TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-25, n. 202215809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-25, n. 202215809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215809
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 15809/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07326/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7326 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Falvo D'Urso in Roma al viale delle Milizie n. 106;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale-OMISSIS-di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito italiano, contratta in data 21 agosto 2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante, già militare dell’E.I. (VFP1), impugnava il decreto dirig.-OMISSIS-(notificato in data 7 maggio 2013) di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale (VFP4), contratta in data 21 agosto 2012.

Invero, lo stesso, incorporato nell’Esercito dal 10 dicembre 2007, in qualità di VFP1, a seguito di indizione di concorso per il reclutamento, per l’anno 2012, di volontari in ferma quadriennale, VFP4, indetto con decreto dell’11 ottobre 2011, procedeva a inoltrare domanda in data 3 novembre 2011.

Tuttavia, appena iniziata la ferma quadriennale (VFP4) in data 21 agosto 2012 (fatto incontroverso tra le parti), veniva accertata, a carico del detto militare, l’esistenza di una condanna per delitto non colposo emessa dal -OMISSIS-.

In tal modo, veniva a mancare, per l’autorità militare, il requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f) , e comma 2, del bando, il quale prevedeva che possono partecipare al concorso solo coloro che non siano stati condannati e non siano neanche imputati per delitti non colposi, condizione che deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la domanda di partecipazione al concorso e inoltre mantenuta fino alla data di effettiva ammissione alla ferma quadriennale. Dalché il provvedimento sfavorevole gravato, del quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità, adducendone nella sostanza il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto con lesione dei propri interessi e diritti.

2.- Si costituiva l’amministrazione militare con la produzione dei documenti rilevanti;
indi veniva dedotta in via preliminare l’inammissibilità stessa del ricorso per carente individuazione dei vizi di illegittimità, comunque nel merio erano contestati i motivi di gravame.

3.- Alla fissata camera di consiglio, venivano respinte le richieste misure cautelari.

4.- Scambiati ulteriori documenti e memorie, alla successiva udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

In primis , può prescindersi dalla disamina dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carente indicazione dei motivi specifici su cui si fonda (art. 40, comma 1, lett. d) , e comma 2, c.p.a.), nella misura in cui è palese l’infondatezza e comunque, sia pur succintamente, è stata dedotta l’illegittimità nella sostanza per un (presunto) vizio eccesso di potere per travisamento delle disposizioni normative e del bando di concorso da applicarsi.

Nel merito, va detto che il militare lamenta nell’impugnazione proposta l’illegittimità della decadenza essenzialmente per due motivi: 1) non ricopriva la qualità di “imputato” al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso per VFP4; 2) vi sarebbe la violazione del “principio del ne bis in idem ” per concomitante giudizio sia del Tribunale penale ordinario sia del Tribunale militare per uno stesso fatto di reato.

Le tesi poste ed argomentate nel ricorso non persuadono il Collegio.

Vero è invece che il decreto del -OMISSIS-, depositato in data 25 marzo 2011, ha disposto, su richiesta conforme del P.M., l’archiviazione del procedimento penale, a carico del militare indagato (e non già imputato), ma nel dispositivo è precisato che gli atti vengono restituiti al P.M. per l’inoltro alle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

Indi, la fattispecie concreta delittuosa è stata delibata soltanto dal competente Tribunale militare, pervenendosi a condanna, a seguito di rito abbreviato, all’udienza camerale del G.U.P. in data 4 luglio 2012 (con deposito delle motivazioni della sentenza in data del 3 settembre 2012).

Orbene, in base al codice di procedura penale (la cui applicazione è richiamata dall’art. 261 c.p.p.m. di pace) la sentenza penale è emessa e pubblicata in udienza, ex art. 545, comma 1, c.p.p.;
mentre, le motivazioni in diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 544, comma 2-3, c.p.p. e dell’art. 548 c.p.p., sono successivamente depositate nel termine di legge o fissato dal giudice.

Come riassunto nel provvedimento di decadenza, dunque, il militare de quo è risultato condannato in data 4 luglio 2012 e, pertanto, se anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione non avesse assunto la qualità di imputato, sicuramente alla data di contrazione della ferma quadriennale (VFP4), avvenuta in data 21 agosto 2012, risultava condannato.

Il requisito in questione (art. 2, comma 1, lett. f) , e comma 2 del bando) dunque non è stato mantenuto e, di conseguenza, nella misura in cui, in base agli accertamenti condotti, è stato riscontrato il difetto di quel requisito andava legittimamente dichiarata la decadenza dalla nomina (art. 2, comma 3, del bando), così come è stato difatti disposto dall’autorità militare.

Non ha alcuna rilevanza quanto in ipotesi sia stato valutato dal non competente giudice ordinario, in quanto quel procedimento penale si è concluso con un (semplice) decreto di archiviazione in relazione a reati diversi da quello per il quale è stato poi condannato dal Tribunale ordinario;
pertanto non v’è alcuna violazione del principio del ne bis in idem . È lo stesso ricorrente a sostenere che, nel procedimento penale davanti al giudice penale ordinario, non ha mai assunto la qualità di imputato. Ergo , l’odierno ricorrente non è mai stato giudicato nel merito, nella qualità di imputato, per due volte per lo stesso capo d’imputazione.

Né è consentibile o utile censurare davanti al giudice amministrativo la sentenza del giudice militare competente, come pare fare il ricorrente nel dilungarsi in ricorso nella ripetuta contestazione di quella sentenza, con riesame (di parte) dei fatti occorsi illo tempore .

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.

7.- Le spese del giudizio possono essere vieppiù compensate per la peculiarità del caso.

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