TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-07, n. 202400915
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 00915/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da P M, in proprio e in qualità di legale rappresentante del Panificio Marzaro di M P e C. S.n.c., rappresentati e difesi dall'avvocato D L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio delle Pertiche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Colle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Orfeo e Barbara Fardin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del permesso di costruire convenzionato n. P107/20 (Prot. n. 16778 del 28 dicembre 2022), di data 28 dicembre 2022, rilasciato alla ditta Il Colle S.r.l. per “ ristrutturazione edificio residenziale previa demolizione edificio esistente e realizzazione di nuovo edificio a destinazione residenziale e commerciale con portico e marciapiede ad uso pubblico, come disposto dall'art. 3 c.1 lett. d) D.P.R. 380/2001 e s.m.i., aumento volumetrico ai sensi delle N.T.A. e della L.R. 14/19 “Veneto 2050” in zona B/8 di Via Roma ad Arsego”;
di ogni altro atto e/o provvedimento (ancorché non conosciuto o qui menzionato) presupposto, endoprocedimentale, esecutivo, conseguente o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio delle Pertiche n. 30 del 28 luglio 2022 (pubblicata all'albo pretorio elettronico del Comune dal 5 agosto 2022 al 20 agosto 2022), avente ad oggetto “ Permesso di costruire convenzionato ad Arsego in via Roma n. 341 ai sensi dell'art. 11, c.2 della L.R.V. n. 14/2019 e parere di deroga ai sensi dell'art. 52 del regolamento edilizio previgente del P.I. per costruzione portico e marciapiede ad uso pubblico. Approvazione schema di convenzione e atto unilaterale ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2023 :
del permesso di costruire convenzionato n. P107/20 (Prot. n. 16778 del 28 dicembre 2022), di data 28 dicembre 2022, rilasciato alla ditta Il Colle S.r.l.;
di ogni altro atto e/o provvedimento (ancorché non conosciuto o qui menzionato) presupposto, endoprocedimentale, esecutivo, conseguente o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio delle Pertiche n. 30 del 28 luglio 2022;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 marzo 2023 :
del permesso di costruire convenzionato n. P107/20 (Prot. n. 16778 del 28/12/2022), di data 28 dicembre 2022, rilasciato alla ditta Il Colle S.r.l.;
di ogni altro atto e/o provvedimento (ancorché non conosciuto o qui menzionato) presupposto, endoprocedimentale, esecutivo, conseguente o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio delle Pertiche n. 30 del 28 luglio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio delle Pertiche e della società Il Colle S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor M P è proprietario nel Comune di San Giorgio delle Pertiche di un fabbricato a due piani ad uso artigianale – residenziale: il piano terra è adibito all’attività di produzione e commercio di prodotti da forno e pasticceria gestita dall’omonima società di persone mentre il primo piano è destinato a residenza familiare.
2. L’immobile, ubicato in Zona territoriale B/8, confina a sud con altro fabbricato, già appartenente ai signori Cristina, Adriana e Maria Zago e Stefano Scarabello, che in data 30 dicembre 2020 hanno presentato al Comune domanda di permesso di costruire per realizzare un intervento di ristrutturazione con demolizione del precedente fabbricato (alto 9,81 mt) e ricostruzione con ampliamento, ai sensi della legge regionale del Veneto n. 14/2019 – cd. “Veneto 2050”, e con costruzione di un nuovo portico e di un tratto di marciapiede ad uso pubblico in deroga allo strumento urbanistico. Il nuovo edificio a quattro piani, dell’altezza massima di 12,91 metri, avrà destinazione residenziale e commerciale. La società Il Colle S.r.l, che dal 14 ottobre 2022 è divenuta proprietaria dell’immobile, è subentrata nella pratica edilizia avviata dall’istanza degli originari proprietari ed ha ottenuto il permesso di costruire rilasciato dal Comune a conclusione del procedimento.
