TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701079
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2017
N. 01079/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06969/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2013, proposto da:
Consorzio Ecocaffè e Consorzio Ecoatsà, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia M.R. Gatti, C M e F F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C M in Roma, via Sabotino, 45;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cobat - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Borromeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 45;
per l'annullamento
dei decreti ministeriali nn. 79, 80 ed 81 del 5.03.2013 relativi all'ammontare complessivo del contributo dovuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 ai sensi dell'art. 206bis co. 6 d.lgs. n. 152/06 ed alla ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Cobat Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in epigrafe i Consorzi Ecocaffè e Ecoatsà hanno impugnato i decreti ministeriali n. 79, n. 80 e n. 81 con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva determinato il contributo dovuto per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti, evidenziando l’avvenuta soppressione dell’Osservatorio, hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; 2) violazione di legge, violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di economicità, efficacia e trasparenza; 3) eccesso di potere, illogicità manifesta, arbitrarietà nell’esercizio del potere, violazione del principio di corretta amministrazione, violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione di legge, violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 206 bis comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di efficacia e trasparenza, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento.