TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202400619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202400619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400619
Data del deposito : 7 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2024

N. 00619/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da S M e C G, rappresentati e difesi dagli avvocati P S e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16;

nei confronti

L S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza 20.4.2023 n. 122, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 5.5.2023, con la quale il Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha intimato all'ing. S M e alla signora C G la rimessione in pristino di opere asseritamente abusive eseguite presso l''immobile di sua proprietà sito in Torino, Via Claudio Beaumont n. 22;

- del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di annullamento d'ufficio della suddetta ordinanza di demolizione;

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Gli esponenti sono proprietari di un’unità immobiliare sita in un condominio alla Via Beaumont n. 22 di Torino.

2. L’edificio è stato realizzato nel 1910 sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune (pratica n. 745: cfr. doc. 2 di parte ricorrente), non più reperibile, tuttavia, negli archivi dell’amministrazione.

3. Con nota del 25.3.2022 (doc. 1 di parte resistente), un condomino ha denunciato l’esecuzione, senza titolo, di un’apertura nel muro perimetrale dello stabile, in corrispondenza del locale bagno nell’immobile di proprietà del ricorrente.

4. Per l’effetto, il Comune ha avviato la procedura di accertamento del presunto abuso edilizio.

A seguito di sopralluogo sul sito è stato redatto il relativo referto tecnico (doc. 7 di parte resistente). Tramite richiamo a pratiche edilizie del 1990 e 1997 -nelle quali la finestra non è raffigurata- esso qualificava l’intervento come “ non […] contemplato tra [quelli] annoverati nell’Allegato A NUEA e, perciò, in contrasto con le seguenti norme urbanistico-edilizie: - “Allegato A delle NUEA del PRGC”; - “Tavola normativa n. 2 delle NUEA del PRGC”;
- “Art. 9 comma 2 del D.M. 1444/68”;
- “c.c. Art. 901
(doc. 8 cit., pag. 5).

5. Con ordinanza n. 122 del 20.4.2023, notificata il 5.5.2023 (doc. 6 di parte ricorrente), il Comune di Torino, tramite espresso rinvio al referto, ha, quindi, ingiunto la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.

6. Con atto del 22.6.2023 (doc. 8 di parte ricorrente) e successiva integrazione del 24.6.2023 (doc. 9 di parte ricorrente), l’esponente ha presentato istanza di annullamento d’ufficio nella quale riferiva di testimonianze di una precedente inquilina dello stabile (Sig.ra R L S) e di altri ex condomini attestanti la presenza di aperture sul frontespizio laterale dell’edificio sin dal 1965.

7. L’autotutela è stata denegata dall’amministrazione con provvedimento comunicato (in pendenza del giudizio) il 5.7.2023 (doc. 15 di parte ricorrente). Il Comune, in sintesi, dato atto dell’irreperibilità del titolo originario dell’edificio, ha confermato la demolizione sulla scorta delle pratiche edilizie richiamate nel referto tecnico poiché attinenti agli ultimi interventi eseguiti sull’immobile. Con riguardo alle dichiarazioni della ex condomina -acquisita dall’amministrazione in altro analogo procedimento-, la motivazione del provvedimento afferma che queste “ permettono di affermare che le aperture fossero presenti in facciata già nel 1965, ma non che le stesse fossero state legittimate ”;
precisandosi ancora che: i) “ per considerare le opere realizzate ex-ante 1942 (ai sensi dell’art. 31 L. 1150 del 17/08/1942), sarebbe necessaria la presentazione di documentazione alternativa ”;
ii) “ la presenza del vano WC all’epoca di costruzione non coincid [e] necessariamente alla presenza di aperture in facciata ”;
iii) “ le stesse aperture non solo presentano differenze a livello estetico, ma anche dimensionale e non sono tra loro allineate ”.

8. Avverso i superiori provvedimenti sono insorti gli esponenti, con ricorso notificato il 30.6.2023 e depositato il 3.7.2023, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i motivi appresso rubricati:

- I. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 L.

7.8.1990 n. 241, 9 bis, 27 e 31 D.P.R.

6.6.2001 n. 380 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto – Gli elementi posti dal comune alla base della contestazione dell’abuso edilizio sono insufficienti a provarlo

- II. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 L.

7.8.1990 n. 241, 6 bis, 22, 27, 31 e 37 D.P.R.

6.6.2001 n. 380 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto – l’abuso, anche se dimostrato, non è assoggettabile all’ordine demolitorio

- III. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 l.

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