3. Con precedente autonomo ricorso, assunto al NRG 1425/2022, i ricorrenti hanno censurato la delibera del Consiglio comunale n. 30 del 28 luglio 2022, che ha preso atto della richiesta di permesso di costruire in deroga ed ha approvato lo schema di convenzione che specifica gli obblighi in capo all’istante funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Con l’odierno gravame, notificato unicamente al Comune e alla nuova proprietaria Il Colle S.r.l., essi censurano invece, oltre alla citata presupposta delibera consiliare, il titolo edilizio rilasciato il 28 dicembre 2022, di cui dichiarano di aver avuto copia per il tramite del loro difensore, a seguito di accesso agli atti, solo in data 3 gennaio 2023.
4. I ricorrenti lamentano il pregiudizio derivante sia dal previsto incremento di altezza del fabbricato limitrofo rispetto a quella attuale, sia dalla previsione, nella convenzione allegata alla delibera consiliare (art. 5 bis), dell’impegno dei richiedenti il titolo edilizio di versare al Comune l’importo di 15.550,75 euro a titolo di contributo volontario e forfettario per finanziare i lavori necessari per garantire la diretta continuità pedonale del nuovo portico ad uso pubblico in allineamento con quello esistente a nord del realizzando edificio, che l’amministrazione comunale intende realizzare all’interno di un più ampio progetto di sistemazione di Via Roma. Tale intervento comporterebbe l’arretramento del passo carraio antistante la proprietà dei ricorrenti e l’occupazione di una porzione della loro area, attualmente adibita a parcheggio a servizio dell’attività commerciale, che secondo i deducenti si sostanzia in un illegittimo esproprio.
5. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato il 27 febbraio 2023 e depositato il 10 marzo 2023, i ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e della legge 64/1974, dal momento che il tecnico progettista, in quanto geometra, non è competente alla progettazione di costruzioni in cemento armato e, in ogni caso, di costruzioni civili “non modeste” e comunque di costruzioni in zona sismica. Violazione art. 20 comma 1 del d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
II. Eccesso di potere: difetto palese di motivazione e di istruttoria; perplessità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge: art. 14 TUE; art. 3 legge 241/1990 e art. 12 comma 1 e 13 comma 1 TUE; art. 52 regolamento edilizio previgente . Il Permesso di costruire è viziato da illegittimità in via derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio comunale n. 30 del 2022, la quale ha assentito la realizzazione, in deroga allo strumento urbanistico, di alcune opere di interesse pubblico e, in particolare, “ la costruzione di un portico e di un tratto di marciapiede ad uso pubblico, in deroga ai sensi dell’art.52 del previgente Regolamento Edilizio, da fungere da marciapiede in sostituzione di quello esistente di proprietà comunale, posto sul fronte Ovest della proprietà, che verrà adibito a parcheggio pubblico pertinente l’area commerciale in progetto e che per il quale è richiesta la monetizzazione ”. Dall’atto consiliare non emergono le ragioni di interesse pubblico che sorreggono la deroga al Piano degli interventi né il parametro urbanistico-edilizio cui la stessa trova applicazione, nonostante la deroga allo strumento urbanistico costituisca una facoltà di carattere eccezionale e pertanto richieda una motivazione particolarmente rigorosa. Non sono indicati poi i presupposti che giustificano il richiamo, nel provvedimento, ad una normativa non più in vigore (art. 52 del previgente regolamento edilizio), considerato tra l’altro che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia) il permesso di costruire deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici e alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti alla data del suo rilascio. Il Consiglio comunale, inoltre, era incompetente alla necessaria valutazione di legittimità sotto il profilo edilizio del progetto, che doveva essere preliminarmente effettuata dal funzionario responsabile.
III. Violazione art. 3 comma 1 legge 241/1990, art. 14 D.P.R. 380/2001 e art. 52 Regolamento edilizio previgente. Eccesso di potere: motivazione inadeguata in merito alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 52 del Regolamento edilizio previgente . La delibera consiliare 30/2022, presupposta al permesso di