TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2010-01-12, n. 201000035
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N. 00035/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 06812/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6812 del 2009, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. E C, E F, con domicilio eletto presso E C in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania Napoli;
contro
Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino;
nei confronti di
S R, rappresentato e difeso dall'avv. C R, con domicilio eletto presso C R in Napoli, via del Rione Sirignano, 5;A A, rappresentato e difeso dagli avv. G I, G P, con domicilio eletto presso Silvana Romeo in Napoli, via Santa Maria della Libera,13;Stefano Lippiello;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DINIEGO VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO A SEGUITO DI DOMANDA DI AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE A.T.A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S R;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A A;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la controinteressata sig. Amodeo ha eccepito l’incompetenza della sede di Napoli a decidere il ricorso, trattandosi di controversia che avrebbe dovuto essere incardinata presso la Sezione di Salerno;
Considerato che non sussiste il danno grave ed irreparabile al quale ovviare nelle more della decisione sulla suddetta questione di competenza da parte del Presidente di questo Tribunale;