TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-11-04, n. 201512420
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Testo completo
N. 12420/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio eletto in Roma, via De Donato n. 10, presso il signor L C;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0019702/11 in data 24 gennaio 2011, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2010, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il bando di concorso nella parte in cui richiede, all’art. 2, comma 1, lett. g), tra i requisiti per la partecipazione al concorso, il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla magistratura ordinaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comando Generale della Guardia di Finanza con il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe indicato in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il ricorrente medesimo non risultava in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso. In particolare dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince quanto segue: A) il ricorrente «in data 6 marzo 2004 è stato segnalato da Comando Stazione Carabinieri di Amorosi (BN) all’U.T.G. di Benevento unitamente ad altre persone, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di sostanze stupefacenti di tipo hashish . Con decreto dell’11 gennaio 2007 l’U.T.G. di Benevento definiva il procedimento per violazione dell’articolo 75 del richiamato D.P.R. con ammonizione formale»; B) la condotta tenuta dal ricorrente deve ritenersi «oltre che censurabile, comunque incompatibile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sé la titolarità dei poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la detenzione e l’uso di stupefacenti è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore»; C) il comportamento del ricorrente «non lascia, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa, essendo riferito ad un episodio che presuppone l’esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti nell’illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione».
2. Il signor -OMISSIS- con il presente ricorso - dopo aver precisato che il provvedimento impugnato si fonda su un solo episodio risalente nel tempo, perché nel 2014 egli, unitamente ad altri tre ragazzi, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Amorosi, all’esito del quale due ragazzi sono risultati in possesso di una sostanza stupefacente, presumibilmente di tipo hashish - avverso il provvedimento impugnato ha dedotto una sola articolata censura, incentrata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 160/2006 e sull’ eccesso di potere per erronea ed illogica valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, nonché illogicità incongruità e irragionevolezza della motivazione . In particolare il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto: A) il mancato possesso del requisito di moralità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso è stato desunto da un episodio isolato e risalente nel tempo; B) l’Amministrazione non ha tenuto conto né della sua giovane età all’epoca dei fatti, né del fatto che egli non è stato sanzionato per l’episodio in questione, ma solo ammonito dal Prefetto, né del fatto che non risulta provato che egli abbia fatto uso di sostanze stupefacenti all’epoca dei fatti o in epoca successiva, perché anzi egli è stato sempre giudicato idoneo alle visite mediche alle