TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-12-16, n. 200907936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-12-16, n. 200907936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200907936
Data del deposito : 16 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01352/2009 REG.RIC.

N. 07936/2009 REG.SEN.

N. 01352/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2009 proposto dal Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to . Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto presso la stessa in via M. Schipa n. 41 (ufficio legale Codacons),

contro

il Comune di Stella Cilento, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio -

per l'annullamento del diniego formatosi per silentium sulla domanda del 4 giugno 2009 della ricorrente Codacons di accesso a documenti amministrativi, inoltrata al Comune intimato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), con la domanda del 4 giugno 2009, ha chiesto al Comune intimato l’accesso, mediante rilascio di copia, a vari atti e provvedimenti amministrativi.

Decorso senza esito il termine di giorni trenta prescritto per il rilascio, la suddetta, con ricorso notificato il 23 luglio 2009 e depositato il 30 seguente, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria d’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla sua domanda e l’emissione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Si osserva in primis che la ricorrente Codacons ha la legittimatio ad causam e, pertanto, il ricorso è ammissibile.

L’istante allega di essere, per statuto, associazione senza fine di lucro, di essere iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ed individuata per la protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, di essere una formazione associativa di volontariato per la tutela dei consumatori e la difesa dell’ambiente costituita anche a livello regionale ed iscritta, come associazione operante nella provincia di Salerno, nel registro regionale del volontariato a norma dell’art. 4 della legge regionale n. 9/1993 (ora art. 55 della legge n. 11/2007) recante disposizioni per la valorizzazione del volontariato.

Precisa di aver chiesto l’accesso in questione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 sexies della legge n. 208/2008 che, a riguardo del servizio idrico integrato, ha disposto, in assenza di avvio dell’affidamento delle procedure per la progettazione degli impianti di depurazione, la restituzione agli utenti delle somme versate relative alla componente concernente la depurazione;
e supporta la domanda di accesso anche in base all’interesse d’individuazione della situazione idrico-ambientale.

Inquadrata la vicenda nei suddetti termini, osserva il Tribunale che la titolarità dell’azione in capo al ricorrente Codacons trae fondamento dall’art. 3 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 195 (di attuazione della direttiva 2003/4/CE) che, in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale, dispone che “L’Autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta”, e ciò vale, evidentemente, nei casi come quello in esame nel quale il richiedente è, per quanto appresso si esporrà, soggetto con finalità statutaria anche di difesa dell’ambiente e delle relative risorse.

Per quest’ultimo profilo deve, infatti, considerarsi che il ricorrente Codacons, per gli elementi dallo stesso allegati ed in precedenza esposti, si configura come soggetto legittimato ad causam (e ciò anche se avesse agito solo a titolo di associazione di tutela dei consumatori e degli utenti del servizio idrico integrato) sulla base degli indici rivelatori di siffatta posizione giuridica elaborati in materia dalla giurisprudenza che corrispondono: alla finalizzazione di difesa di un interesse superindividuale per previsione statutaria dell’ente, alla sufficiente stabilità dell’assetto organizzativo-strutturale dell’ente medesimo ed alla c.d. vicinitas, intesa questa come connotazione dell’ente di risultare portatore di un interesse localizzato o almeno localizzabile in una determinata zona più o meno circoscritta. (Cfr., ex multis, Cons. di Stato – Sez. VI – 11/7/2008 n. 3507)

Sussiste, dunque, in capo a parte ricorrente la titolarità sostanziale dell’azione giudiziale esercitata;
e nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

L’accesso è stato chiesto per i seguenti documenti:1) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto l’installazione e l’ubicazione dei depuratori e impianti centralizzati nell’ambito del territorio comunale;
2) tipologia di impianti “fanghi attivi, biologico, chimico;
3) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione;
4) ogni atto relativo all’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione ai sensi della legge 27/2/2009 n. 13;
5) ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato.

Dall’accesso richiesto vanno esclusi, per la loro lata genericità, quelli relativi ad “atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione” e;
ad “ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato”. Al riguardo, oltre dai principi generali che reggono l’azione giudiziaria, l’esclusione trova precipua fonte nell’art. 5 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. n. 195/2005 che dispone, in materia ambientale, il diniego dell’informazione nell’ipotesi di “richiesta espressa in termini eccessivamente generici”.

Per le considerazioni svolte il ricorso è fondato nei limiti appena esposti e, pertanto, nei medesimi limiti va accolto, conseguendone il diritto di parte ricorrente all’accesso, per quanto di ragione, alla documentazione richiesta.

Deve disporsi l’irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda ad exhibendum.

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