TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-08-08, n. 201307911

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-08-08, n. 201307911
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307911
Data del deposito : 8 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 20388/2000 REG.RIC.

N. 07911/2013 REG.PROV.COLL.

N. 20388/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 20388 del 2000, proposto dall’Azienda Agricola Brogliato Domenico, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A ed A T, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, viale di Villa Grazioli n. 5;

contro

- AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, subentrata ad AIMA – Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero del Tesoro (ora: dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- Regione Veneto, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Bianca Peagno e Tito Munari, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Lorenzoni, in Roma, alla via del Viminale n. 43;

nei confronti di

Lattebusche – Latteria della Vallata Feltrina s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante;

per l'annullamento

- della comunicazione della Regione Veneto denominata Settore lattiero-caseario comunicazione aggiornamento quantitativi individuali di riferimento periodo 2000/2001 (legge 79/2000 art. 1, comma 3), codice a barre 06850069771, ricevuta con raccomandata il 22 agosto 2000;

- della comunicazione AIMA prot. n. 5890c./Comm. Liq. del 31 agosto 2000 e relativi allegati, ricevuti con raccomandata il 5 ottobre 2000;

- del e/o dei provvedimenti AIMA di compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1° aprile 1999 – 31 marzo 2000;

- del D.M. 21 maggio 1999 n. 159;

- delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1784 del 23 giugno 2000, n. 424 del 15 febbraio 2000, n. 662 del 10 marzo 2000, n. 1702/2000, n. 1119 del 28 marzo 2000;
del decreto del Segretario regionale Settore primario n. 31 del 27 aprile 2000;
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 882 del 24 maggio 2000 e conseguente delibera della Giunta Regionale n. 1706 del 16 giugno 2000;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, compresi gli atti comunicati ai primi acquirenti, quelli eventuali della Regione di competenza e la nota AIMA n. 3073/Comm. Liq. del 17 febbraio 2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso viene impugnato l’atto con cui AIMA ha determinato i quantitativi di latte di riferimento (QRI – quantitativi di riferimento individuali) per la campagna 2000/2001.

Parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone le seguenti censure:

I) VIZI SOSTANZIALI

1) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE. nn. 3950/92, 536/93 e 1256/99 (per: assegnazioni di QRI e compensazioni retroattive;
richiesta di versamento oltre i termini;
assegnazioni di QRI basate su precedenti assegnazioni illegittime). Mancata disapplicazione del d.l. 411/1997, convertito in legge 5/1998, del decreto legge 43/1999, convertito in legge 118/1999, del decreto legge 8/2000, convertito in legge 79/00 e dei decreti ministeriali del 17 febbraio 1998 e n. 159/99 per contrasto con i Regg. CEE n. 3950/92, n. 536/93 e CE n. 1256/99. Violazione artt. 3 e segg. e 7 segg. l. n. 241/90. Eccesso di potere;

2) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg.

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