TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400090
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2024
N. 00090/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ispettorato del Lavoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto, di protocollo sconosciuto, del 18 settembre 2023, della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia codice pratica n. -OMISSIS-, comunicato mediante pubblicazione sul portale del Ministero dell’Interno, Sportello Unico Immigrazione in data 19 settembre 2023, mediante il quale è stata rigettata l’istanza proposta dalla parte ricorrente per l’assegnazione di una quota a favore della lavoratrice -OMISSIS- di nazionalità -OMISSIS-;
- della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 di protocollo sconosciuto codice pratica n. -OMISSIS- del 12 aprile 2023, comunicata mediante pubblicazione sul portale del Ministero dell’Interno, Sportello Unico Immigrazione in data 12 aprile 2023;
- della comunicazione della Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia del 12 maggio 2023, pubblicata sul portale in pari data, avente ad oggetto “Codice Pratica: -OMISSIS- Rinuncia all’istanza”;
- della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge n. 241/1990, di protocollo sconosciuto, codice pratica n. -OMISSIS- del 22 giugno 2023, comunicata mediante pubblicazione sul portale del Ministero dell’Interno, Sportello Unico Immigrazione in data 24 giugno 2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi verbali, valutazioni, pareri e comunicazioni interne;
.......................... per la condanna
al risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni intimate al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Flussi 2022) è stata fissata la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo, nel territorio dello Stato per l’anno 2022.
Il signor -OMISSIS-, quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, in data 27 marzo 2023, ha presentato alla Prefettura di Reggio Emilia istanza tesa ad ottenere il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote programmate dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022, a favore della lavoratrice sig.ra -OMISSIS-.
In data 12 aprile 2023, la Prefettura ha comunicato al richiedente, mediante pubblicazione sul portale del Ministero dell’Interno, il preavviso di rigetto a mente dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante quale motivazione la dicitura « RE5608271954 ».
Successivamente, in data 12 maggio 2023, la Prefettura ha pubblicato, sul medesimo portale, un documento avente ad oggetto « Codice Pratica: -OMISSIS- Rinuncia all’istanza ».
In data 31 maggio 2023, il signor -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, ha presentato osservazioni e documenti deducendo, altresì, l’illegittimità della documentazione pubblicata in data 12 maggio 2023.
In data 24 giugno 2023, la Prefettura di Reggio Emilia ha pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno un ulteriore preavviso di rigetto, recante la seguente motivazione: « da codice Ateco si evince che l'istanza è presentata per conto di società che si occupa di ristorazione, nello specifico ristorazione con somministrazione - attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere - attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. Nell'ambito del Decreto Flussi B2020 i settori sono: autotrasporto, edilizia, turistico alberghiero, meccanica e telecomunicazioni, alimentari, cantieristica navale ».
In data 30 giugno 2023, il richiedente ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto, disattese dalla Prefettura di Reggio Emilia che, con provvedimento del 18 settembre 2023, ha rigettato l’istanza così motivando « Esaminata la documentazione integrativa e le osservazioni inviate in data 31.05.2023 e in data 30.06.2023 volte a sanare i motivi ostativi rappresentati nel preavviso di rigetto, si rappresenta che l’art 2 del DPCM 29.12.2022 prevede l’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionali, tra gli altri, nel settore turistico alberghiero. L’individuazione del settore può avvenire attraverso il codice Ateco o, in alternativa, dando contezza del CCNL applicato dall’azienda. Nel caso di specie, come riportato nel preavviso di rigetto, trattasi di azienda che rientra nel settore turismo Pubblici esercizi, tanto come codice Ateco (56.10.11 - Ristorazione) riportato nella visura camerale, quanto dal CCNL di riferimento ».
Con ricorso proposto come in rito, il signor -OMISSIS- e la società -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di rigetto e gli atti connessi e presupposti, con richiesta di misure cautelari sospensive ed istanza di risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Reggio Emilia, la Questura di Reggio Emilia e il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 222 del 14 dicembre 2023, questo Collegio ha accolto l’istanza cautelare così motivando « Considerato che la questione ermeneutica sottesa al primo e al secondo motivo del ricorso, ossia se l’attività di ristorazione sia riconducibile al settore turistico-alberghiero, è meritevole di essere approfondita nella più opportuna sede del merito; Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile che parte ricorrente potrebbe subire dall’esecuzione del provvedimento impugnato ».
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’odierno ricorso è affidato a due motivi, ciascuno dei quali articola diversi profili di censura.
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10, 10 bis, 21 septies e octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.C.M. 29 dicembre 2022 in relazione agli artt. 4, comma 2 e 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) e dell’art. 4 decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo). Disparita’ di trattamento, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialita’ e trasparenza dell’azione amministrativa ed eccesso di potere da parte della p.a. resistente. Sviamento e contraddizione. Eccesso di potere per illogicita’ e carenza dei presupposti. Contraddittorieta’. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 41 Cost. ”
1.1 “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2 e 22 D.Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per illogicità. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
Con un primo ordine di censure, i ricorrenti prospettano che il D.P.C.M. 29 dicembre 2022, con cui è stata stabilita la programmazione dell’ingresso nel territorio dello Stato dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022, ha previsto tra i settori di impiego anche quello «turistico-alberghiero», nel quale pacificamente rientrerebbe la società -OMISSIS-, che esercita attività di ristorazione con somministrazione di cui al codice Ateco 56.10.11.
Ne inferiscono l’illegittimità del gravato provvedimento, motivato esclusivamente sulla ritenuta non sussumibilità dell’attività di ristorazione nel settore «turistico-alberghiero», contrariamente a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 nella definizione di «Imprese turistiche».
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, l’attività di ristorazione rientrerebbe nel concetto di «impresa turistica» e, quindi, nel settore «turistico-alberghiero».
1.2 “ Illegittimità del preavviso di rigetto e del rigetto per violazione dell’art. 3, D.P.C.M. 29 dicembre 2022 in ordine alla errata valutazione del codice Ateco della società istante ”.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, per aver l’Amministrazione procedente ritenuto che l’attività di ristorazione non potesse rientrare nel settore «turistico-alberghiero» espressamente contemplato dalla citata disposizione tra quelli per cui è stata ammessa la programmazione dei flussi migratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Precisano che la società -OMISSIS- svolge