TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-23, n. 201701107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-23, n. 201701107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701107
Data del deposito : 23 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2017

N. 01107/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08938/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8938 del 2005, proposto da:
G S R, rappresentato e difeso dall'avv. D B D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Aloia, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Graziadei in Roma, via A. Gramsci, 54;
Centro Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera n. 666/05 recante la cessazione del sig. G S R dall’incarico di Commissario straordinario regionale dell'

IPAB

Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi;

per il risarcimento dei danni materiali e morali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 27 settembre 2005 e depositato il successivo 12 ottobre il ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 666 del 26 luglio 2005 (doc. 1), comunicata con nota del 29 luglio 2005 (doc. 2) con la quale è stato deliberato: "di disporre la cessazione dell'incarico dell'attuale Commissario Straordinario Regionale dell'IPAB "Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia e i ciechi" Sig. G S R e di attribuire l'incarico di Commissario Straordinario Regionale ad altro soggetto per la gestione dell'Ente.

L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La controversia in esame ha ad oggetto la rimozione del ricorrente, Sig. G S R, dall'incarico di Commissario Straordinario Regionale dell'IPAB "Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi" all’esito dell'attività svolta da un gruppo di lavoro ispettivo, conclusasi con nota n. 31115 in data 8 marzo 2005 e con nota 41625 del 31 marzo 2005, in cui si segnalavano "gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Centro”, segnatamente con riguardo agli abusi edilizi sull'immobile di Via Margutta, 51, alla gestione dei minori e alla concessione della tenuta di Presciano.

Il ricorrente veniva nominato Commissario straordinario per la gestione dell’IPAB "Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi" con deliberazione di G.R. 17 ottobre 2003, n. 1020 dovendo durare in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione (doc. 3 id.).

Nel 2005 la Regione avviava un’attività ispettiva sulla gestione dell’Ente, che si concludeva con le note dell’8 marzo 2005 e del 31 marzo 2005 in cui il gruppo di lavoro appositamente costituito rilevava irregolarità: nella inerzia dell'Ente con riguardo ad abusi edilizi posti in essere dal conduttore dell'immobile di proprietà dell'IPAB, sito in Via Margutta, che hanno determinato la successiva demolizione del manufatto;
nella scarsa attenzione ai livelli assistenziali (in particolare, per i minori) nella gestione dell'Ente;
nella irregolare concessione in affitto, alla società Clovis S.r.l., della tenuta di proprietà dell'Ente, sita in Presciano, questione sulla quale il gruppo di lavoro suggeriva all’Ente di far eseguire una perizia sul valore dell’immobile e sulla congruità del canone.

Di conseguenza, in data 22 giugno 2005, la Regione comunicava l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di rimozione del Commissario.

Il ricorrente forniva riscontro con tre note (docc. 9, 10 e 11 id.);
tuttavia la Regione, in data 26 luglio 2005, disponeva la cessazione del sig. G dall’incarico.

3. Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b, legge n. 241/1990, eccesso di potere per errore nei presupposti;
genericità;
difetto assoluto di motivazione: l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni istruttorie e non avrebbe motivato in ordine alle presunte irregolarità.

2) Violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 9 e 10 legge n. 241/1990, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, art. 20;
eccesso di potere per errore nei presupposti;
genericità;
difetto assoluto di motivazione, perplessità dei presupposti: le irregolarità contestate sarebbero generiche e, comunque, insussistenti.

E’ stata, altresì, formulata domanda risarcitoria sia per il danno economico, consistente nella perdita dello stipendio, sia per il danno morale, consistente nel discredito patito.

L’amministrazione si è difesa sostenendo la piena legittimità formale e sostanziale dell'atto di rimozione, in quanto assunto nel rispetto delle regole procedimentali, giustificato dalle risultanze ispettive e correttamente motivato per relationem .

4. Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver esposto i fatti, osserva di aver sottoposto all'Amministrazione ben tre note, a confutazione delle argomentazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, delle quali, nella delibera impugnata, non si dà conto se non soltanto con una citazione formale.

Inoltre il provvedimento sarebbe viziato in quanto motivato, solo per relationem , con riferimento alle risultanze del gruppo di lavoro appositamente costituito, di cui alle note prot. n. 31115 dell'8 marzo 2005 e prot. n. 41625 del 31 marzo 2005, in cui si parla di presunte “gravi irregolarità” in alcuni aspetti della gestione dell'IPAB, riferibili all'attuale commissario.

Secondo il ricorrente la Giunta Regionale non avrebbe né indicato le ragioni per le quali ha fatto proprie le conclusioni del gruppo di lavoro, il quale peraltro aveva solo il compito di accertare i fatti e non di valutarli, né avrebbe indicato con chiarezza quali siano le irregolarità ascrittegli.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insussistenza delle irregolarità addebitategli, consistenti:

- nella presunta inerzia dell'Ente con riguardo ad abusi edilizi posti in essere dal conduttore dell'immobile di proprietà dell'IPAB, sito in Via Margutta, che hanno determinato la successiva demolizione del manufatto;

- nella presunta scarsa attenzione ai livelli assistenziali (in particolare, per i minori) nella gestione dell'Ente;

- nella presunta irregolare concessione in affitto, alla società Clovis S.r.l., della tenuta di proprietà dell'Ente, sita in Presciano.

5. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto, al di là degli insussistenti vizi procedurali denunciati, si risolvono nell’unica sostanziale censura di difetto di motivazione.

In ordine a tale censura il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che il provvedimento richiama le risultanze ispettive senza nulla aggiungere.

Ciò posto, ferma restando la pacifica possibilità di motivare un provvedimento richiamando i contenuti di un altro atto, c.d. motivazione per relationem , in realtà nel caso di specie le relazioni del gruppo ispettivo contengono affermazioni che in gran parte sono state contestate dal ricorrente e in altra parte non affermano con certezza la sussistenza di irregolarità tali da giustificare da sole l’adozione del provvedimento, ma suggeriscono anzi approfondimenti istruttori.

Infatti, quanto alla contestata inerzia negligente del Commissario, sub specie di culpa in vigilando , relativamente all’immobile di via Margutta, il ricorrente nelle note difensive presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento, ha fatto presente:

- che l’immobile era locato, quindi per definizione, sottratto alla disponibilità del locatore;

- che l'Ente, appena ha avuto notizia degli eventi, ha dato corso ai necessari accertamenti tecnici sulla vicenda, riferiti con nota del 9 dicembre 2005;

- che dalla presentazione dell'interrogazione inviata ad altra amministrazione, di cui l'IPAB non ha avuto notizia diretta, alla demolizione sono decorsi solo dieci giorni, tempo così breve da escludere il configurarsi di qualunque inerzia colpevole;

- che, infatti, la demolizione ha avuto luogo il 10 dicembre 2005, giorno successivo alla restituzione al Centro dell'immobile, oggetto di sequestro da parte del giudice penale;

- che la demolizione è stata caratterizzata da un'eccezionale solerzia, essendo stato il provvedimento notificato nelle prime ore del mattino ed eseguito la stesso giorno della notifica;

- che, in ogni caso, l’IPAB ha proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di demolizione (ricorso N.R.G. 2214/05), sicchè anche la presunta “non opposizione” del Commissario sarebbe destituita di fondamento.

Quanto alla presunta scarsa attenzione ai livelli assistenziali nella gestione dell'Ente il ricorrente, sempre nelle note difensive, ha osservato trattarsi di affermazione meramente ipotetica, e, comunque, smentita da documenti acquisiti agli atti del procedimento (doc. 10 id.) in cui si evidenzierebbe un livello di gradimento più che soddisfacente, per i livelli assistenziali, da parte degli utenti.

Quanto alla più complessa e spinosa vicenda della concessione in affitto della tenuta di proprietà dell'Ente, sita in Presciano, alla società Clovis S.r.l., il ricorrente nelle note difensive ha contestato alcuni assunti della commissione ispettiva e comunque ha posto in evidenza che la relazione si limita a formulare ipotesi, non giungendo ad alcuna conclusione su presunte gravi irregolarità, ma rinvia ogni valutazione ad una perizia futura.

5.1. Osserva il Collegio che, senza entrare nel merito delle articolate osservazioni formulate in sede procedimentale dal ricorrente, in realtà l’amministrazione sulle stesse non si è affatto espressa limitandosi a rinviare al contenuto delle relazioni ispettive in cui non sono espresse conclusioni definitive né tanto meno univoche, tali da poter rappresentare esse sole il fulcro motivazionale dell’impugnato provvedimento di cessazione dall’incarico per “gravi irregolarità” nella gestione dell’Ente.

L’amministrazione regionale, infatti, su cui incombeva l’obbligo di ponderare la portata delle risultanze ispettive, anche alla luce delle osservazioni formulate dal ricorrente, ha omesso invece ogni valutazione in tal senso limitandosi a richiamare, a sostegno del procedimento, esiti di accertamenti fortemente contestati dal ricorrente, senza esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili o accoglibili le circostanziate osservazioni del ricorrente: ragioni, nel caso di specie, quanto mai necessarie data la non definitività e non univocità degli accertamenti compiuti.

5.2. D’altra parte, poiché si tratta di attività rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, è precluso al giudice sostituirsi ad essa esaminando nel merito le singole contestazioni del ricorrente.

Né, con tutta evidenza, per sopperire alla mancata valutazione dell’amministrazione, possono tornare utili, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione anche nel corso della discussione in pubblica udienza, accertamenti o valutazioni, anche di organi giurisdizionali, intervenuti in epoca successiva.

Per quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, dovendo l’amministrazione rideterminarsi, ora per allora, esplicitando con chiarezza ed esaustività le ragioni del nuovo provvedimento che sarà adottato.

6. Viceversa non può essere accolta la domanda risarcitoria atteso che l'annullamento di un atto, dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento del danno (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2016, n. 3152;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21 gennaio 2016, n. 95).

Le ragioni dell’accoglimento solo parziale del ricorso costituiscono circostanza eccezionale che induce il Collegio a compensare le spese del giudizio fra le parti costituite.

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