TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-08-29, n. 201910658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-08-29, n. 201910658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910658
Data del deposito : 29 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2019

N. 10658/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11007/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11007 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna De Leo, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in Roma, via Flaminia, 189;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- della nota prot. 18027 del 27.7.2010 del Consiglio Superiore della Magistratura, notificata il 2.8.2010, a firma del Segretario Generale, con la quale è stata rigettata l'istanza di conferma dell'Avv. -OMISSIS- nell'incarico di Giudice di Pace di -OMISSIS-;

- della nota prot. 21222 dell'8.10.2010 del Consiglio Superiore della Magistratura, a firma del Vice Segretario Generale , con la quale, a seguito degli scritti difensivi prodotti dal ricorrente, è stato confermato il giudizio di inidoneità per la conferma dell'incarico;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, nominato nel 2001 giudice di pace nella sede di -OMISSIS-, nel circondario del Tribunale di-OMISSIS-, è stato confermato nel secondo mandato nel 2006 ed ha presentato domanda per la conferma nel terzo mandato.

2. Il Consiglio Superiore della magistratura, con la delibera oggetto di gravame, visto il parere negativo del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari, le memorie difensive presentate dal ricorrente e gli ulteriori atti del procedimento, ha ritenuto di non accogliere la domanda di riconferma nell’incarico, presentata dal ricorrente, ritenutane l’inidoneità.

2.1. Nella motivazione del provvedimento il CSM ha richiamato gli atti di due procedimenti disciplinari, in particolare la delibera del 17 aprile 2008, che ha disposto nei confronti del ricorrente la sospensione dalle funzioni giurisdizionali in pendenza di un procedimento penale, nonché la delibera del 17 settembre 2009, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell’ammonimento per numerosissimi ritardi nel deposito di provvedimenti, ritardi superiori anche a 400 giorni. Il CSM ha quindi rilevato, da una parte, che il ritardo nel deposito dei provvedimenti era indicativo di incapacità nell’organizzazione del lavoro, d’altra parte che il procedimento penale pendente nei confronti dell’avvocato Cristillini, per fatti integranti i reati di cui agli artt. 416, 318 e 319 ter c.p., era idoneo a cagionare una lesione al prestigio ed all’immagine di autorevolezza della magistratura, e che pertanto risultavano compromessi i requisiti di professionalità, indipendenza e prestigio, che devono connotare l’adempimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Avverso l’indicata deliberazione del CSM, oltre che quella successiva

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