TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2015-10-16, n. 201502960
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N. 02960/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1845 del 2015, proposto da:
- L C, rappresentato e difeso dall’Avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;
contro
- il Comune di Poggiardo, rappresentato e difeso dall’Avv. F B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imperatore Adriano 9;
e con l'intervento di
ad opponendum:
- C T, M O C, D P, M Icolata Ciriolo, Antonella Accogli, Immacolata Surano, Umberto Carluccio, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Mariacristina Antonucci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 11 del 21 maggio 2015 del Sindaco del Comune di Poggiardo, con cui è stata ordinata la rimozione dell’apiario di proprietà del ricorrente ubicato presso la sua abitazione a Vaste di Poggiardo, alla Via SS. Stefani 16.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 15 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Pellegrino, Baldassarre e Antonucci.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Richiamata l’ordinanza n. 394/2015 di questa Sezione, del seguente contenuto:
- << Considerato che a un primo sommario esame proprio della sede cautelare sembra emergere la piena legittimità dell’apiario;
Rilevato che gli apiari non costituiscono allevamenti insalubri ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie e che al contrario gli stessi sono espressamente disciplinati nel codice civile (art. 896 bis), nella legge 24 dicembre 2004 n. 313 e nelle concorrenti legislazioni regionali;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti su cui si fonda l’impugnato ordine di allontanamento dell’apiario;
Ritenuto per contro necessario accertare per il tramite dei competenti servizi sanitari e veterinari se nella fattispecie siano stati installati tutti i ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, conformemente a quanto previsto dall’articolo 896 bis del codice civile e quali siano gli accorgimenti da porre in atto per evitare gli inconvenienti denunciati (vedi esposti in atti) >>.
Vista la relazione del sopralluogo svolto dal Direttore del Servizio Veterinario Area C sud della U.s.l. Lecce e dal Comandante della P.M. di Poggiardo in data 2 settembre 2015 ( verb. prot. n. 221 del 4 settembre 2015 ).
Visti i verbali di visita medica per punture di api - di cui erano vittime due vicini di casa del ricorrente - formati presso il P.O. di Scorrano.
Visto il verbale di sopralluogo redatto dall’agente di P.M. S A in data 19 luglio 2014 ( nel quale si dava atto della presenza numerose -‘forse centinaia’- api nel giardino della sig.ra B C, ‘confinante’ del ricorrente ).
Ritenuto che:
- la disciplina fin qui richiamata non esclude l’applicazione dei principi generali in tema di tutela degli interessi alla salute e all’igiene pubblica ( ciò vale anche per l’art. 896 bis c.c., i cui limiti formali pongono soltanto dei requisiti ‘minimi’, il cui rispetto non può certamente legittimare situazioni concretamente lesive di siffatti interessi ).
- nel caso in esame tanto il contenuto dei richiamati verbali di visita medica e di sopralluogo del 19 luglio 2014 ( dai quali emerge il dato del passaggio delle api nei giardini confinanti con quello del sig. C ), quanto quello del verbale di sopralluogo del 2 settembre 2015 ( da cui emerge l’inidoneità, in fatto, degli accorgimenti predisposti dal sig. C, i quali non risultano certamente tali da impedire alle api -le quali ben possono volare a un’altezza superiore ai 2/3 metri- di fuoriuscire dal giardino ), consentono di reputare appunto violati, nel caso in esame, i suddetti interessi alla salute e all’igiene pubblica.
- quanto appena scritto giustificava, dunque, l’intervento extra ordinem del Sindaco.
- il ricorso deve pertanto essere respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.