TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-18, n. 202308509
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 08509/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4706 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F H, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F H in Roma, Via Fornovo, 3;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della comunicazione (e del provvedimento sottostante, ignoto e non meglio individuato) del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri – SM – Ufficio personale n. -OMISSIS- di prot. 2017 in data 17 febbraio 2021, con la quale, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. -OMISSIS-, l’Arma dei carabinieri, nell’ipotesi in cui la sig.ra -OMISSIS- non si fosse avvalsa della facoltà di presentare domanda, entro i termini previsti, per il transito in altra amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha proceduto alla formale contestazione degli addebiti finalizzata alla rinnovazione del procedimento disciplinare;
- dell’atto di nomina della Commissione di disciplina, genericamente menzionato nella comunicazione di cui sopra;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale lesivo per la ricorrente, allo stato non conosciuto
quanto ai motivi aggiunti depositati il 14 settembre 2021:
- della determina del Comandante generale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 20 maggio 2021, notificata alla ricorrente l’11 giugno 2021, nel punto in cui è stato determinato che “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, il già Assistente -OMISSIS- … è inquadrato nel Ruolo forestale degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri … con il grado di Appuntato e con anzianità assoluta decorrente dal 1° gennaio 2011 ”;
- degli altri atti citati nella predetta determina, della cui esistenza si è avuta conoscenza solo con la notifica dell’atto di cui sopra, e che non sono in possesso della ricorrente, e tra questi:
del decreto del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri n. -OMISSIS- di prot. 2017 datato 26 aprile 2021, con il quale, a parziale modifica dei decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato: (i) n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2016, sembrerebbe essere stata sottratta una unità di personale da quelle individuate come cessate dal servizio dal 28 agosto 2015 al 31 ottobre 2016 e contestualmente inserita una unità di personale tra quelle del Ruolo agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato assegnate all’Arma dei carabinieri; (ii) n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2016, l’Assistente -OMISSIS- sembrerebbe essere stata inserita nell’elenco del personale del Ruolo agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato assegnato all’Arma dei carabinieri;
nonché dei predetti decreti, per come modificati dal decreto del 26 aprile 2021;
- della determina del Capo del I Reparto del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS-, datata 20 maggio 2021, notificata alla ricorrente l’11 giugno 2021, con la quale è stata determinata “ l’assegnazione dell’Appuntato (RACF) -OMISSIS- … all’Ufficio Logistico – 1^ Sezione Logistica del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, quale “addetto”, senza alloggio di servizio ”;
- della determina del Vice Comandante Generale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n.-OMISSIS-, datata 20 maggio 2021, notificata alla ricorrente l’11 giugno 2021, con la quale è stata determinata “ la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego dell’Appuntato (RF) -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2017 ”, con dimezzamento degli assegni a carattere fisso e continuativo;
- dell’atto di rinnovazione del procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 1373 c.o.m.) e di nomina della Commissione di disciplina e della relativa comunicazione del Capo Ufficio del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri prot. n. -OMISSIS-, datata 21 giugno 2021, notificata il 21 giugno 2021;
- della comunicazione del 4 agosto 2021 e della successiva comunicazione del 5 agosto 2021, con la quale la Commissione di disciplina ha convocato la ricorrente innanzi a sé per la sua audizione per il 24 settembre 2021, e poi per il 13 settembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale lesivo per la ricorrente, allo stato non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2022:
- del decreto dirigenziale del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare n. M_DGMIL REG2021 -OMISSIS- del 29 novembre 2021, con cui è stata disposta nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, ai soli fini giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ” ai sensi degli articoli 861, comma 1, lettera d) , e 867, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e la cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma 1, lettera i) , e 861, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- del verbale della Commissione di disciplina presso il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri del 13 settembre 2021 e della deliberazione assunta dalla predetta Commissione;
- dell’«Appunto» della Direzione generale per il personale militare n. M_D GMIL APT2021 -OMISSIS- 29-11-2021;
- di tutti i verbali di udienza della Commissione di disciplina del Corpo forestale dello Stato relativi alla fase del procedimento disciplinare svoltasi presso detto Corpo (in particolare dei verbali del 12 ottobre 2015, 9 marzo 2016, 2 maggio 2016, 16 maggio 2016) e dei relativi provvedimenti di rinvio;
- della relazione del funzionario istruttore del 18 dicembre 2015 e dell’ordinanza del 12 ottobre 2015 con cui è stata disposta l’acquisizione della relazione;
- dei provvedimenti di rinvio delle riunioni della Commissione di disciplina per acquisire le prove testimoniali;
- della contestazione disciplinare del 2 luglio 2015;
- della comunicazione (e del provvedimento sottostante, ignoto e non meglio individuato) del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri – SM – Ufficio personale del 17 febbraio 2021, n. -OMISSIS- di prot. 2017, con cui l’Arma dei carabinieri ha contestato nuovamente gli addebiti disciplinari ai fini della rinnovazione del procedimento disciplinare;
- dell’atto del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri datato 30 aprile 2022 n. -OMISSIS- di prot. 2017, con cui il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri ha comunicato l’intenzione di rinnovare il procedimento disciplinare a carico della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale lesivo per la ricorrente, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene alla decisione del Collegio il giudizio proposto dalla signora -OMISSIS- – già dipendente del Corpo forestale dello Stato, successivamente transitata nei ruoli dell’Arma dei carabinieri – avente ad oggetto principalmente gli atti mediante i quali il Ministero della difesa ha rinnovato nei confronti della ricorrente il procedimento disciplinare, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione della destituzione, a suo tempo adottata dal Corpo forestale dello Stato.
Nell’ambito dello stesso giudizio, la ricorrente ha censurato anche il proprio inquadramento nei ruoli dell’Arma dei carabinieri.
2. Occorre premettere in punto di fatto che, a far data dal 28 luglio 2000, la signora -OMISSIS-è stata dipendente del Ministero delle politiche agricole, alimentali e forestali – Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile, ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, soggetta, quanto al rapporto di impiego del personale, all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “ Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ”.
Con sentenza del Tribunale penale di Roma, Sez. IV, 1° giugno 2012, n. -OMISSIS- (doc. 1 del Ministero della difesa del 12 maggio 2021), la ricorrente è stata condannata per appropriazione indebita e frode informatica in danno dell’ente presso il quale prestava servizio, ossia la Cassa mutua di previdenza e assistenza dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A seguito della condanna, con provvedimento del 5