il quale si comunica che il ricorrente è stato giudicato -OMISSIS- per l'aliquota formata al 31.12.2014 quale pretermesso all'aliquota 31.12.2012;
d – del -OMISSIS-, richiamato nei provvedimenti sub a), b) e c), con cui il ricorrente è stato valutato per l'avanzamento per tutte e tre le aliquote di avanzamento;
e - di tutti gli atti resi nel corso del procedimento e richiamati nei provvedimenti sopra impugnati nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO
del danno ingiusto, ex art. 30 C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;